DISTANZE DM 22.11.2017 - DISTRIBUTORI MOBILI

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Gmeister
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DISTANZE DM 22.11.2017 - DISTRIBUTORI MOBILI

Messaggio da Gmeister »

Buongiorno,
ho da installare il classico distributore per autotrazione da 5 mc (att. 13.1.A). Il cliente vorrebbe posizionarlo a 1,5 m dal muro di confine della sua proprietà, sotto una tettoia esistente ed incombustibile (pilastri e copertura in acciaio/lamiera), oltre il quale c'è una strada. Dal punto di vista del DM 22.11.2017, io posso dimezzare la distanza di cui al pt 5.3 (i classici 3 m) riprendendo il punto 5.5.

la questione è:
1. ha senso compartimentare un muro di confine? secondo me non molto, a che pro poi?
2. essendo che i pilastri della suddetta tettoia sono a meno di 3 m dal perimetro del distributore, ha senso riqualificarli R60? Secondo me si
3. il punto 5.5, che mi permette di dimezzare le distanze, non cozza con il punto 6.1? Il quale non prevede sconti in merito agli stessi (sono davvero gli stessi?) 3 m?

Sembra essere un caso particolare, l'idea è di parlarne con il comando. Vorremmo evitare di andare in deroga per un distributore mobile.
Grazie.
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travereticolare
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Re: DISTANZE DM 22.11.2017 - DISTRIBUTORI MOBILI

Messaggio da travereticolare »

Ciao, ti espongo la mia posizione.

Tutte le distanze di sicurezza riportate al p.to 5 posso essere dimezzate tramite la realizzazione di muri di scherma di cui al p.to 5.5. Di conseguenza, anche la distanza di protezione potrà essere dimezzata.

I 3,00 metri riportati al p.to 5.3 sono riferiti alla distanza di protezione, ovvero distanza tra il perimetro del serbatoio e la recinzione / confine dell'area su cui sorge l'attività.

I 3,00 metri riportati al p.to 6.1 rappresentano per così dire una condizione di esercizio, e chiaramente quest'ultima non potrà essere dimezzata. Tale distanza serve per evitare la propagazione dell'incendio tramite vegetazione potenzialmente combustibile.

quindi:
Gmeister ha scritto: mar mag 19, 2020 10:45 1. ha senso compartimentare un muro di confine? secondo me non molto, a che pro poi?
Io realizzerei muro di scherma. La funzione è di evitare che un incendio non si propaghi nell'attività adiacente;
Gmeister ha scritto: mar mag 19, 2020 10:45 2. essendo che i pilastri della suddetta tettoia sono a meno di 3 m dal perimetro del distributore, ha senso riqualificarli R60? Secondo me si
Per me no. Una volta realizzato il muro di scherma sei a posto;
Gmeister ha scritto: mar mag 19, 2020 10:45 3. il punto 5.5, che mi permette di dimezzare le distanze, non cozza con il punto 6.1? Il quale non prevede sconti in merito agli stessi (sono davvero gli stessi?) 3 m?
Non sono gli stessi 3,00 metri. Niente sconti.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
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Re: DISTANZE DM 22.11.2017 - DISTRIBUTORI MOBILI

Messaggio da Gmeister »

grazie Trave, le premesse sono chiare, il tuo pensiero è che sia utile realizzare un muro di schermatura sui 3 lati del distributore (verso il confine, a destra verso i pilastri della tettoia, a sinistra verso i pilastri della tettoia, lasciando libero il quarto lato che non ha problemi di nessun genere sulle distanze) giusto? Se così fosse è condivisibile.

Detto ciò però non rispetterei il punto 6.1 anche solo per il fatto che entro i 3,00 di questo punto ho il muro di schermatura (e nient'altro) con la distanza dimezzata, è questa la controindicazione che ho paura di non riuscire a risolvere. Tu dici che schermando il distributore sui 3 lati, a distanza di 1,5 m, sono a posto? Oppure devo preoccuparmi che per altri 1,5 metri oltre il muro di schermatura non ci sia altro?
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travereticolare
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Re: DISTANZE DM 22.11.2017 - DISTRIBUTORI MOBILI

Messaggio da travereticolare »

Gmeister ha scritto: mar mag 19, 2020 11:41 grazie Trave, le premesse sono chiare, il tuo pensiero è che sia utile realizzare un muro di schermatura sui 3 lati del distributore (verso il confine, a destra verso i pilastri della tettoia, a sinistra verso i pilastri della tettoia, lasciando libero il quarto lato che non ha problemi di nessun genere sulle distanze) giusto? Se così fosse è condivisibile.

Detto ciò però non rispetterei il punto 6.1 anche solo per il fatto che entro i 3,00 di questo punto ho il muro di schermatura (e nient'altro) con la distanza dimezzata, è questa la controindicazione che ho paura di non riuscire a risolvere. Tu dici che schermando il distributore sui 3 lati, a distanza di 1,5 m, sono a posto? Oppure devo preoccuparmi che per altri 1,5 metri oltre il muro di schermatura non ci sia altro?
Io realizzerei muro di scherma solamente verso i lati che non rispettano la distanza di protezione verso il confine dell'attività.

In ogni caso il CDM deve essere contornato da un'area di 3 metri priva di materiali che possano costituire pericolo di incendio. Niente materiali combustibili e niente vegetazione.

Se ho capito bene tu dici: "devo preoccuparmi anche dell'area che è oltre il confine della mia attività?". Secondo me no. All'interno della mia attività terrei 3 metri sgombri da qualsiasi materiale combustibile e priva di vegetazione che possa dar luogo ad incendi.

Prima erroneamente avevo detto che la distanza di cui al p.to 6.1 servisse per evitare la propagazione dell'incendio tramite vegetazione potenzialmente combustibile, penso sia il contrario. L'area al contorno deve essere libera per 3 metri in modo tale che un incendio non coinvolga il distributore.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Terminus
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Re: DISTANZE DM 22.11.2017 - DISTRIBUTORI MOBILI

Messaggio da Terminus »

Attenzione che la tettoia deve essere funzionale al solo CDM, non deve coprire null'altro: i CDM devono essere installati su spazio scoperto.
A queste condizioni la struttura non deve essere resistente al fuoco.
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