domanda secca muletti

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

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nuvola bianca
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domanda secca muletti

Messaggio da nuvola bianca »

Buongiorno a tutti. Ho un'attività soggetta a prevenzione incendi alla quale è abbinata l'autorimessa, anch'essa soggetta a prevenzione incendi. Il titolare vuole installare la stazione di ricarica muletti (3 muletti) all'interno dell'autorimessa. Io ho detto che ciò non è possibile, ma spulciando fra le norme non ho trovato il punto in cui è espressamente vietato, perché tendenzialmente si fa riferimento alla colonnina di ricarica delle auto elettriche. A qualcuno è capitato? Grazie fin d'ore per la collaborazione. Saluti a tutti
nuvola bianca
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weareblind
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Re: domanda secca muletti

Messaggio da weareblind »

Ai sensi del DM 1-2-1986 è vietato perché attività estranea. Dalle definizioni: AUTORIMESSA: area coperta destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli con i servizi annessi.
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travereticolare
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Re: domanda secca muletti

Messaggio da travereticolare »

e aggiungo che il DM dell'86 per autoveicoli intende solamente quelli muniti di motore a combustione interna.

Se hai veicoli elettrici è dergoa!
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Tom Bishop
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Re: domanda secca muletti

Messaggio da Tom Bishop »

Fossi in te darei un'occhiata alla Circolare 2/2018 del 5 novembre 2018
Tom Bishop
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travereticolare
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Re: domanda secca muletti

Messaggio da travereticolare »

Ritorno sul tema...
travereticolare ha scritto: mar giu 09, 2020 13:57 e aggiungo che il DM dell'86 per autoveicoli intende solamente quelli muniti di motore a combustione interna.

Se hai veicoli elettrici è dergoa!
Non sono più tanto sicuro della mia affermazione... :lol:

con DM 1986, posso parcare veicoli elettrici? o sono costretto a ritrattare tutto con codice?
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Terminus
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Re: domanda secca muletti

Messaggio da Terminus »

Una stazione di ricarica muletti è ben diversa da una colonnina di ricarica di autoveicoli.
La Circolare 15000/2018 riguarda solo veicoli targati, quindi non i muletti aziendali.
Secondo me la stazione ricarica muletti, che necessita oltretutto di una valutazione ATEX specifica, non può stare in un'autorimessa soggetta.
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travereticolare
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Re: domanda secca muletti

Messaggio da travereticolare »

Terminus ha scritto: lun apr 15, 2024 18:18 Una stazione di ricarica muletti è ben diversa da una colonnina di ricarica di autoveicoli.
La Circolare 15000/2018 riguarda solo veicoli targati, quindi non i muletti aziendali.
Secondo me la stazione ricarica muletti, che necessita oltretutto di una valutazione ATEX specifica, non può stare in un'autorimessa soggetta.
Si scusa, non ho specificato, mi riferivo a veicoli targati.

Devo sostituire circa 100 posti auto “normali” con posti auto attrezzati per veicoli elettrici, installando quindi quasi un centinaio di colonnine in un’autorimessa progettata con dm 01/02/1986.

Il vecchio Decreto permetteva l’installazione solamente di veicoli a combustione interna, escludendo di fatti i veicoli elettrici. Se volessi prevedere la presenza di auto elettriche dovrei ripresentare tutto con codice o in alternativa andare in deroga?
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Re: domanda secca muletti

Messaggio da Terminus »

La mia era una risposta per Nuvolabianca.
Nel caso che prospetti, credo che la premessa alla Circ 15000/2018 ti possa venire in aiuto.
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travereticolare
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Re: domanda secca muletti

Messaggio da travereticolare »

Terminus ha scritto: lun apr 15, 2024 19:14 La mia era una risposta per Nuvolabianca.
Nel caso che prospetti, credo che la premessa alla Circ 15000/2018 ti possa venire in aiuto.
Scusa, non avevo capito.

Intendi questa premessa?
Pertanto, esse possono costituire un utile riferimento progettuale ai fini antincendio per le infrastrutture per la ricarica conduttiva dei veicoli elettrici installate nell'ambito di un'attività, nuova od esistente, soggetta ai controlli di prevenzione incendi.
1. l'installazione di infrastrutture nuove realizzate secondo le indicazioni riportate nelle Linee guida allegate nonché l'installazione di infrastrutture poste in funzione prima della pubblicazione delle stesse Linee guida e realizzate secondo la regola dell'arte ed adeguate alle misure riportate nella sezione 5 di tali Linee guida è considerata una modifica non rilevante ai fini della sicurezza antincendio e per essa si applicano le procedure di cui all'art. 4, comma 8 del D.M. 7 agosto 2012, prevedendo l'obbligo da parte del responsabile dell'attività dell' acquisizione immediata di tutta la documentazione atta a dimostrare la conformità dell'installazione stessa; tale modifica dovrà, successivamente, essere documentata al Comando dei vigili del fuoco competente in occasione del rinnovo periodico di conformità antincendio;
2. l'installazione di infrastrutture non realizzate secondo le indicazioni di cui al precedente punto 1, sono considerate, invece, modifiche rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, nel rispetto di quanto indicato dall'art. 4, comma 6 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.
Resta la questione che il dm dell’86 non contempla autoveicolo le auto elettriche.


La nota DCPREV prot. n. 17174 del 01-12-2010 dice che si ritiene ammissibile la presenza, all'interno di autorimesse, di aree destinate al parcheggio di biciclette e di auto elettriche, senza necessità di compartimentazioni, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti dal D.M. 1° febbraio 1986 e a condizione che la ricarica delle auto elettriche venga effettuala all'esterno dell'autorimessa...
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
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Re: domanda secca muletti

Messaggio da Terminus »

Beh la nota del 2010 appare superata dalla circolare 2018, molto più recente ed in linea con gli attuali indirizzi.
Intendevo proprio quello che hai riportato: si tratta di modifica non sostanziale, quindi può rientrare nella normale applicazione della norma, senza necessità di deroghe.
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travereticolare
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Re: domanda secca muletti

Messaggio da travereticolare »

Terminus ha scritto: lun apr 15, 2024 21:21 Beh la nota del 2010 appare superata dalla circolare 2018, molto più recente ed in linea con gli attuali indirizzi.
Intendevo proprio quello che hai riportato: si tratta di modifica non sostanziale, quindi può rientrare nella normale applicazione della norma, senza necessità di deroghe.
Confrontandomi con un funzionario dice che si tratta di una valutazione progetto, c'è aggravio e consiglia di ritrattare tutto con Codice... Magari farò anche valutazione progetto, non ritratto con codice tutta l'autorimessa però, faccio variante rispetto alla SCIA con DM 1986, citando la nota VVF del 2010 che mi permette il parcamento di autoveicoli elettrici e quella del 2018 che mi permette la ricarica.
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Re: domanda secca muletti

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Quel funzionario non è d'accordo con la sua Direzione Centrale.
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