Da quale grado alcolico considerare infiammabile

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

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weareblind
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Da quale grado alcolico considerare infiammabile

Messaggio da weareblind »

Situazione: distilleria. Deposito materia prima liquida va serenamente in DM 18/5/1995.
In produzione ho X kg di alcol al 96%, ma vado a produrre prodotti liquidi da 14 a 40 gradi di titolo alcolometrico. E in deposito ho, appunto, prodotti da 14 a 40 gradi.
Li devo prendere o no in considerazione nel carico di incendio? Sono infiammabili? Ovviamente, a seconda della risposta, o della modulazione della proposta, le resistenze cambiano da classe 30 a classe 360 :D
Terminus
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Re: Da quale grado alcolico considerare infiammabile

Messaggio da Terminus »

Il Quesito 3021 del 13/03/2014 dice qualcosa in proposito.
Comunque a 78,4°C l'alcol etilico evapora, quindi te lo ritrovi come vapore infiammabile.
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weareblind
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Re: Da quale grado alcolico considerare infiammabile

Messaggio da weareblind »

Molto gentile, non conoscevo. Purtroppo non risponde al quesito. La direzione centrale concorda che non si può prendere come riferimento le condizioni a 49 gradi, ma poi non dice cosa fare. Se ne esce serena con un "fate tutto 120 come da DM 1995".
Tra l'altro, a leggere alla lettera, il carico di incendio è legato al potere calorifico e non alla modalità di rilascio. Benissimo, se è così, allora sono titolato a detrarre il calore di riscaldamento dei kg di acqua contenuti nelle bevande, ed anche il calore latente di evaporazione. In tal caso, il contributo al carico di incendio è zero. Anzi, è pure negativo.
E' un bel problema...
stfire
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Re: Da quale grado alcolico considerare infiammabile

Messaggio da stfire »

per i tuoi depositi potresti considerare un potere calorifico dei prodotti in funzione della % di alcol etilico contenuta negli stessi .
qualche tempo fa feci questo ragionamento con un funzionario vvf per una attività di produzione e deposito di liquidi infiammabili/combustibili .
è una semplificazione, e probabilmente a favore di sicurezza ..
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weareblind
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Re: Da quale grado alcolico considerare infiammabile

Messaggio da weareblind »

Sì, è una idea. Come dicevo sopra, a questa stregue dovrei anche togliere il calore sottratto dalla parte acquosa. Oppure, come dici tu, sto a favore di sicurezza e computo solo la parte alcolica.
Curioso però, mi pare un caso comune. Non è normato.
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weareblind
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Re: Da quale grado alcolico considerare infiammabile

Messaggio da weareblind »

Non apro una nuova discussione, riprendo questa.
Distilleria da progettare per una variante importante e complessiva. Attività soggette 10.2.C - 34.2.C - 70.2.C - 70.1.B.
Nel 2016 le 10, 34 e 70 furono progettate secondo elenco del D.M. 7/8/2012 con D.M. 10/3/1998.
All'epoca era facoltativo, adesso è obbligatorio il Codice. E quindi 70 e 34 hanno la strada obbligata.
La 10 è fuori campo applicazione e non ha un suo decreto.
Ergo: D.M. 10 marzo 1998, o Codice, o forme ibride che meglio ritengo, giustificate.
Vi torna? Io andrei di Codice e basta, e vedo se qualche punto lo devo superare in soluzione alternativa.
Capannone isolato, quindi punto al R60 a prescindere dal carico incendio.
stfire
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Re: Da quale grado alcolico considerare infiammabile

Messaggio da stfire »

sono d'accordo nel voler applicare il COPI per la valutazione in generale
attività 10 o 12 le ho già trattate secondo COPI con riferimento al Capitolo V.1 - Aree a rischio specifico
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weareblind
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Re: Da quale grado alcolico considerare infiammabile

Messaggio da weareblind »

La 12 ho il DM 1934, quella diciamo che in buona parte è normata, e poi V1, sì. Grazie, mi torna.
stfire
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Re: Da quale grado alcolico considerare infiammabile

Messaggio da stfire »

si d'accordo, ma il DM 1934 non ci azzecca nulla con molte attività per le quali viene utilizzato "per analogia"
può essere una linea guida per alcuni aspetti, ma è molto meglio un'analisi con il COPI o comunque con regole tecniche più recenti
però nel tuo caso, curiosità mia, perchè non usi il DM 18/5/1995 ? grazie
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weareblind
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Re: Da quale grado alcolico considerare infiammabile

Messaggio da weareblind »

Ciao, lo uso, ma per i comparti deposito, ci sono chiaramente anche loro.
DM 18/5/1995: "approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche".
1.3. Campo di applicazione
Le presenti norme si applicano ai depositi di soluzioni acquose di alcole etilico con concentrazione superiore al 60%, con esclusione degli alcoli usati per miscele carburanti, che rientrano nel campo di applicazione del D.M. 31 luglio 1934.
Quindi i comparti deposito li progetto con quello, ma la produzione no.
Verissimo, il DM 1934 andrebbe semplicemente abrogato a favore di qualcosa di recente e più sensato... però quello è cogente, il Codice su attività 12 no.
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