Autosalone
Moderatore: Edilclima
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Autosalone
Alla luce di tutti gli aggiornamenti legislativi, come trattereste un autosalone da 400 mq e 40 auto?
Io lo classificherei come attività 69 e poi applicherei il DM 1.2.86 delle autorimesse.
A proposito del DM 1.2.86 al punto 10 dice "Per gli autosaloni o saloni di esposizione devono essere applicate le presenti norme quando il numero di
autoveicoli sia superiore a trenta" quindi intenderà che occorre applicare tutto il DM 1.2.86 (per parcamenti superiori a 9)?
Bo non ho mai visto autosaloni con aperture permanenti da tutte le parti....
Io lo classificherei come attività 69 e poi applicherei il DM 1.2.86 delle autorimesse.
A proposito del DM 1.2.86 al punto 10 dice "Per gli autosaloni o saloni di esposizione devono essere applicate le presenti norme quando il numero di
autoveicoli sia superiore a trenta" quindi intenderà che occorre applicare tutto il DM 1.2.86 (per parcamenti superiori a 9)?
Bo non ho mai visto autosaloni con aperture permanenti da tutte le parti....
- travereticolare
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Re: Autosalone
Ciao,
Secondo me si configura sicuramente attività 69, ai sensi dell'allegato I al DPR 151/11 se superi i 400 mq.
Riguardo la norma da applicare io farei riferimento al D.M. 27/07/2010 oppure alla RTV del CoPI, lasciando da parte l'ormai datato D.M. 01/02/1986, che è più di riferimento per autorimesse vere e proprie e non per attività terziarie e/o commercio al dettaglio.
Secondo me, l'autosalone, come già detto in altri 3d è a tutti gli effetti un'attività commerciale, con affluenza di pubblico esterno, carico di incendio rilevante, ecc... il che lo assoggetterebbe all'applicazione delle norme tecniche che regolano la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività commerciali.
Secondo me si configura sicuramente attività 69, ai sensi dell'allegato I al DPR 151/11 se superi i 400 mq.
Riguardo la norma da applicare io farei riferimento al D.M. 27/07/2010 oppure alla RTV del CoPI, lasciando da parte l'ormai datato D.M. 01/02/1986, che è più di riferimento per autorimesse vere e proprie e non per attività terziarie e/o commercio al dettaglio.
Secondo me, l'autosalone, come già detto in altri 3d è a tutti gli effetti un'attività commerciale, con affluenza di pubblico esterno, carico di incendio rilevante, ecc... il che lo assoggetterebbe all'applicazione delle norme tecniche che regolano la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività commerciali.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Autosalone
Un autosalone con superficie > 400 mq rientra nella attività 69 ed è soggetta al DM 27/07/2010.
Pertanto le aperture di aerazione permanente non sono richieste.
Pertanto le aperture di aerazione permanente non sono richieste.
Re: Autosalone
Nella realtà c'è un quesito che chiariva come segue
"Gli autosaloni rientrano tra le attività di cui al p.to 87 del DM 16/2/1982 (ora n. 69 del DPR n. 151/2011) se la superficie lorda, comprensiva di depositi e servizi, è superiore a 400 m2, indipendentemente dal numero di autoveicoli in esposizione. La normativa tecnica da rispettare è quella prevista dal DM 1/2/1986 per gli autosaloni con numero di autoveicoli superiore a 30 mentre per gli autosaloni fino a 30 autoveicoli dovranno essere applicati i normali criteri di prevenzione incendi, come indicato al quint’ultimo capoverso della circolare n. 2 del 16/1/1982 (Nota prot. n. P584/4108 sott. 22/21 del 25/3/1997). Con nota DCPREV prot. n. 7293 del 10/6/2016 è stata confermata tale interpretazione, anche dopo l’emanazione della regola tecnica sulle attività commerciali di cui al DM 27/7/2010."
"Gli autosaloni rientrano tra le attività di cui al p.to 87 del DM 16/2/1982 (ora n. 69 del DPR n. 151/2011) se la superficie lorda, comprensiva di depositi e servizi, è superiore a 400 m2, indipendentemente dal numero di autoveicoli in esposizione. La normativa tecnica da rispettare è quella prevista dal DM 1/2/1986 per gli autosaloni con numero di autoveicoli superiore a 30 mentre per gli autosaloni fino a 30 autoveicoli dovranno essere applicati i normali criteri di prevenzione incendi, come indicato al quint’ultimo capoverso della circolare n. 2 del 16/1/1982 (Nota prot. n. P584/4108 sott. 22/21 del 25/3/1997). Con nota DCPREV prot. n. 7293 del 10/6/2016 è stata confermata tale interpretazione, anche dopo l’emanazione della regola tecnica sulle attività commerciali di cui al DM 27/7/2010."
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Re: Autosalone
Bravissimo mi riferivo proprio a questo....stfire ha scritto: ↑lun mag 11, 2020 17:27 Nella realtà c'è un quesito che chiariva come segue
"Gli autosaloni rientrano tra le attività di cui al p.to 87 del DM 16/2/1982 (ora n. 69 del DPR n. 151/2011) se la superficie lorda, comprensiva di depositi e servizi, è superiore a 400 m2, indipendentemente dal numero di autoveicoli in esposizione. La normativa tecnica da rispettare è quella prevista dal DM 1/2/1986 per gli autosaloni con numero di autoveicoli superiore a 30 mentre per gli autosaloni fino a 30 autoveicoli dovranno essere applicati i normali criteri di prevenzione incendi, come indicato al quint’ultimo capoverso della circolare n. 2 del 16/1/1982 (Nota prot. n. P584/4108 sott. 22/21 del 25/3/1997). Con nota DCPREV prot. n. 7293 del 10/6/2016 è stata confermata tale interpretazione, anche dopo l’emanazione della regola tecnica sulle attività commerciali di cui al DM 27/7/2010."
Il DM 1.2.86 al punto 10 dice "Per gli autosaloni o saloni di esposizione devono essere applicate le presenti norme quando il numero di
autoveicoli sia superiore a trenta" quindi intenderà che occorre applicare tutto il DM 1.2.86 (per parcamenti superiori a 9)?
Re: Autosalone
ci sono vari chiarimenti per il punto 9 autosaloni (prova a vedere testo coordinamento VVF del DM 01/02/1986)
in particolare per ventilazione permanente (non necessaria per autosaloni) c'è il chiarimento prot. n° 7960 041/032101 01 4108 022 021 del 17/07/2009.
in particolare per ventilazione permanente (non necessaria per autosaloni) c'è il chiarimento prot. n° 7960 041/032101 01 4108 022 021 del 17/07/2009.
Re: Autosalone
In realtà questo quesito lasciava un "dubbio" irrisolto che poi con l'uscita del Codice e della RTV V8 è stato risolto.
Se io avevo una categoria A nell'ipotesi:
autosalone > 400 mq <= 30 autoveicoli
non potevo applicare i criteri generali di prevenzione incendi perchè ero costretto ad applicare un decreto (ogni attività di categoria A ha di fatto almeno un decreto applicabile). Peccato che il DM 27.07.2010 è un decreto molto svantaggioso per attività così piccole e il DM 01.02.1986 con l'R90 non è che fosse meglio.
Oggi invece ho altre opzioni.
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Re: Autosalone
Scusate ma quindi per l'attività di autosalone 69 posso applicare il COPI giusto?
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Re: Autosalone
Mi autorispondo... direi che la V8 è pertinente....christian619 ha scritto: ↑mar set 08, 2020 17:33 Scusate ma quindi per l'attività di autosalone 69 posso applicare il COPI giusto?
Leggo però che impone una densità di affollamento di 0,2 p/mq...
Con un piano di 800 mq sono 160 persone... in un concessionario di auto mai visto
un affollamento così.... ma non si può argomentare sul 0,2 p/mq?
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Re: Autosalone
Se anche dovessi considerare quell'affollamento ritengo che non ti cambierebbe molto nel dimensionamento delle US
Tom Bishop