Condomini abitazione tipo b e cantine
Moderatore: Edilclima
- weareblind
- Messaggi: 3045
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Condomini abitazione tipo b e cantine
Buongiorno, vedo il terzo condominio in vita mia, un chiarimento.
D.M. 246/1987 punto 2.6, fine del vano scala al primo livello interrato, devo entrare nel corridoio cantine: porta EI per forza e divieto di entrata diretta in cantina (pur con porta tagliafuoco), giusto? Quindi prima porta tagliafuoco, corridoio cantine e da lì accesso alle cantine?
Grazie.
D.M. 246/1987 punto 2.6, fine del vano scala al primo livello interrato, devo entrare nel corridoio cantine: porta EI per forza e divieto di entrata diretta in cantina (pur con porta tagliafuoco), giusto? Quindi prima porta tagliafuoco, corridoio cantine e da lì accesso alle cantine?
Grazie.
Re: Condomini abitazione tipo b e cantine
Edifico nuovo o esistente ?
Tipo di edificio ?
Tipo di edificio ?
- weareblind
- Messaggi: 3045
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Condomini abitazione tipo b e cantine
Scusa, nuovo. Tagliano il fiocco a breve.
Altezza antincendio 26,5 m.
Altezza antincendio 26,5 m.
- travereticolare
- Messaggi: 1263
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Condomini abitazione tipo b e cantine
Ciao,
tra le cantine ed il vano scala deve essere interposto un disimpegno, doppia porta EI60.
tra le cantine ed il vano scala deve essere interposto un disimpegno, doppia porta EI60.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
- weareblind
- Messaggi: 3045
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Condomini abitazione tipo b e cantine
Ok, avevo capito giusto.
Approfondimento: il condominio è costituito da un corpo di fabbrica con struttura portante comune, ma:
- le scale 1 e 2 servono 8 piani, altezza antincendio 26,5 m;
- le scale 3 e 4 servono 5 piani, altezza sotto i 24;
- l'edificio è ad "L", l'ala delle scale 1 e 2 è separata cieca da 3 e 4, a tutti i livelli, accessi tutti e 4 dall'esterno. Impianti elettrici indipendenti.
Domanda: devo applicare disimpegno con doppia porta EI60 per l'ala "1+2", ma non per l'ala "3+4"?
Grazie.
Approfondimento: il condominio è costituito da un corpo di fabbrica con struttura portante comune, ma:
- le scale 1 e 2 servono 8 piani, altezza antincendio 26,5 m;
- le scale 3 e 4 servono 5 piani, altezza sotto i 24;
- l'edificio è ad "L", l'ala delle scale 1 e 2 è separata cieca da 3 e 4, a tutti i livelli, accessi tutti e 4 dall'esterno. Impianti elettrici indipendenti.
Domanda: devo applicare disimpegno con doppia porta EI60 per l'ala "1+2", ma non per l'ala "3+4"?
Grazie.
- travereticolare
- Messaggi: 1263
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Condomini abitazione tipo b e cantine
allora, ti dico:
Se l'attività non fosse normata e non fossi costretto al rispetto di una norma tecnica verticale farei il disimpegno solamente dove l'altezza antincendi è maggiore di 24m.
Essendo normata il D.M. 246/1987 punto 2.6 parla di edificio in generale quindi a mio parere dovresti estendere il disimpegno anche nella parte di edificio dove l'altezza è inferiore a 24m.
L'unico modo che vedo per non fare il disimpegno a mio avviso sarebbe quello di considerare, alla luce del fatto che i due corpi di fabbrica non sono comunicanti, anche se con struttura portante in comune, attività soggetta solo la "porzione" di edificio che effettivamente supera i 24m.
L'altra ala di fabbricato l'adegui solamente al DM dicendo che non è attività soggetta in quanto l'altezza antincendi è infeiore a 24m.
Tra l'altro, a me una volta un funzionario per un edificio civile costituito da 6 scale mi ha chiesto 6 attività 77...
Se l'attività non fosse normata e non fossi costretto al rispetto di una norma tecnica verticale farei il disimpegno solamente dove l'altezza antincendi è maggiore di 24m.
Essendo normata il D.M. 246/1987 punto 2.6 parla di edificio in generale quindi a mio parere dovresti estendere il disimpegno anche nella parte di edificio dove l'altezza è inferiore a 24m.
L'unico modo che vedo per non fare il disimpegno a mio avviso sarebbe quello di considerare, alla luce del fatto che i due corpi di fabbrica non sono comunicanti, anche se con struttura portante in comune, attività soggetta solo la "porzione" di edificio che effettivamente supera i 24m.
L'altra ala di fabbricato l'adegui solamente al DM dicendo che non è attività soggetta in quanto l'altezza antincendi è infeiore a 24m.
Tra l'altro, a me una volta un funzionario per un edificio civile costituito da 6 scale mi ha chiesto 6 attività 77...
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
- weareblind
- Messaggi: 3045
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Condomini abitazione tipo b e cantine
Grazie del pensiero. Per è un corpo di fabbrica solo, glielo faccio adeguare che fa bene loro alla salute.
Grazie!
Grazie!
Re: Condomini abitazione tipo b e cantine
Nota P1014 del 26/09/05
att.94 - Fabbricati contigui, strutturalmente e fisicamente separati, provvisti di scale di accesso indipendenti, configurano edifici distinti ai fini della indivualità del punto 94....
Nel tuo caso non avresti separazione strutturale.
att.94 - Fabbricati contigui, strutturalmente e fisicamente separati, provvisti di scale di accesso indipendenti, configurano edifici distinti ai fini della indivualità del punto 94....
Nel tuo caso non avresti separazione strutturale.
- weareblind
- Messaggi: 3045
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Condomini abitazione tipo b e cantine
Grazie Terminus, questo conforta la mia ipotesi.
EDIT: in parte. Il quesito è riferito al numero di ex attività 94 da pagare. Lo dovrei stiracchiare fino a dire che vale anche per l'applicazione del citato punto del DM 246/1987.
EDIT: in parte. Il quesito è riferito al numero di ex attività 94 da pagare. Lo dovrei stiracchiare fino a dire che vale anche per l'applicazione del citato punto del DM 246/1987.