Buongiorno,
una domanda forse banale ma mi è venuto un dubbio.
I generatori di aria calda, quali impianti termici alimentati da combustibile gassoso, qualora superino una portata termica complessiva di 35 kW, sono soggetti al rispetto della norma tecnica di Prevenzione Incendi D.M. 12/04/1996 e, se superiori a 116 kW ricadono nell'attività 74.
E' noto che se montati all'esterno del fabbricato da scaldare, ad es. n. 2 generatori da 60 kW, questi non costituiscono un unico impianto di portata termica complessiva di 120 kW.
Tale "regola" vale anche per verificare se l'impianto ricade o meno nell'attività 74 o vale solo come determinazione della soglia per l'applicazione delle varie prescrizioni del D.M. 12/04/1996 ?
Cioè nell'esempio che ho fatto devo considerare comunque un unico impianto da 120 kW e quindi ricade nell'attività 74.A ?
Grazie per l'attenzione
Generatori di aria calda
Moderatore: Edilclima
Re: Generatori di aria calda
Direi che il dubbio nasceva solo per l'assoggettabilità al DPR 151 ed è stato chiarito che, generatori esterni, non fanno somma. Per il D.M. 12/4/96 non ho mai avuto dubbi sul considerarli come impianti termici separati.
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Re: Generatori di aria calda
2 generatori non si sommano nemmeno per verificare di ricadere nelle attività soggette ai controlli direi. Se ne hai 2 da 60 esterni, niente scia.
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Re: Generatori di aria calda
Sul testo coordinato di Malizia, alla nota 9 all'art. 1 comma 2, è chiaro che per il D.M. 12/4/96 non si sommano i singoli generatori esterni. Si, il dubbio ce l'ho solo per l'assoggettabilità al DPR 151.
Grazie
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- weareblind
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Re: Generatori di aria calda
Non sono assoggettati.