NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI

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GMP
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NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI

Messaggio da GMP »

Buonasera e buon anno a tutti, anche se in ritardo...

Autorimessa classificata SA AB (3.300 mq) HB (quota autorimessa -3,00 m) situata sotto un edificio di altezza antincendi inferiore a 24 m, dove al piano terra è presente un'attività commerciale (supermercato).

Al piano autorimessa oltre ai box è presente un deposito di proprietà dell'attività di vendita soprastante, ora, dovendo valutare la comunicazione tra autorimessa e deposito io considererei quest ultimo come una pertinenza dell'autorimessa e la classificherei come area TM2.

La comunicazione di conseguenza la farei avvenire tramite una semplice porta tagliafuoco, siete d'accordo?
non realizzerei filtri, corretto? verso le pertinenze dell'autorimessa secondo la tabella V.6-2 le comunicazione possono avvenire semplicemente con porte EI.

Inoltre, alcuni colleghi sostengono che l'edificio di civile abitazione presente sopra l'autorimessa non sia una pertinenza...e lo considerano come altra attività, concordate? io sinceramente no...

Considererei il condominio altra attività e quindi per la sua comunicazione con l'autorimessa realizzerei filtri, solamente nel caso in cui l'altezza antincendi sia > 24 m...

Cosa ne pensate?
PaoloPgC
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Re: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI

Messaggio da PaoloPgC »

L'area TM2 va compartimentata secondo RTV, ovviamente non solo la porta, e deve in tal caso rispettare i limiti di carico d'incendio e le relative disposizioni.
La civile abitazione sotto i 24 [m] non costituisce altra attività, permane però l'obbligo di compartimentare tutta l'autorimessa rispetto alle restanti parti dell'opera di costruzione.
Questo è solo il mio parere, aspetta quello di più esperti.
Facciamo comunque riferimento ad una normativa non in vigore.
GMP
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Re: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI

Messaggio da GMP »

Grazie per la risposta.
PaoloPgC ha scritto: mer gen 08, 2020 09:52 'area TM2 va compartimentata secondo RTV, ovviamente non solo la porta, e deve in tal caso rispettare i limiti di carico d'incendio e le relative disposizioni.
sisi ovvio, con semplice porta tagliafuoco intendevo dire niente filtri o filtri fumo, basta una protezione di primo grado, strutture e porta tagliafuoco.
Facciamo comunque riferimento ad una normativa non in vigore.
chiaro, però suppongo che entrerà in vigore a breve e potrebbe risolvermi alcuni problemi. Sto aspettando per la consegna della Valutazione Progetto
abbo
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Re: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI

Messaggio da abbo »

Ciao
concordo sulla TM2
Per quanto riguarda la civile abitazione la RTV in bozza in tabella V.6-2 cita genericamente "altra attività" aperta o non aperta al pubblico. Non parla di "attività soggetta" e questo per il codice RTO fa un pò la differenza.
Al cap. definizioni G1.5 c'è proprio una definizione di "attività" e una di "attività soggetta", quindi, a meno di sviste del normatore, il termine "attività" indica il "complesso delle azioni organizzate svolte in un luogo determinato, che può presentare pericolo di incendio o esplosione". Cioè quasi tutto...
La tab. V.6-2 cita in seconda colonna "verso altre pertinenze" ma nella riga sotto specifica le aree TM1, TM2, TT e TZ.
L'unico modo che vedo per non considerare la civile abitazione <24m come "attività", e di conseguenza filtrare la comunicazione, potrebbe essere considerarla come area TZ, il che prevede di fare apposita valutazione del rischio, vedi punto V6.4.
Come la vedete?
GMP
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Re: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI

Messaggio da GMP »

abbo ha scritto: mer gen 08, 2020 14:19 L'unico modo che vedo per non considerare la civile abitazione <24m come "attività", e di conseguenza filtrare la comunicazione, potrebbe essere considerarla come area TZ, il che prevede di fare apposita valutazione del rischio, vedi punto V6.4.
Come la vedete?
Concordo con la tua analisi, avevo pensato lo stesso.

Se ci pensi è assurdo che il condominio non sia una pertinenza dell'autorimessa, mentre depositi, cantine e centrali termiche (a servizio presumibilmente dell'edificio civile) invece lo siano...
abbo
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Re: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI

Messaggio da abbo »

Si hai ragione...
Trovo anche che il filtro, nel caso di sola comunicazione non indicata come via d'esodo, non aggiunga in termini di sicurezza molto rispetto ad una porta EI, soprattutto se Sa, posata a regola d'arte certificata e ben manutenuta ovviamente. In caso di incendio quella porta sarà, se utilizzata correttamente, chiusa e svolgerà la stessa funzione della parete del compartimento afferente.
PaoloPgC
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Re: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI

Messaggio da PaoloPgC »

Un'autorimessa può essere assolutamente slegata dalle civili abitazioni soprastanti, mi sembra un po' forzata l'interpretazione come pertinenza.
GMP
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Re: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI

Messaggio da GMP »

PaoloPgC ha scritto: mer gen 08, 2020 15:01 Un'autorimessa può essere assolutamente slegata dalle civili abitazioni soprastanti, mi sembra un po' forzata l'interpretazione come pertinenza.
Chiaramente se l'autorimessa non è a servizio dell'edificio civile soprastante si configura senz'altro un'altra attività (condominio) e quindi mi sembra ragionevole che la comunicazione debba avvenire tramite filtro.

Nel caso l'edificio civile soprastante sia funzionalmente legato all'autorimessa al piano interrato penso che la comunicazione possa avvenire solamente tramite una porta tagliafuoco, senza bisogna di filtri, per i motivi che ho esposto precedentemente.
PaoloPgC
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Re: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI

Messaggio da PaoloPgC »

Chiaramente se l'autorimessa non è a servizio dell'edificio civile soprastante si configura senz'altro un'altra attività (condominio) e quindi mi sembra ragionevole che la comunicazione debba avvenire tramite filtro.
Si, io però propendo per l'ipotesi che per attività si intenda attività soggetta, e che quindi si configuri solo per h> 24 [m]. Poi magari sbaglio.
Terminus
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Re: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI

Messaggio da Terminus »

Provo a dire la mia.
In assenza di una definizione specifica nel COPI, "Pertinenza" dovrà essere considerata nella comune accezione in ambito edilizio. Quindi non è possibile considerare l'edificio di civile abitazione come pertinenza dell'autorimessa bensì il contrario.
Il COPI invece definisce "attività" ed "attività soggetta", distinguendole in modo chiaro. Le prime sembra possano ricomprendere tutto, anche se si potrebbero considerare come le attività riportate nel 151, sottosoglia.
In ogni caso "attività" sembra comprendere un qualsiasi edificio di civile abitazione, pertanto la tabella prevede la comunicazione con filtro senza requisito Sa (da notare che l'attuale RTV6 prevede il filtro senza sconti, quindi con porte Sa).
Cmq sto seguento il corso 40h e tra poco tratteremo delle RTV e sicuramente salterà fuori la questione....
PaoloPgC
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Re: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI

Messaggio da PaoloPgC »

Terminus, ti rispondo qui per entrambi i messaggi:
facci sapere cosa esce fuori dal corso, io ho scritto quale fosse la mia esperienza ma posso benissimo sbagliarmi.
Terminus
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Re: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI

Messaggio da Terminus »

Dunque, ho avuto occasione di chiedere la cosa ad uno dei tecnici che partecipano al CTS.
L'edificio di civile abitazione, soggetto o meno a controllo, rientra nella tipologia di "attività".
Inoltre la nuova RTV è stata approvata dal CTS ad ottobre, quindi terminato il periodo di esame a Bruxelles, dovrebbe essere pubblicato a breve in GU.
GMP
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Re: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI

Messaggio da GMP »

Terminus ha scritto: mar gen 14, 2020 19:19 Dunque, ho avuto occasione di chiedere la cosa ad uno dei tecnici che partecipano al CTS.
L'edificio di civile abitazione, soggetto o meno a controllo, rientra nella tipologia di "attività".
Inoltre la nuova RTV è stata approvata dal CTS ad ottobre, quindi terminato il periodo di esame a Bruxelles, dovrebbe essere pubblicato a breve in GU.
Ciao Terminus, grazie dell'aggiornamento, ero convinto che dicessero che l'autorimessa fosse una pertinenza dell'edificio civile e che quindi la comunicazione potesse avvenire tramite una semplice porta tagliafuoco...

Nell'altro post (viewtopic.php?f=4&t=25851) c'erano delle considerazioni interessanti riguardo una possibile soluzione alternativa per quanto concerne la comunicazione tra autorimessa ed edificio civile.

Secondo te, sarebbe fattibile proporre una soluzione alternativa, senza proporre una FSE, (in cui nella maggior parte dei casi per le autorimesse in relazione alla loro altezza non esce quasi mai verificata in quanto si perdono molto velocemente le soglie di prestazione minime per quanto riguarda la visibilità) in cui si dice che essendo infattabile la realizzazione di un filtro si provvederà ad instllare una sola porta tagliafuoco a tenuta dei fumi freddi, che ha come resistenza al fuoco la somma delle due porte tagliafuoco costituenti il filtro? magari citando i dati dei test di laboratorio?

Inoltre, nella bozza RTV6 nella tabella V.6-2 mi sembra di capire che autorimesse classificate come SA, AA, HA / SA, AA, HB / SA, AA, HC possano comunicare con altre attività e quindi con l'edificio civile tramite semplice porta E30, corretto?
La possibità e data per le vie di esodo, ma penso che valga in qualsiasi caso, giusto? basta che l'autorimessa abbia una superficie non superiore ai 1.000 m2
Terminus
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Re: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI

Messaggio da Terminus »

Certo che l'autorimessa è pertienza dell'edificio di civile abitazione (almeno nella maggior parte dei casi), ma non il contrario.
Riguardo la soluzione alternativa, nel caso dell'altro post la comunicazione non è via di esodo e lo scopo della protezione passiva è solo quello di impedire la propagazione dei prodotti della combustione.
Quindi se come soluzione conforme mi si accetta una doppia porta EI non Sa, mettere una singola porta Sa dovrebbe consentire di garantire il medesimo livello di protezione (a patto di tenerla ben chiusa ovviamente 8) , ma forse questo è il rischio che il normatore vuole evitare con la doppia porta).
Miketn12
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Re: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI

Messaggio da Miketn12 »

Ciao
Leggendo la Tabella V.6-2 se la comunicazione è via di esodo (cosa che avviene nel 99% dei casi di edifici destinati a civile abitazione), la comunicazione tra autorimesse SA, AA, HB, possono avvenire tramite porte E30 (nota 5).
Quindi una qualsiasi autorimessa di servizio di un condominio non deve essere filtrata.

Michele
GMP
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Re: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI

Messaggio da GMP »

Miketn12 ha scritto: mer giu 03, 2020 12:29 Ciao
Leggendo la Tabella V.6-2 se la comunicazione è via di esodo (cosa che avviene nel 99% dei casi di edifici destinati a civile abitazione), la comunicazione tra autorimesse SA, AA, HB, possono avvenire tramite porte E30 (nota 5).
Quindi una qualsiasi autorimessa di servizio di un condominio non deve essere filtrata.

Michele
Ciao,

pensavo anche io lo stesso, però si potrebbe anche intendere che la comunicazione debba avvenire sempre tramite filtro, però al contrario di un normale filtro (definizione da CoPI) è ammesso che le porte abbiano solamente la caratteristiche tali da impedire il passaggio dei fumi caldi dell'incendio (requisito E30) e non E30-Sa.
Gmeister
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Re: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI

Messaggio da Gmeister »

Miketn12 ha scritto: mer giu 03, 2020 12:29 Ciao
Leggendo la Tabella V.6-2 se la comunicazione è via di esodo (cosa che avviene nel 99% dei casi di edifici destinati a civile abitazione), la comunicazione tra autorimesse SA, AA, HB, possono avvenire tramite porte E30 (nota 5).
Quindi una qualsiasi autorimessa di servizio di un condominio non deve essere filtrata.

Michele
la porta E30 è ammessa se l'autorimessa AA possiede una via di esodo in comune con attività non aperta al pubblico. Nel 99% dei casi la comunicazione avviene tra autorimessa e compartimenti di altre attività, quindi l'autorimessa deve essere filtrata (senza guaina di tenuti ai fumi freddi se è un condominio)
GMP
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Re: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI

Messaggio da GMP »

Gmeister ha scritto: mer giu 03, 2020 16:12 la porta E30 è ammessa se l'autorimessa AA possiede una via di esodo in comune con attività non aperta al pubblico. Nel 99% dei casi la comunicazione avviene tra autorimessa e compartimenti di altre attività, quindi l'autorimessa deve essere filtrata (senza guaina di tenuti ai fumi freddi se è un condominio)
Ciao Gmeister,

quindi per chiarezza, se ho una via di esodo dall'autorimessa classificata SA-AA-HB verso il condominio soprastante e considerando che l'autorimessa sia pertinenza dell'edificio civile, per le vie di esodo, servono filtri con porte E30 o solo porte E30? e quindi niente doppia porta?

Grazie
Gmeister
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Re: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI

Messaggio da Gmeister »

GMP ha scritto: mer giu 03, 2020 16:27
Gmeister ha scritto: mer giu 03, 2020 16:12 la porta E30 è ammessa se l'autorimessa AA possiede una via di esodo in comune con attività non aperta al pubblico. Nel 99% dei casi la comunicazione avviene tra autorimessa e compartimenti di altre attività, quindi l'autorimessa deve essere filtrata (senza guaina di tenuti ai fumi freddi se è un condominio)
Ciao Gmeister,

quindi per chiarezza, se ho una via di esodo dall'autorimessa classificata SA-AA-HB verso il condominio soprastante e considerando che l'autorimessa sia pertinenza dell'edificio civile, per le vie di esodo, servono filtri con porte E30 o solo porte E30? e quindi niente doppia porta?

Grazie
Ciao,
se hai una via d'esodo che finisce nel condominio devi mettere il filtro (2 porte almeno E30, senza SA, perchè è att. non aperta al pubblico) perchè ricadi nella casistica "verso compartimenti di altre attività".

La singola porta E30, a mio modo di vedere, la metti quando la via di esodo della tua autorimessa finisce ad esempio in un corridoio (protetto rispetto al condominio) utilizzato come via d'esodo anche dal condominio stesso, che conduce verosimilmente all'esterno o comunque in luogo sicuro.
Miketn12
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Re: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI

Messaggio da Miketn12 »

Buongiorno.
Ho avuto modo di confrontarmi ieri con dei tecnici dell'ufficio di prevenzione incendi di vari comandi. Ho illustrato un mio caso concreto, edificio sotto i 12 metri che comunica tramite vano scala (che anche via di esodo) con un autorimessa AA di 400 mq.
La risposta è stata la porta E30 è sufficiente come comunicazione. Inoltre tutti, hanno notato la poca chiarezza nella tabella.

Partendo dal presupposto che il nuovo codice ha semplificato molto la gestione delle autorimesse, e in generale ha reso possibile un approccio molto più logico alla prevenzione incendi, personalmente trovo eccessivo la comunicazione tramite filtro con un edificio destinato a civile abitazione di cui l'autorimessa è una pertinenza e non un attività a parte. Diciamo che è poco logico.
Gmeister
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Re: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI

Messaggio da Gmeister »

Miketn12 ha scritto: gio giu 04, 2020 09:01 La risposta è stata la porta E30 è sufficiente come comunicazione.
questa è sicuramente una buona notizia
Daniele BC
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Re: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI

Messaggio da Daniele BC »

Evidenzio che nella precedente versione della RTV.6 del DM 14/02/2020:

V.6.5.3 Compartimentazione
..................
5. Le autorimesse di tipo SA e AA e HC possono comunicare, tramite varchi muniti di chiusure almeno E 30-Sa, con attività non aperte al pubblico e, con aree TM2 e TT, mediante varchi muniti di chiusure con caratteristiche di resistenza al fuoco determinate secondo il capitolo S.2 e comunque non inferiore a 30.
6. Se l’autorimessa comunica tramite un sistema d’esodo comune con altre attività aperte al pubblico, i compartimenti di tali attività devono essere a prova di fumo proveniente dall’autorimessa.

Pertanto ritengo che la nuova versione della RTV.6 consenta, per autorimesse SA AA HB, la comunicazione diretta con vani scala di edifici civili (pertinenziali), di altezza <24m tramite porta EI 30.
Miketn12
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Iscritto il: ven lug 26, 2019 11:37

Re: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI

Messaggio da Miketn12 »

Daniele BC ha scritto: gio giu 04, 2020 11:15 Evidenzio che nella precedente versione della RTV.6 del DM 14/02/2020:

V.6.5.3 Compartimentazione
..................
5. Le autorimesse di tipo SA e AA e HC possono comunicare, tramite varchi muniti di chiusure almeno E 30-Sa, con attività non aperte al pubblico e, con aree TM2 e TT, mediante varchi muniti di chiusure con caratteristiche di resistenza al fuoco determinate secondo il capitolo S.2 e comunque non inferiore a 30.
6. Se l’autorimessa comunica tramite un sistema d’esodo comune con altre attività aperte al pubblico, i compartimenti di tali attività devono essere a prova di fumo proveniente dall’autorimessa.

Pertanto ritengo che la nuova versione della RTV.6 consenta, per autorimesse SA AA HB, la comunicazione diretta con vani scala di edifici civili (pertinenziali), di altezza <24m tramite porta EI 30.
Anche questo è vero.
Diciamo che da sempre la comunicazione con semplice porta EI tra autorimessa di dimensioni ridotte, (prima 40 autovetture, poi 1000 mq) e vano scala condominiale, è stata sufficiente, non vedo il motivo di aggiungere un filtro in questa variante.
opus717
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Re: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI

Messaggio da opus717 »

buon giorno a tutti,
ho seguito con interesse questo argomento,
vedo che la tendenza è di considerare l'edificio civile come pertinenziale alla relativa autorimessa.
Mi vengono però questi dubbi:

1) anche in presenza di autorimesse molto estese, la comunicazione con l'edificio 'pertinente' avverrebbe quindi sempre e soltanto con una sola porta rei: sbaglio? con la norma precedente considerava oltre certi limiti l'adozione di disimpegno rei o del 'vecchio' filtro. Mi pare un passo indietro nella sicurezza, ma se la RTV nuova intende questo....

2) posto che sia giusto considerare il resto del condominio come pertinenza, come calcolate allora la superficie lorda? sommate anche la superficie del condominio come area TZ? dico questo perché nella RTV viene definita la superficie complessiva dell'autorimessa come sup. lorda - pertinenze compartimentate), peccato però che nel classificarla usi la superficie lorda e NON quella complessiva e quindi, se dovessi considerare l'edificio civile come TZ, mi ritroverei magari autorimesse con superfici LORDE tali da richiedere ad esempio l'adozione di idranti.

e allora che fare? ipotizzo questo:
1) considero l'edificio civile come pertinente l'autorimessa, quindi TZ con comunicazione semplice, quindi sommo tutte le superfici inclusi i piani del condominio. Ciò potrebbe portare ad esempio all'adozione di una rete idranti....
2) considero l'edificio civile come altra attività, quindi come minimo sempre filtro (ipotesi che però sarebbe eccessiva per piccole rimesse)
Daniele BC
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Re: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI

Messaggio da Daniele BC »

Dopo la definizione di superficie complessiva dell'autorimessa c'è una nota che specifica come calcolare la superficie lorda, escludendo le aree TZ.
Spero di essere stato di aiuto.
Terminus
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Re: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI

Messaggio da Terminus »

opus717 ha scritto: lun giu 15, 2020 15:31 buon giorno a tutti,
ho seguito con interesse questo argomento,
vedo che la tendenza è di considerare l'edificio civile come pertinenziale alla relativa autorimessa.
Mi vengono però questi dubbi:

1) anche in presenza di autorimesse molto estese, la comunicazione con l'edificio 'pertinente' avverrebbe quindi sempre e soltanto con una sola porta rei: sbaglio? con la norma precedente considerava oltre certi limiti l'adozione di disimpegno rei o del 'vecchio' filtro. Mi pare un passo indietro nella sicurezza, ma se la RTV nuova intende questo....

2) posto che sia giusto considerare il resto del condominio come pertinenza, come calcolate allora la superficie lorda? sommate anche la superficie del condominio come area TZ? dico questo perché nella RTV viene definita la superficie complessiva dell'autorimessa come sup. lorda - pertinenze compartimentate), peccato però che nel classificarla usi la superficie lorda e NON quella complessiva e quindi, se dovessi considerare l'edificio civile come TZ, mi ritroverei magari autorimesse con superfici LORDE tali da richiedere ad esempio l'adozione di idranti.

e allora che fare? ipotizzo questo:
1) considero l'edificio civile come pertinente l'autorimessa, quindi TZ con comunicazione semplice, quindi sommo tutte le superfici inclusi i piani del condominio. Ciò potrebbe portare ad esempio all'adozione di una rete idranti....
2) considero l'edificio civile come altra attività, quindi come minimo sempre filtro (ipotesi che però sarebbe eccessiva per piccole rimesse)
1) E' stato detto che la semplice porta E30 è consentita solo per autorimesse AA (100mq) in edifici HB, oltre ci vuole il filtro (anche se anch'io la trovo scritta malissimo, in quanto avrebbero dovuto inserire una diversa riga per specificare le autorimesse AA, invece di mischiare capra e cavoli mettendo una nota che può essere letta come mero declassamento delle doppie porte del filtro).
A questo proposito noto un'altra incongruenza nella tabella V.6-2 quando alla prima riga riporta le autorimesse SA-AB-HB (quindi sarebbero con edifici fino a 12m), ma poi inserisce la nota 2 dove si specifica che l'edificio deve avere h antincendio <24m (quindi sarebbe autorimessa HC, dato che gli scaglioni di altezza riguardano l'intera opera da costruzione e non solo i piani dell'autorimessa)
2) Non è il condominio ad essere pertinente all'autorimessa, bensì il contrario. L'edificio soprastante è "altra attività" e non rientra certo nel computo delle aree TZ che fanno parte dell'autorimessa.
Miketn12
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Re: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI

Messaggio da Miketn12 »

Terminus ha scritto: lun giu 15, 2020 19:57
opus717 ha scritto: lun giu 15, 2020 15:31 buon giorno a tutti,
ho seguito con interesse questo argomento,
vedo che la tendenza è di considerare l'edificio civile come pertinenziale alla relativa autorimessa.
Mi vengono però questi dubbi:

1) anche in presenza di autorimesse molto estese, la comunicazione con l'edificio 'pertinente' avverrebbe quindi sempre e soltanto con una sola porta rei: sbaglio? con la norma precedente considerava oltre certi limiti l'adozione di disimpegno rei o del 'vecchio' filtro. Mi pare un passo indietro nella sicurezza, ma se la RTV nuova intende questo....

2) posto che sia giusto considerare il resto del condominio come pertinenza, come calcolate allora la superficie lorda? sommate anche la superficie del condominio come area TZ? dico questo perché nella RTV viene definita la superficie complessiva dell'autorimessa come sup. lorda - pertinenze compartimentate), peccato però che nel classificarla usi la superficie lorda e NON quella complessiva e quindi, se dovessi considerare l'edificio civile come TZ, mi ritroverei magari autorimesse con superfici LORDE tali da richiedere ad esempio l'adozione di idranti.

e allora che fare? ipotizzo questo:
1) considero l'edificio civile come pertinente l'autorimessa, quindi TZ con comunicazione semplice, quindi sommo tutte le superfici inclusi i piani del condominio. Ciò potrebbe portare ad esempio all'adozione di una rete idranti....
2) considero l'edificio civile come altra attività, quindi come minimo sempre filtro (ipotesi che però sarebbe eccessiva per piccole rimesse)
1) E' stato detto che la semplice porta E30 è consentita solo per autorimesse AA (100mq) in edifici HB, oltre ci vuole il filtro (anche se anch'io la trovo scritta malissimo, in quanto avrebbero dovuto inserire una diversa riga per specificare le autorimesse AA, invece di mischiare capra e cavoli mettendo una nota che può essere letta come mero declassamento delle doppie porte del filtro).
A questo proposito noto un'altra incongruenza nella tabella V.6-2 quando alla prima riga riporta le autorimesse SA-AB-HB (quindi sarebbero con edifici fino a 12m), ma poi inserisce la nota 2 dove si specifica che l'edificio deve avere h antincendio <24m (quindi sarebbe autorimessa HC, dato che gli scaglioni di altezza riguardano l'intera opera da costruzione e non solo i piani dell'autorimessa)
2) Non è il condominio ad essere pertinente all'autorimessa, bensì il contrario. L'edificio soprastante è "altra attività" e non rientra certo nel computo delle aree TZ che fanno parte dell'autorimessa.
Ciao
Per quanto riguarda l'incongruenza sulla tabella che dicevi, l'altezza è solo dei piani destinati ad autorimessa, o almeno a mia sensazione è così, ma chiederò lumi. Dalle definizioni hanno tolto "autorimessa mista" e nelle classificazioni hanno tolto la nota sull'altezza antincendio dell'edificio. Così ha maggior senso la nuova classificazione delle altezze e la nota nella tabella V.6-2
Questa norma, nonostante quanto si è fatta attendere, non è scritta benissimo!
Terminus
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Re: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI

Messaggio da Terminus »

Miketn12 ha scritto: ven giu 19, 2020 12:11 Per quanto riguarda l'incongruenza sulla tabella che dicevi, l'altezza è solo dei piani destinati ad autorimessa, o almeno a mia sensazione è così, ma chiederò lumi. Dalle definizioni hanno tolto "autorimessa mista" e nelle classificazioni hanno tolto la nota sull'altezza antincendio dell'edificio. Così ha maggior senso la nuova classificazione delle altezze e la nota nella tabella V.6-2
Questo aspetto in effetti è stato modificato dalla versione precedente. Prima l'altezza di classificazione era esplicitamente riferita all'intero fabbricato e non alla sola attività autorimessa (discussione e critiche durante l'ultimo corso di aggiornamento per l'onerosità di tale impostazione).
Adesso nella classificazione hanno tolto ogni riferimento per la determinazione di h.
Nella Tabella V.6-1 quando viene prescritta la classe 30/60 per le HA e 60 per le HB, vengono inserite le note riferite alla h antincendio dell'opera da costruzione, incongruenti se la classificazione fosse da riferirsi a tale parametro.
Detto questo nella Tabella V.6-2, per la prima riga la comunicazione con gli edifici soprastanti (con h<24m quindi non soggetti a controllo) deve essere in generale filtrata. Viene concesso che la semplice comunicazione avvenga con porte E30 non Sa, ma sempre doppie, visto che la nota 3 non modifica il requisito di filtro.
Nel caso di comunanza delle vie di esodo (vano scale condominiale) il rischio è ovviamente maggiore della mera comunicazione, per cui è logico pretendere il filtro anche in questo caso: la nota 5 però per le AA parla di porta al singolare, come se il filtro non fosse necessario e per giunta non è richiesta la Sa.
La riduzione del rischio tra AB ed AA compensa l'aumento del rischio tra mera comunicazione e via di esodo ? Secondo me no, perchè tra AA ed AB mi cambia il CI ma non mi si riduce il rischio dovuto ai fumi che possono invadere le vie di esodo fin dalle prime fasi dell'incendio; se pretendiamo il filtro per la mera comunicazione delle AB-HB, con porte E30, allora vedo strano che per le AA-HB venga ridotta la misura ad una sola semplice porta E30.
D'altra parte avrebbero ben potuto scrivere la nota 5 come la nota 3........quindi ritorna l'altra interpretazione. :?
giancaserio
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Re: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI

Messaggio da giancaserio »

https://www.lavoripubblici.it/documenti ... _17496.pdf

Anche per le SA, AA, HB, per comunicazione con edificio di civile abitazione < 24 metri, la comunicazione può avvenire mediante porta E30
Davide1975
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Re: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI

Messaggio da Davide1975 »

Chiarimento: se vale per SA, AA, HB (per comunicazione con edificio di civile abitazione < 24 metri) vale anche per SA, AA, HA ?
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