Salve
L’art. 3 del D.M. 12 Aprile 2019 da facoltà di utilizzare ancora il doppio binario per le attività dotate di norma specifica: nel particolare ho un’attività 67 (asilo nido) esistente che ha superato i 30 occupanti e nel D.M. viene specificato che dal doppio binario sono esclusi, ma a quanto ho capito solo quelli di nuova realizzazione, quindi nel mio caso essendo attività esistente posso ancora applicare il D.M. 16 luglio 2014?
Non so se ho interpretato bene il D.M. , grazie per gli eventuali consigli
D.M. 12 Aprile 2019
Moderatore: Edilclima
- travereticolare
- Messaggi: 1265
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: D.M. 12 Aprile 2019
Ciao,
La RTV 7 del Codice si applica a edifici o locali adibiti ad attività scolastica di ogni ordine, grado e tipo, con affollamento superiore a 100 occupanti.
Dal suddetto campo di applicazione sono esclusi gli asili nido a prescindere dal numero di occupanti presenti e/o se di nuova realizzazione oppure esistente.
Per la progettazione di tale attività si continua ad usare Decreto del Ministero dell'Interno 16 luglio 2014.
La RTV 7 del Codice si applica a edifici o locali adibiti ad attività scolastica di ogni ordine, grado e tipo, con affollamento superiore a 100 occupanti.
Dal suddetto campo di applicazione sono esclusi gli asili nido a prescindere dal numero di occupanti presenti e/o se di nuova realizzazione oppure esistente.
Per la progettazione di tale attività si continua ad usare Decreto del Ministero dell'Interno 16 luglio 2014.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: D.M. 12 Aprile 2019
L'articolo 2 del DM 12/04/19 esclude esplicitamente gli asili nido.