Ciao a tutti,
so che il tema è stato molto dibattuto, ma al momento non sono convinto.
La questione è questa: scuola di tipo 1, progettazione ed installazione di nuova rete idranti: vale solo ed esclusivamente ciò che impone il DM 20/12/2012, che di fatto abroga tutte le RTV precedenti e quindi anche la RTV DM 26/8/1992 ?
In tal caso per una scuola di tipo 1, poichè la UNI 10779 impone livello di rischio basso le specifiche di progettazione diventano:
- 2 idranti a muro da 120/min oppure 4 naspi 35 l/min per 30 min (con pressione min. 2 bar)
Per cui la domanda è: quindi tutto ciò che è previsto nel par. 9.1 della RTV sulle scuole (DM 26/8/1992) è da ritenersi sorpassato ?
Perchè nei testi dell'ing. Malizia, che sono sempre molto aggiornati, ancora riporta il par. 9.1 senza nessuna nota in merito alla sua applicabilità ?
Dm 20/12/2012 e scuole
Moderatore: Edilclima
Re: Dm 20/12/2012 e scuole
DM 20/12/12 art.6
Le disposizioni di prevenzione incendi in contrasto con le previsioni del presente decreto sono abrogate.
Le disposizioni di prevenzione incendi in contrasto con le previsioni del presente decreto sono abrogate.
Re: Dm 20/12/2012 e scuole
ok. allora perchè trovo diversi progetti elaborati dopo il 2012, che ancora utilizzano le specifiche idranti dettate nel par. 9.1 del DM 26/8/1992 ?
In alcuni casi, alcuni progettisti parlano del DM 20/12/2012 come "regola alternativa" alle disposizioni del DM 26/8/1992....
Re: Dm 20/12/2012 e scuole
Se si devono modificare impianti preesistenti, c'è l'alternativa.
Art.2, comma 3.
Art.2, comma 3.