attvità 73 con il COPI
Moderatore: Edilclima
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attvità 73 con il COPI
Devo affrontare un'attività 73 con il COPI.
Trattasi di un agglomerato di 20000 mq di attività terziarie tutte collocate al piano terra.
E' stato realizzato negli anni 2000 e non era attività soggetta all'epoca.
Con il dpr 151/11 è diventata attività 73 e tocca regolarizzarla a partire da un progetto e quindi
dall'applicazione del COPI...
ho trovato questa nota:
Nei casi di modifiche e/o ampliamenti, nelle condizioni previste dalla Nota prot. n. 15406 del 15/10/2019 si possono ancora applicare le misure antincendio tradizionali per le attività non normate.
L'applicazione del COPI per la mia attività è non facile, visto che il complesso esiste da 20 anni posso far valore la nota 15406?
Trattasi di un agglomerato di 20000 mq di attività terziarie tutte collocate al piano terra.
E' stato realizzato negli anni 2000 e non era attività soggetta all'epoca.
Con il dpr 151/11 è diventata attività 73 e tocca regolarizzarla a partire da un progetto e quindi
dall'applicazione del COPI...
ho trovato questa nota:
Nei casi di modifiche e/o ampliamenti, nelle condizioni previste dalla Nota prot. n. 15406 del 15/10/2019 si possono ancora applicare le misure antincendio tradizionali per le attività non normate.
L'applicazione del COPI per la mia attività è non facile, visto che il complesso esiste da 20 anni posso far valore la nota 15406?
- weareblind
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Re: attvità 73 con il COPI
Scusa, non trovo dove lo hai letto.
Re: attvità 73 con il COPI
Avrebbe già dovuto essere autorizzata senza COPI.
Comunque se non fai modifiche o ampliamenti, non sei obbligato al COPI.
Ed anche in quel caso è possibile valutare l'applicazione o meno alla parte oggetto di interventi.
Quindi DM 10/03/98 e/o specifiche norme verticali (attività commerciali, uffici,....), oppure ancora COPI come linea guida ma derogabile.
Comunque se non fai modifiche o ampliamenti, non sei obbligato al COPI.
Ed anche in quel caso è possibile valutare l'applicazione o meno alla parte oggetto di interventi.
Quindi DM 10/03/98 e/o specifiche norme verticali (attività commerciali, uffici,....), oppure ancora COPI come linea guida ma derogabile.
- travereticolare
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Re: attvità 73 con il COPI
credo che se la tua attività sia sprovvista di SCIA (o CPI) e quindi solo in possesso di progetto approvato sei obbligato all'utilizzo del Codice
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: attvità 73 con il COPI
Beh, il COPI definisce le attività "esistenti", come quelle "in esercizio" alla data di entrata in vigore.
Ci si può appellare a questo per evitare l'applicazione come nuova attività.
Ci si può appellare a questo per evitare l'applicazione come nuova attività.
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Re: attvità 73 con il COPI
L'attività di prevenzione incendi è nata de 2011 con il dpr 151/11 ossia:
- il complesso era già esistente ma non costituiva attività
- il "giorno" dopo l'entrata in vigore del dpr 151 senza nulla mutare lo stesso complesso è diventato attività
- il complesso non ha ovviamente nessun progetto approvato
=> devo io adesso presentare un progetto per l'attivitò 73
1)Devo applicare il COPI?
2)Posso applicare il dm 10.03.98?
3) In tutte e 2 le ipotesi sarei portato ad analizzare solo le parti comuni del complesso terziario (quelle che fanno capo all'amministratore) quindi
i corridoio di esodo comune e la rete idranti comune....
- il complesso era già esistente ma non costituiva attività
- il "giorno" dopo l'entrata in vigore del dpr 151 senza nulla mutare lo stesso complesso è diventato attività
- il complesso non ha ovviamente nessun progetto approvato
=> devo io adesso presentare un progetto per l'attivitò 73
1)Devo applicare il COPI?
2)Posso applicare il dm 10.03.98?
3) In tutte e 2 le ipotesi sarei portato ad analizzare solo le parti comuni del complesso terziario (quelle che fanno capo all'amministratore) quindi
i corridoio di esodo comune e la rete idranti comune....
- travereticolare
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Re: attvità 73 con il COPI
Non avendo nessun progetto approvato l'attività è da intendersi come "nuova attività" e quindi secondo me dovresti applicare il Codice.
Con la progettazione andrai ad analizzare solo le parti comuni del complesso terziario.
Per la rete idranti, personalmente, prevedrei uno stacco per ogni attività, in modo tale che se in un futuro una singola porzione di fabbricato diventasse soggette ai controlli VVF e da una VDR emergesse la necessità di una RI, servirà solamente distribuire gli uni 45 all'interno.
Con la progettazione andrai ad analizzare solo le parti comuni del complesso terziario.
Per la rete idranti, personalmente, prevedrei uno stacco per ogni attività, in modo tale che se in un futuro una singola porzione di fabbricato diventasse soggette ai controlli VVF e da una VDR emergesse la necessità di una RI, servirà solamente distribuire gli uni 45 all'interno.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
- weareblind
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Re: attvità 73 con il COPI
Non sono d'accordo.
Art. 2 - Campo di applicazione e modalità applicative
2. Le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, si applicano alle attività di cui al comma 1 di nuova realizzazione.
Io non l'ho mai inteso come "non ha una pratica". Se no il legislatore l'avrebbe scritto. Un edificio esiste se esiste, tautologicamente, non se un VVF gli ha dato la vita. Quindi mi prendo l'agibilità, o il catasto, o altri documento formali per attestare che ad una certa data l'edificio era già lì.
Art. 2 - Campo di applicazione e modalità applicative
2. Le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, si applicano alle attività di cui al comma 1 di nuova realizzazione.
Io non l'ho mai inteso come "non ha una pratica". Se no il legislatore l'avrebbe scritto. Un edificio esiste se esiste, tautologicamente, non se un VVF gli ha dato la vita. Quindi mi prendo l'agibilità, o il catasto, o altri documento formali per attestare che ad una certa data l'edificio era già lì.
- travereticolare
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Re: attvità 73 con il COPI
Ciao,weareblind ha scritto: ↑mar mar 17, 2020 09:17 Non sono d'accordo.
Art. 2 - Campo di applicazione e modalità applicative
2. Le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, si applicano alle attività di cui al comma 1 di nuova realizzazione.
Io non l'ho mai inteso come "non ha una pratica". Se no il legislatore l'avrebbe scritto. Un edificio esiste se esiste, tautologicamente, non se un VVF gli ha dato la vita. Quindi mi prendo l'agibilità, o il catasto, o altri documento formali per attestare che ad una certa data l'edificio era già lì.
Per me hai una nuova attività che si andrà ad insediare in un edificio esistente.
Essendo sprovvisto di Valutazione Progetto o SCIA per i Vigili del Fuoco è come se non esistesse. Attività esistente per me è un'attività autorizzata dal comando con SCIA o CPI.
Che giustificazione porti al comando riguardo il non utilizzo del Codice? L'unico articolo che può tornarti utile è l'art.2 comma 3. Che torna utile solamente quando devi fare una variante ad un'attività esistente in possesso di SCIA o CPI o in casi estremi in possesso di VPCA.
Riporto l'articolo per semplicità.
ART.2 comma 3: "Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento alle attività di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all'art. 1 comma 1, si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell'attività non interessata all'intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare."
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: attvità 73 con il COPI
In moltissimi casi, un'attività esistente ma mai portata a conoscenza dei VVF ho dovuto trattarla come nuova, applicando la normativa vigente.
Il COPI si applica per nuova realizzazione oppure per modifica o ampliamento.
Lo stesso COPI definisce "attività esistente" come quella "in esercizio" alla data di entrata in vigore dello stesso COPI; non dice "autorizzata" e neanche "approvata".
Quindi si potrebbe insistere per la non applicazione del COPI, ma poi sorgerebbe un'altra questione: se viene dichiarato che l'attività è "in esercizio" ma ovviamente priva di autorizzazione, che avrebbe dovuto ormai avere essendo scadute tutte le proroghe del 151, automaticamente i VVF dovrebbero far partire le denunce/segnalazioni, intimando la chiusura dell'attività.
Il COPI si applica per nuova realizzazione oppure per modifica o ampliamento.
Lo stesso COPI definisce "attività esistente" come quella "in esercizio" alla data di entrata in vigore dello stesso COPI; non dice "autorizzata" e neanche "approvata".
Quindi si potrebbe insistere per la non applicazione del COPI, ma poi sorgerebbe un'altra questione: se viene dichiarato che l'attività è "in esercizio" ma ovviamente priva di autorizzazione, che avrebbe dovuto ormai avere essendo scadute tutte le proroghe del 151, automaticamente i VVF dovrebbero far partire le denunce/segnalazioni, intimando la chiusura dell'attività.
Re: attvità 73 con il COPI
Ciao a tutti. Riapro il 3d in quanto mi ritrovo ad affrontare per la prima volta un progetto per un'attività 73. Non ho ancora l'incarico, ma volevo iniziare ad impostare l'istanza e subito mi è sorto un dubbio...
La documentazione progettuale, dovrà trattare solamente le parti comuni oppure dovrò applicare i capitoli da S1 a S10 per tutte le attività presenti nel mio complesso?
Se ad esempio all'interno del mio complesso edilizio ho 10 attività dovrò applicare le strategie antincendio per tutte e 10 le attività? valutando quindi carichi di incendio, reazione al fuoco, aerazione, ecc...
qual è il modo corretto di procedere?
grazie
La documentazione progettuale, dovrà trattare solamente le parti comuni oppure dovrò applicare i capitoli da S1 a S10 per tutte le attività presenti nel mio complesso?
Se ad esempio all'interno del mio complesso edilizio ho 10 attività dovrò applicare le strategie antincendio per tutte e 10 le attività? valutando quindi carichi di incendio, reazione al fuoco, aerazione, ecc...
qual è il modo corretto di procedere?
grazie
Re: attvità 73 con il COPI
La Circ. 4756 del 09/04/18 dovrebbe chiarirti i dubbi.
Re: attvità 73 con il COPI
l'attività 73.1.B riguarda "Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica"
quindi la tua valutazione progetto riguarderà quanto in comune tra le attività .
quindi la tua valutazione progetto riguarderà quanto in comune tra le attività .
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- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: attvità 73 con il COPI
Quoto @stfire, solo le parti comuni (di solito sono quelle di cui alla definizione dell'attività).
Re: attvità 73 con il COPI
Grazie.
nella fattispecie, ho un complesso edilizio in cui fabbricati presenti al suo interno hanno in comune hanno solamente l'impianto idrico antincendio, quindi rete esterna UNI 70, gruppo di pompaggio e riserva idrica.
La mia relazione tecnica pertanto dovrà prendere in considerazione solamente questo aspetto, ovvero la comunione tra gli edifici dell'impianto antincendio.
Andando ad affrontare tale valutazione con il CoPI, i capitoli interessati e da trattare secondo me sono solo S.5 (relativamente alla gestione degli impianti antincendio) ed S.6. (relativamente alle specifiche tecniche dell'impianto), concordate?
In base a cosa determino il profilo di rischio vita da assegnare all'attività 73? Valuto il rischio vita di ogni opera da costruzione e assegno il peggiore?
Re: attvità 73 con il COPI
secondo me si, devi arrivare a definire quale è il rischio vita peggiore nelle attività insediate nell'opificio/condominio
anche perchè il livello di pericolosità dell'impianto idranti (UNI 10779) lo devi definire, così come devi definire il tipo di alimentazione idrica (UNI EN 12845 - UNI 11292)
poi nella valutazione progetto, a mio avviso dovresti valutare un po' tutto..
nel senso che se parli di alimentazione idrica antincendio, con riferimento specifico al locale pompe antincendio e riserva idrica, dovrai necessariamente passare per la reazione al fuoco, la resistenza al fuoco, la compartimentazione e la distanza di separazione..
anche per la operatività antincendio (S.9) e per la sicurezza degli impianti tecnologici (S.10) ..
chiaramente il tutto rivolto al solo impianto idrico antincendio che ti assoggetta alla attività 73
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Re: attvità 73 con il COPI
Eh... L'attività 73 viene spesso criticata anche dai VV.F. stessi perchè espone a rischi che non è facile analizzare.
Sostanzialmente tu hai un contenitore (la 73) che contiene altre attività (i singoli lotti). Le tue valutazioni devono poi pervenire ai singoli lotti come una sorta di regolamento condominiale, fermo restando che le valutazioni antincendio interne ai singoli lotti e di dettaglio sono a loro carico. Spetterà a loro adeguarsi o mettersi a posto con misure aggiuntive per compensare il loro maggior rischio eventualmente esistente rispetto alla tua valutazione.
Per capirci: se tu determini un impianto antincendio con un certo tipo di prescrizioni e rischi, passerai queste info a tutti i "condomini" (o quello che è) e loro, con queste info, faranno le loro valutazioni. Se ad esempio un singolo lotto richiede più acqua rispetto a quello che hai previsto tu, spetterà a lui mettere altri accumuli, ecc. Ovviamente ti è comunque utile farti un'idea di cosa c'è attualmente nei singoli lotti per partire già con rischi ed esigenze giuste. Ma all'atto pratico conta anche quali attività prevalenti ci sono... Se c'è un amministratore... Quanto vogliono spendere... Ecc. Insomma c'è da divertirsi.
Sostanzialmente tu hai un contenitore (la 73) che contiene altre attività (i singoli lotti). Le tue valutazioni devono poi pervenire ai singoli lotti come una sorta di regolamento condominiale, fermo restando che le valutazioni antincendio interne ai singoli lotti e di dettaglio sono a loro carico. Spetterà a loro adeguarsi o mettersi a posto con misure aggiuntive per compensare il loro maggior rischio eventualmente esistente rispetto alla tua valutazione.
Per capirci: se tu determini un impianto antincendio con un certo tipo di prescrizioni e rischi, passerai queste info a tutti i "condomini" (o quello che è) e loro, con queste info, faranno le loro valutazioni. Se ad esempio un singolo lotto richiede più acqua rispetto a quello che hai previsto tu, spetterà a lui mettere altri accumuli, ecc. Ovviamente ti è comunque utile farti un'idea di cosa c'è attualmente nei singoli lotti per partire già con rischi ed esigenze giuste. Ma all'atto pratico conta anche quali attività prevalenti ci sono... Se c'è un amministratore... Quanto vogliono spendere... Ecc. Insomma c'è da divertirsi.
Re: attvità 73 con il COPI
Ma questi fabbricati hanno l'unica interdipendenza data dall'impianto idrico antincendio ?GMP ha scritto: ↑ven mag 08, 2020 12:07 nella fattispecie, ho un complesso edilizio in cui fabbricati presenti al suo interno hanno in comune hanno solamente l'impianto idrico antincendio, quindi rete esterna UNI 70, gruppo di pompaggio e riserva idrica.
La mia relazione tecnica pertanto dovrà prendere in considerazione solamente questo aspetto, ovvero la comunione tra gli edifici dell'impianto antincendio.
Nessuna interferenza strutturale o di vie di esodo ?
Re: attvità 73 con il COPI
Ciao Terminus, esatto, fabbricati isolati, tutte le vie di esodo delle singole attività sono indipendenti, salvo chiaramente sbarcare poi sul cortile esterno che è in comune a tutti i fabbricati.
L'unica promiscuità è impiantistica, ed è relativa all'impianto idrico antincendio (rete esterna di UNI70 + locale che ospita l'unità di pompaggio e ovviamente la riserva idrica).