Soppalco

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PaoloPgC
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Soppalco

Messaggio da PaoloPgC »

Buonasera,
sicuramente si è già parlato della Circolare 8274 2011 per quanto riguarda le caratteristiche di resistenza al fuoco dei soppalchi, invece per quanto riguarda la superficie di questi ho il dubbio se vada o meno conteggiata per il calcolo delle superfici di smaltimento, parlando di soppalchi a struttura metallica.
Grazie
Terminus
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Re: Soppalco

Messaggio da Terminus »

Direi che se il soppalco lo conteggi nel calcolo del carico di incendio (avendo le caratteristiche richieste), lo devi conteggiare anche nel calcolo delle superfici di aerazione.
PaoloPgC
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Re: Soppalco

Messaggio da PaoloPgC »

Terminus ha scritto: mar mar 03, 2020 15:46 Direi che se il soppalco lo conteggi nel calcolo del carico di incendio (avendo le caratteristiche richieste)
Il fatto è che le superfici di areazione sono nel più dei casi calcolate in maniera indipendente dal carico d'incendio. Supponendo un carico d'incendio di 600 [MJ/mq] in un compartimento, aggiungendo un soppalco vuoto che raddoppia circa la superficie utile del compartimento mi troverei dunque un carico d'incendio dimezzato e superfici di areazione doppie?
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travereticolare
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Re: Soppalco

Messaggio da travereticolare »

Io personalmente non sommerei la superficie del soppalco per il calcolo delle superfici minime di smaltimento. Prenderei solamente la superficie in pianta del comparto.

La superficie che utilizzi per il calcolo del carico di incendio è la superficie lorda in pianta del compartimento. Nel caso di soppalchi io non sommerei la superficie, ma solamente il quantitativo dei materiali combustibili.

Prenderei come riferimento il secondo esempio della tabella S.2-9 del CoPI.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Terminus
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Re: Soppalco

Messaggio da Terminus »

Se ritieni di avvalerti della possibilità di considerare il piano del soppalco quale superficie su cui distribuire il CI, hai una riduzione del qfd.
Se da una parte hai un'agevolazione, dall'altra devi "compensare" con una maggiorazione delle misure antincendio, che in questo caso sono costituite dalla superficie di aerazione.
D'altronde il fatto di avere un soppalco ti consente di depositare maggiori quantitativi di materiali, oltre ad avere rischi diversi per l'esodo.
Altrimenti fa come dice travereticolare.
PaoloPgC
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Re: Soppalco

Messaggio da PaoloPgC »

Grazie per gli spunti.

Per il carico d'incendio pensavo proprio di seguire la proiezione in pianta considerando però tutti i materiali presenti, anche quelli a soppalco per intenderci, però non so se questo giustifica un calcolo della superficie di smaltimento nella stessa maniera.

A quel punto anche per le scaffalature a soppalco con la 12845 ci si dovrebbe orientare nella stessa direzione, ovvero massima altezza entro i limiti considerando la somma dell'altezza degli scaffali sotto soppalco e quelli sopra soppalco?
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travereticolare
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Re: Soppalco

Messaggio da travereticolare »

PaoloPgC ha scritto: mar mar 03, 2020 17:15 Grazie per gli spunti.

Per il carico d'incendio pensavo proprio di seguire la proiezione in pianta considerando però tutti i materiali presenti, anche quelli a soppalco per intenderci, però non so se questo giustifica un calcolo della superficie di smaltimento nella stessa maniera.
Penso che la logica da seguire sia la seguente:

Se sommi i materiali combustibili presenti al piano terra e sul soppalco e considerando solo la superficie in pianta del compartimento avrai un'aumento della classe di resistenza al fuoco, quindi ai fini del calcolo della superficie minima di aerazione consideri la stessa superficie in pianta che hai utilizzato per il calcolo del carico di incendio.

Caso inverso, se il qf,d diminuisce, a causa della somma della superficie in pianta del soppalco, allora aumenti le superfici di aerazione come misura compensativa
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
PaoloPgC
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Re: Soppalco

Messaggio da PaoloPgC »

Il discorso è chiaro ora. Ho un'altra domanda per chi vuole rispondere.

Per quanto riguarda l'altezza massima delle scaffalature di un deposito HHS, in categoria II e III, in configurazioni ST1, ST3, ST6, e non sono richiesti impianti sprinkler, si considerano i valori massimi ammessi dal Prospetto 4 della 12845? Con il soppalco metallico in mezzo l'altezza delle scaffalature si somma o resta quella sul singolo piano?

Grazie
Terminus
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Re: Soppalco

Messaggio da Terminus »

Si potrebbe seguire il principio già stabilito.
Ma alla fine occorre chiedersi cosa succede a questo soppalco durante l'incendio.
Se anche non dovesse crollare, le lamiere di calpestio sarebbero in grado di evitare la propagazione dell'incendio da sotto a sopra per la durata di funzionamento dell'impianto sprinkler ?
PaoloPgC
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Re: Soppalco

Messaggio da PaoloPgC »

Codice: Seleziona tutto

Se anche non dovesse crollare, le lamiere di calpestio sarebbero in grado di evitare la propagazione dell'incendio da sotto a sopra per la durata di funzionamento dell'impianto sprinkler ?
Suppongo sia una domanda retorica.
Direi un tassativo NO, salvo complesse analisi di dubbia utilità.

Mi interesserebbe comunque capire come stabilire le massime altezze delle scaffalature nelle condizioni precedentemente date.
mmaarrccoo
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Re: Soppalco

Messaggio da mmaarrccoo »

Ritorno sul tema dell'inclusione della superficie di un soppalco per il carico d'incendio...
Ho visto che i ragionamenti vertono sul verificare se il soppalco ha solette resistenti al fuoco o meno, oppure sul fatto che giustamente non includendo la superficie ma includendo il materiale combustibile si va a favore della sicurezza.

Domanda secca: in generale se includo nel calcolo la superficie del soppalco + il quantitativo di merce combustibile sopra presente sono comunque ok o mi sto perdendo qualche interpretazione/circolare?
stfire
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Re: Soppalco

Messaggio da stfire »

Secondo me seguendo il COPI non è l'approccio corretto
Nel tuo caso (mi sembra si parli di un soppalco importante) si tratta di un compartimento multipiano.
Supponendo che la soletta del soppalco non sia resistente al fuoco, il calcolo del carico di incendio dovresti farlo come da tabella S.2-9.
La superficie è quindi la proiezione in pianta del compartimento ed il quantitativo di merce in deposito la somma dei due livelli (p.t. + p.soppalco).
mmaarrccoo
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Re: Soppalco

Messaggio da mmaarrccoo »

stfire ha scritto: lun mar 23, 2020 19:10 Secondo me seguendo il COPI non è l'approccio corretto
Nel tuo caso (mi sembra si parli di un soppalco importante) si tratta di un compartimento multipiano.
Supponendo che la soletta del soppalco non sia resistente al fuoco, il calcolo del carico di incendio dovresti farlo come da tabella S.2-9.
La superficie è quindi la proiezione in pianta del compartimento ed il quantitativo di merce in deposito la somma dei due livelli (p.t. + p.soppalco).
Ah no, io parlavo in generale... In questo momento specifico mi riferisco ad un'attività esclusa dal COPI per cui si deve usare il DM 09/03/2007... Ma era più un discorso in generale appunto. In pratica non vedo quale sia il problema a includere nel calcolo sia la superficie del soppalco sia il materiale che contiene. Tutto avviene come se io prendessi superficie e materiale del soppalco e li portassi a terra estendendo la quota 0, come se avessi un locale più grande senza un livello in quota. Dopodichè la classe che mi viene la do a tutte le strutture del fabbricato.
stfire
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Re: Soppalco

Messaggio da stfire »

Il problema potrebbe essere la riduzione della resistenza al fuoco del compartimento.
Terminus
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Re: Soppalco

Messaggio da Terminus »

Certamente il rischio è quello.
Se si sommano le superfici quando in effetti il solaio non ha alcuna possibilità di limitare la propagazione dell'incendio, potrebbero risultare classi di incendio inferiori, a scapito della sicurezza.
Occorre quindi valutare per bene la questione: soppalchi in carpenteria e lamiera semplice ben difficilmente possono consentire quel minimo di compartimentazione che consentirebbe di separare i carichi di incendio.
Occorrerebbe, oltre che qualificare le strutture portanti del soppalco, qualificare anche il solaio come EI.
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travereticolare
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Re: Soppalco

Messaggio da travereticolare »

in generale se includo nel calcolo la superficie del soppalco + il quantitativo di merce combustibile sopra presente sono comunque ok o mi sto perdendo qualche interpretazione/circolare?
per il rischio aggiuntivo ti hanno già risposto.

Se nel calcolo del carico di incendio utilizzi come superficie quella del piano terra e piano soppalco, nel calcolo della superficie di aerazione come superficie di riferimento devi prendere quella della proiezione in pianta del compartimento + la superficie del soppalco.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
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Re: Soppalco

Messaggio da mmaarrccoo »

Quindi se uno volesse fare le cose sempre a favore della sicurezza per il carico d'incendio dovrebbe fare questo:
- superficie = solo quella di quota 0 (piano terra) ignorando quella del soppalco
- materiali combustibili = quelli di quota 0 + quelli del soppalco

Ho capito bene?
Grazie.
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travereticolare
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Re: Soppalco

Messaggio da travereticolare »

mmaarrccoo ha scritto: mar mar 24, 2020 15:52 Quindi se uno volesse fare le cose sempre a favore della sicurezza per il carico d'incendio dovrebbe fare questo:
- superficie = solo quella di quota 0 (piano terra) ignorando quella del soppalco
- materiali combustibili = quelli di quota 0 + quelli del soppalco

Ho capito bene?
Grazie.
esattamente. Come da tabella S.2-9 del COPI, caso 2.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
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