MODIFICA SOSTANZIALE ATTIVITA'

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
GMP
Messaggi: 504
Iscritto il: sab lug 08, 2017 13:01

MODIFICA SOSTANZIALE ATTIVITA'

Messaggio da GMP »

Buongiorno,

Come da titolo dovrei progettare una modifica di un'attività esistente per aumento materiale in deposito, la pratica è stata già oggetto di SCIA nel 2018.
Oggi il cliente ha intenzione di aumentare il materiale presente in deposito, variando la classe di resistenza al fuoco delle strutture, da R.30 a R.90.
Le strutture in SCIA sono state certificata R.30.
La pratica era stata progettata con i criteri generali di prevenzione incendi, DM 10/03/1998.

Ora, progettando la variante non saprei come procedere, in quanto si potrebbero configurare 3 strade, ovvero:

1) Ripresentare il progetto dell'intera attività con il DM 18/10/2019; (cosa infattibile);

2) Ripresentare l'esame progetto solamente per il capitolo S.2 valutando eventualmente anche le altre strategie antincendio qualora cambiasse qualche cosa;

3) Faccio riferimento all'art. 4 del DM 12/04/2019 "Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attività esistenti di cui al comma 1, non rientranti nei casi di cui al comma 3, si continuano ad applicare le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’art. 5 comma 1 -bis e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139" quindi continuo ad applicare i criteri generali.

Cosa dite?

teoricamente il codice prescriverebbe come soluzioni conformi parecchie cose che non sono compatibili con lo stato in essere. Per esempio dovrei cambiare tutte le porte tagliafuoco esistenti, in quanto non Sa...

Inoltre, per voi quali potrebbero essere le opere che ostano all'utilizzo del codice per la progettazione delle varianti di attività esistenti con progetti o scia approvati?

in fin dei conti tutto è fattbile "basta" spendere...

Grazie a tutti
Gmeister
Messaggi: 329
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: MODIFICA SOSTANZIALE ATTIVITA'

Messaggio da Gmeister »

la soluzione 2 è infattibile. Quando modifichi con il codice devi riverificare tutte le condizioni, altrimenti hai un progetto zoppo.

Per quanto riguarda invece le porte Sa, forse mi sfugge qualcosa, ma non è un obbligo (è un caldo suggerimento) a meno che non sia richiesto il liv III di S.3.

Se con il codice riscontri problemi utilizza il DM 10.03.98, che è ammesso nella modifica delle attività esistenti. Infatti la "compatibilità" o meno con il codice viene valutata dal progettista, ed in buona sostanza la norma che tu valuti compatibile è quella che ti fa spendere meno.
GMP
Messaggi: 504
Iscritto il: sab lug 08, 2017 13:01

Re: MODIFICA SOSTANZIALE ATTIVITA'

Messaggio da GMP »

Gmeister ha scritto: lun nov 25, 2019 16:00 la soluzione 2 è infattibile. Quando modifichi con il codice devi riverificare tutte le condizioni, altrimenti hai un progetto zoppo.
hai ragione.
Gmeister ha scritto: lun nov 25, 2019 16:00 Per quanto riguarda invece le porte Sa, forse mi sfugge qualcosa, ma non è un obbligo (è un caldo suggerimento) a meno che non sia richiesto il liv III di S.3.
No, non ti sfugge nulla. Quando sono nel livello di prestazione II, ed ho una via di esodo che passa da un compartimento ad un altro tramite una porta tagliafuoco quest'ultima la faccio installare anche a tenuta dei fumi freddi.(paragrafo S.3.7.2 comma 3). In caso contrario dovrei giustificare il perchè non le installo e l'unico modo per dimostrarlo penso sia una simulazione.
Gmeister ha scritto: lun nov 25, 2019 16:00 Se con il codice riscontri problemi utilizza il DM 10.03.98, che è ammesso nella modifica delle attività esistenti. Infatti la "compatibilità" o meno con il codice viene valutata dal progettista, ed in buona sostanza la norma che tu valuti compatibile è quella che ti fa spendere meno.
lo penso anche io, ma non vorrei che si intendesse solamente impedimenti strutturali...
Gmeister
Messaggi: 329
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: MODIFICA SOSTANZIALE ATTIVITA'

Messaggio da Gmeister »

GMP ha scritto: lun nov 25, 2019 16:18 lo penso anche io, ma non vorrei che si intendesse solamente impedimenti strutturali...
giusto un paio di settimane fa, un personaggio che è una formula 1 tra i VVF nazionali ha detto chiaramente che la compatibilità di un progetto o meno con il 10.03.98 o con il copi è principalmente determinata dalla fattibilità economica. Disse che la cosa fondamentale, al di la delle norme utilizzate, è avere una situazione coesa. Dal momento che è una situazione nuova potresti forse prendere appuntamento con il funzionario per delineare la strategia, ma penso che sia una cosa fattibile
Rispondi