Dubbi su compartimentazioni (RTO)

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boba74
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Dubbi su compartimentazioni (RTO)

Messaggio da boba74 »

Salve, ho alcuni dubbi in merito all'applicazione pratica del cap. di S3 (RTO): compartimentazioni.
Caso normale: livello di prestazione II, come soluzione conforme la norma dice che occorre limitare la propagazione dell'incendio verso "altre attività", e "all'interno della stessa attività", in entrambi i casi dice che deve essere impiegata almeno una delle seguenti soluzioni conformi:
a) inserire l'attività in compartimenti antincendio separati da altre attività (ed eventualmente suddividere la volumetria dell'attività in compartimenti antincendio).
b) Interporre distanze di separazione a cielo libero verso altre attività (e tra ambiti della stessa attività).

Ora da come leggo io queste due tipologie di soluzioni sono alternative una all'altra (dice "almeno una"), quindi o creo compartimentazioni vere e proprie oppure inserisco distanze di separazione, e fin qui non vedo particolari dubbi.

Tuttavia passando al lato pratico, se volessi adottare la compartimentazione (a) in che modo io posso compartimentare la mia attività rispetto ad altre attività, quando le altre attività si trovano in edifici separati fisicamente? Il dubbio mi viene perché quando si parla di "compartimentazione" si fa riferimento a quando descritto in S.3.5, dove tra i metodi di compartimentazione compare appunto l'interposizione di uno "spazio scoperto", che a conti fatti significa mantenere una distanza di almeno 3,5m, mentre se dovessi applicare il metodo della distanza di separazione come da S.3.8 potrebbe anche non essere sufficiente una distanza di 10m (perchè dipende dalla presenza di finestre o altre aperture esposte verso il bersaglio).

Quindi?
Significa che se ho finestre che si affacciano sullo spazio scoperto devo automaticamente rispettare "anche" le distanze di separazione (a meno di non tamponare le finestre stesse)? O questo vale solo se la mia struttura non è resistente al fuoco e quindi voglio applicare il punto b) in alternativa alla compartimentazione? Non capisco.... :roll:
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Sandeman
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Re: Dubbi su compartimentazioni (RTO)

Messaggio da Sandeman »

Ciao, provo a risponderti ma non prenderla per buona. (attendi le risposte dei più esperti)
Io credo che se tu hai due compartimenti staccati senza comunicazione con l'esterno( tipo finestre o porte) devi rispettare i 3.5mt.
Nel momento in cui sulle due pareti affiancate ci sono delle ''piastre radianti'' ,devi prevedere la distanza per evitare l'irragiamento.
In sostanza se le due pareti hanno resistenza al fuoco devi avere minimo 3.5mt. Se le due pareti non hanno resistenza al fuoco devi prevedere la distanza per evitare irragiamento.
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travereticolare
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Re: Dubbi su compartimentazioni (RTO)

Messaggio da travereticolare »

Ciao, ti dico la mia.

le soluzioni conformi per il livello di prestazione II come dici devono essere tali da limitare la propagazione dell'incendio verso altre attività e all'interno della stessa attività. Per limitare la propagazione dell'incendio il CoPI in entrambi i casi ti da due opzioni da scegliere in logica "or", ovvero:

1) Compartimentazione;
o
2) Distanze di separazione.

Se scegli la soluzione della compartimentazione quest'ultima deve essere realizzata nel rispetto del paragrafo S.3.5, S.3.6 e comunque con le caratteristiche di cui al paragrafo S.3.7.

Quindi secondo me se hai due fabbricati staccati senza infissi bastano 3,50 m, e la verifica dell'irraggiamento non è richiesta a patto che le pareti perimetrali siano imcombustibili e di adeguata resistenza al fuoco. Le pareti esterne per evitare di fare la piastra radiante devono avere un minimo di resistenza in modo tale da schermare l'effetto radiante.

Se hai due fabbricati staccati con presenza di porte e finestre e quindi con presenza di elementi radianti e non vuoi distanziarli con i metodi di cui al paragrafo S.3.8, non basta interporre spazio scoperto. Dovrai tamponare le finestre con materiali resistenti al fuoco e sostituire le normali porte con porte tagliafuoco. Non basta lo spazio scoperto. Chiaramente anche le pareti perimetrali devono avere resistenza al fuoco.

Però, qualora il carico di incendio specifico (qf) di entrambi i fabbricati sia < 600 MJ/mq allora si considera soluzione conforme anche l'interposizione di spazio scoperto (S.3.8 comma 4).
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
boba74
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Re: Dubbi su compartimentazioni (RTO)

Messaggio da boba74 »

Grazie,
Effettivamente così le cose tornerebbero.
Estendendo il ragionamento quindi, qualora io abbia per esempio due edifici adiacenti di altezza diversa, quello più alto non potrebbe avere finestre che si affacciano sul tetto di quello più basso, perchè in tal caso la distanza di separazione sarebbe 0. Quindi o si tamponano le finestre, oppure si rende REI il tetto dell'edificio più basso (se non tutto, almeno la parte che sta al di sotto della distanza minima di separazione calcolata col metodo delle piastre radianti). Giusto? :roll:
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travereticolare
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Re: Dubbi su compartimentazioni (RTO)

Messaggio da travereticolare »

Esatto.

Ti segnalo quest'altra discussione, magari può tornarti utile:

viewtopic.php?f=4&t=26247&p=172091#p172091
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
boba74
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Re: Dubbi su compartimentazioni (RTO)

Messaggio da boba74 »

Grazie :mrgreen:
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travereticolare
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Re: Dubbi su compartimentazioni (RTO)

Messaggio da travereticolare »

Ma ci mancherebbe!
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
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