Circolare Ministeriale 15 ottobre 2019, n. 15406
D.M. 12 aprile 2019 – Modifiche al decreto del 3 agosto 2015 e s.m.i..
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Attività non soggette: il Codice può essere applicato come riferimento con esonero dall'applicazione delle regole tradizionali.
Ma non credo. Condominio < 24 m, ho il DM 1987 applicabile e cogente, il Codice è fuori campo, e io applico il Codice che mi esonera?
Attività non soggetta ma con decreto verticale VS Codice
Moderatore: Edilclima
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Re: Attività non soggetta ma con decreto verticale VS Codice
Non credo neanche io.
Il DM al comma 5 dice solo che il COPI può essere usato come riferimento per le sotto-soglia o non elencate.
L'art.1-bis esonera dalle norme tradizionali nel caso di applicazione del COPI, per le attività provviste di RTV, tra cui non c'è ancora la 77.
La Circolare ha un rango inferiore ad un DM, essendo solo esplicativa e non normativa.
Nel caso specifico il 246/87 è esplicitamente applicabile anche agli edifici tra 12 e 24m ed è cogente, mentre il COPI non è neanche applicabile.
Diverso è il caso delle attività oggi provviste di RTV, anche se queste non riportano indicazioni per il sotto-soglia.
Il DM al comma 5 dice solo che il COPI può essere usato come riferimento per le sotto-soglia o non elencate.
L'art.1-bis esonera dalle norme tradizionali nel caso di applicazione del COPI, per le attività provviste di RTV, tra cui non c'è ancora la 77.
La Circolare ha un rango inferiore ad un DM, essendo solo esplicativa e non normativa.
Nel caso specifico il 246/87 è esplicitamente applicabile anche agli edifici tra 12 e 24m ed è cogente, mentre il COPI non è neanche applicabile.
Diverso è il caso delle attività oggi provviste di RTV, anche se queste non riportano indicazioni per il sotto-soglia.
Re: Attività non soggetta ma con decreto verticale VS Codice
Secondo me intendeva le attività non soggette e non normate, quindi quelle per le quali si sarebbe dovuto usare il 10/03/98...