IL CODICE SI PUO' APPLICARE O DEVE ESSERE APPLICATO?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

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mmaarrccoo
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IL CODICE SI PUO' APPLICARE O DEVE ESSERE APPLICATO?

Messaggio da mmaarrccoo »

Ciao a tutti,
l'avvento del codice mi sembra abbia creato delle situazioni dubbie sulla sua applicazione. Mi trovo alle prese con 3 situazioni (diverse) per le quali cerco conforto :? :

1. Attività di produzione/stoccaggio plastica in cat. C esistente da 20 anni (no RTV), viene ora acquisita da altro proprietario che fa identico lavoro. Faccio voltura, preparo SCIA di non aggravio (perchè ovviamente qualche piccola modifica ci sarà). A me risulta che posso continuare ad applicare le vecchie normative (in pratica DM 03/1998) in quanto l'iter infatti è già esistente e non posso che riferirmi a quello, ignorando il codice, corretto?

2. Attività di produzione/stoccaggio cere e paraffine in cat. C esistente da sempre (no RTV). Dispone di un CPI di qualche anno fa, l'azienda tuttavia vuole sia aumentare di dimensioni sia modificare layout all'interno delle aree già autorizzate, da cui diventa indispensabile un nuovo esame progetto che comprenda tutto (sia parte esistente sia parte nuova). Il codice sarebbe obbligatorio perlomeno per le parti nuove, mi risulta però non sia possibile applicarlo solo per un pezzo e quindi andrebbe esteso anche alla parte esistente, corretto? Se sì posso però tenere validi, come credo/spero, dichiarazioni/certificazioni di strutture portanti/separanti, porte, impianti, ecc. anche se fatte magari 20 anni fa con normative obsolete? Ci sono altre opzioni più "vantaggiose" che non vedo e che potrei sfruttare? Ad esempio si potrebbero continuare ad usare comunque le vecchie normative (in pratica DM 03/1998) al posto del codice?

3. Attività di produzione/stoccaggio pneumatici in cat. C esistente da sempre (no RTV). Viene convertita la produzione in altra tipologia (sempre pneumatici) solo per mezzo stabilimento. L'altra metà rimarrà non più adibita a produzione (in sostanza non utilizzata, vuota). Anche qui, come il punto 2, per la parte nuova servirebbe il codice ma la parte vecchia non la tocco e quindi che si fa? Che norme si dovrebbero usare? :? Che casino!

4. E' corretto affermare che in generale, in tutti gli iter esistenti (iter esistente=almeno un esame progetto approvato), a meno che non ci siano ampliamenti o modifiche che facciano ricadere in un nuovo esame progetto, si può evitare il codice e continuare ad usufruire delle vecchie normative? Questo vale in eterno (anche per n future SCIA non aggravio)?

Grazie.
Gmeister
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Re: IL CODICE SI PUO' APPLICARE O DEVE ESSERE APPLICATO?

Messaggio da Gmeister »

1. Se fai una SCIA di non aggravio la relazione si limita a fare le considerazioni necessarie ai sensi dell'allegato IV al DM 07.08.2012, per le modifiche puoi seguire il DM 10.03.98

2.puoi utilizzare il DM 10.03.98 oppure il codice, decidi tu quello che preferisci. l'art. 2 c. 3 del DM 12.04.2019 dice in pratica che se hai un CPI in piedi (o scaduto da poco) è ancora possibile, per interventi di ampliamento o modifica utilizzare il DM 10.03.98. Tutte le certificazioni che sono state depositate agli atti presso i VVF possono essere tenute buone in ogni caso.

3.vedi sopra

4.è corretto affermare che per le attività esistenti (al 01.11.2019) è possibile utilizzare il codice per modifiche o ampliamenti, se queste modifiche o questi ampliamenti sono compatibili con la situazione autorizzativa approvata. In pratica segui la norma che fa spendere di meno in adeguamenti.
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weareblind
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Re: IL CODICE SI PUO' APPLICARE O DEVE ESSERE APPLICATO?

Messaggio da weareblind »

1) SE la SCIA o CPI è in corso di validità, fai voltura e poi SCIA per modifica senza aggravio, per la quale usi gli strumenti che meglio ritieni. D.M. 10 marzo 1998 compreso.

2) Le certificazioni già prodotte seguono, come da un post di ieri, il D.M. 9 marzo 2007 art.4 comma 4.
"4. Per le costruzioni esistenti, le cui prestazioni di resistenza al fuoco siano state accertate dagli organi di controllo alla data di entrata in vigore del presente decreto, non e' necessario procedere ad una nuova determinazione nei casi di modifiche della costruzione, ivi comprese quelle dovute ad un ampliamento e/o ad una variazione di destinazione d'uso, sempre che dette modifiche non comportino un incremento della classe di rischio indicata alla tabella 2 dell'allegato al presente decreto, una riduzione delle misure protettive o un incremento del carico di incendio specifico."
Quindi, attento che devono essere antecedenti il 2007 e non devi alzarti di classe.

Per l'uso del Codice, vale quanto segue, art. 2 commi 3 e 4.
"3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento alle attività di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell'attività non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.
4. Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attività esistenti di cui al comma 1, non rientranti nei casi di cui al comma 3, si continuano ad applicare le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui all'art. 5 comma 1-bis e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nei casi previsti dal presente comma, è fatta salva, altresì, la possibilità per il responsabile dell'attività di applicare le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, all'intera attività."

Quindi, se le parti non toccate divenissero non compatibili con quelle toccate, il comma 4 ti dà ancora facoltà di applicare le precedenti norme.

3) Come risposta 2)

4) E' corretto. Se hai un progetto approvato è tua facoltà arrivare alla SCIA con quello. O, se hai già CPI o SCIA eseguiti, rinnovare senza patemi.

Perdona, perché "che casino"?
mmaarrccoo
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Re: IL CODICE SI PUO' APPLICARE O DEVE ESSERE APPLICATO?

Messaggio da mmaarrccoo »

@Gmeister

grazie, chiaro.

@weareblind
1) SE la SCIA o CPI è in corso di validità, fai voltura e poi SCIA per modifica senza aggravio, per la quale usi gli strumenti che meglio ritieni. D.M. 10 marzo 1998 compreso.
In questo caso esiste la richiesta CPI + DIA ma i VV.F. non sono mai usciti (il CPI non risulta) ed il precedente titolare non ha mai fatto i rinnovi. Tuttavia le opere soddisfano il DM 10/03/1998 quindi non penso che a causa delle mancanze dei VV.F. o del precedente proprietario qualcuno possa obbligare l'utilizzo del codice anzichè delle vecchie norme. In questo caso si intende procedere proprio con quest'ultime, sei d'accordo?

2) Le certificazioni già prodotte seguono, come da un post di ieri, il D.M. 9 marzo 2007 art.4 comma 4.
"4. Per le costruzioni esistenti, le cui prestazioni di resistenza al fuoco siano state accertate dagli organi di controllo alla data di entrata in vigore del presente decreto, non e' necessario procedere ad una nuova determinazione nei casi di modifiche della costruzione, ivi comprese quelle dovute ad un ampliamento e/o ad una variazione di destinazione d'uso, sempre che dette modifiche non comportino un incremento della classe di rischio indicata alla tabella 2 dell'allegato al presente decreto, una riduzione delle misure protettive o un incremento del carico di incendio specifico."
Quindi, attento che devono essere antecedenti il 2007 e non devi alzarti di classe.
Da come hai scritto sembrerebbe che se avevo un CERT.REI che diceva che un pilastro era R120 con una classe richiesta 60, ed io ora necessito di una classe 90, quel CERT.REI non vada più bene. Se fosse così qual'è il senso? Ho capito male il tuo pensiero?

Per l'uso del Codice, vale quanto segue, art. 2 commi 3 e 4.
"3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento alle attività di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell'attività non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.
4. Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attività esistenti di cui al comma 1, non rientranti nei casi di cui al comma 3, si continuano ad applicare le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui all'art. 5 comma 1-bis e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nei casi previsti dal presente comma, è fatta salva, altresì, la possibilità per il responsabile dell'attività di applicare le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, all'intera attività."
Chiaro.

4) E' corretto. Se hai un progetto approvato è tua facoltà arrivare alla SCIA con quello. O, se hai già CPI o SCIA eseguiti, rinnovare senza patemi.
Chiaro.

Perdona, perché "che casino"?
Perchè in situazioni complesse mi sembra improbabile capire al volo e dall'inizio quale strada prendere (vecchie norme, nuove norme)... Bisognerebbe quasi abbozzare 2 progetti diversi, farsi un'idea dei costi e poi scegliere... Sbaglio?
Terminus
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Re: IL CODICE SI PUO' APPLICARE O DEVE ESSERE APPLICATO?

Messaggio da Terminus »

mmaarrccoo ha scritto: lun dic 09, 2019 19:27 In questo caso esiste la richiesta CPI + DIA ma i VV.F. non sono mai usciti (il CPI non risulta) ed il precedente titolare non ha mai fatto i rinnovi. Tuttavia le opere soddisfano il DM 10/03/1998 quindi non penso che a causa delle mancanze dei VV.F. o del precedente proprietario qualcuno possa obbligare l'utilizzo del codice anzichè delle vecchie norme. In questo caso si intende procedere proprio con quest'ultime, sei d'accordo?
Siccome il COPI definisce le attività esistenti come "Attività in esercizio alla data di entrata in vigore della regola tecnica di riferimento", nel tuo caso sarebbe ravvisabile un vulnus: CPI (o meglio SCIA) non rinnovato vuol dire esercizio abusivo oppure interruzione dell'attività.
Nel primo caso denuncia penale alla vecchia proprietà, nel secondo caso in teoria l'attività non sarebbe stata "in esercizio" alla data di entrata in vigore del COPI.
Ma, a meno di incocciare con un funzionario particolarmente puntiglioso, non dovresti avere problemi a presentare una SCIA di "ripresa attività" con le norme in vigore al momento della prima approvazione del progetto dell'attività e della successiva DIA (=SCIA).
mmaarrccoo ha scritto: lun dic 09, 2019 19:27 Da come hai scritto sembrerebbe che se avevo un CERT.REI che diceva che un pilastro era R120 con una classe richiesta 60, ed io ora necessito di una classe 90, quel CERT.REI non vada più bene. Se fosse così qual'è il senso? Ho capito male il tuo pensiero?
Nel caso che prospetti saresti comunque a posto, finchè non apporti modifiche al pilastro.
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