Strategia S.4 Esodo - scala esterna

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Daniele BC
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Strategia S.4 Esodo - scala esterna

Messaggio da Daniele BC »

Salve, una attività produttiva non soggetta ai controlli di prevenzione incendi (produzione gelati) ospita al piano primo un deposito di confezioni in plastica e carta (attività 34.B e 44.B).
Il deposito (Rvita A2), compartimentato rispetto agli altri ambienti dell'attività presenta due uscite: la prima tramite un percorso esterno sulla copertura piana e successivamente collegato con una scala interna che serve la zona uffici, la seconda tramite scala metallica esterna; entrambe le scale conducono al piano terra.
La scala esterna risulta addossata alla parete ma per la porzione iniziale è sovrastante alcuni locali dell'area produttiva.
Ora la scala esterna non può essere considerata "via d'esodo esterna" (criterio 1 tabella S.4-5).
Vi chiedo se è corretto considerarla "via d'esodo senza protezione" e verificare la lunghezza d'esodo (max 60 m), fino al piano di riferimento ovvero ai piedi della scala.
In tal caso non è necessario nemmeno installare la porta EI 30 all'uscita di piano.
Grazie
Gmeister
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Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: Strategia S.4 Esodo - scala esterna

Messaggio da Gmeister »

Direi che è corretto si.

Però verifica anche la lunghezza del corridoio cieco, perchè se non proteggi nulla, così a naso, questa è una verifica che devi fare dal punto più sfavorevole del tuo compartimento fino ai piedi della scala (se ai piedi della scala è possibile l'esodo in più direzioni)
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travereticolare
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Località: Lombardia

Re: Strategia S.4 Esodo - scala esterna

Messaggio da travereticolare »

Anche per me è così, il corridoio cieco termina nel punto in cui diventa possibile l'esodo in più di una direzione oppure in luogo sicuro.

Puoi omettere nel conteggio della lunghezza alcune porzioni del corridoio cieco secondo la tabella S.4-20 e S.4-21.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
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