Buongiorno,
per attività soggette al D.P.R.151/2011 ma non ancora normate da specifica R.T.V., come è il caso dell'attività in oggetto di "Depositi e/o rivendite di liquidi con punto di infiammabilità sopra i 65 °C, con capacità da 1 a 9 mc (esclusi liquidi infiammabili)", è attualmente possibile procedere, con l'entrata in vigore del D.M. 12/04/2019, o con le Regole Tradizionali o con il Codice.
Per un deposito di olio vegetale ad uso alimentare, di circa 7500 [kg] (quindi al di sotto dei 9 [mc]), affidarsi alle regole tradizionali significa fare riferimento al D.M. del 1934 sugli Oli Minerali. Come noto, gli oli vegetali per questo testo vengono identificati come oli lubrificanti con punto di infiammabilità superiore ai 125 [°C] (liquidi infiammabili di categoria C2). L'articolo 14 di esenzione da alcune prescrizioni non è applicabile credo, dato che i valori sono superiori ai 200 [kg] equivalenti di olio combustibile per le piccole rivendite.
Il primo dubbio che si presenta è sul fatto che il deposito/rivendita in questione non è assimilabile ad alcuna delle tipologie di deposito/stabilimento (punti 6 e 7), nè ad alcuna delle categorie C di deposito (punto 10). Al punto 13 viene poi specificato che "È vietato tenere negli stabilimenti e nei depositi altre merci che non siano affini o derivate dagli oli minerali, esclusi, ben inteso, i materiali, gli apparecchi e gli attrezzi inerenti all'esercizio.", questo vorrebbe dire l'impossibilità di tenere in deposito altri prodotti alimentari oltre all'olio vegetale, è corretto?
Ci sono poi altri punti, a mio parere, di difficile comprensione in relazione all'applicabilità al caso in esame, come la necessità di prevedere un Recinto perimetrale e le conseguenti distanze di sicurezza. L'alternativa è procedere tramite il Codice, e quindi in RTO, almeno fintanto che non esca una specifica RTV.
Ho cercato domande simili al riguardo ma non ne ho trovate. Sono nuovo del forum, ringrazio in anticipo per gli eventuali pareri/esperienze.
12.1.A ed Oli Alimentari
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Re: 12.1.A ed Oli Alimentari
Il codice di prevenzione incendi non può essere applicato al caso in esame, in quanto l'attività 12 non è ricompresa all'interno del campo di applicazione. Il riferimento applicabile è il Decreto del 1934.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: 12.1.A ed Oli Alimentari
Sapresti dirmi qualcosa riguardo al punto 13 del D.M. del '34?
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Re: 12.1.A ed Oli Alimentari
Dico la mia in attesa di qualche collega più esperto su tale norma.PaoloPgC ha scritto: ↑gio ott 31, 2019 16:25 Al punto 13 viene poi specificato che "È vietato tenere negli stabilimenti e nei depositi altre merci che non siano affini o derivate dagli oli minerali, esclusi, ben inteso, i materiali, gli apparecchi e gli attrezzi inerenti all'esercizio.", questo vorrebbe dire l'impossibilità di tenere in deposito altri prodotti alimentari oltre all'olio vegetale, è corretto?
Sembrerebbe che il locale debba essere ad "uso esclusivo".
Però leggendo bene dice "esclusi, ben inteso, i materiali, gli apparecchi e gli attrezzi inerenti all'esercizio." Se all'interno del tuo locale detieni altri prodotti alimentari (io li intendo come materiali) inerenti all'esercizio secondo me possono stare.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: 12.1.A ed Oli Alimentari
Hai letto la Circ. 26/09/2017 n.12622 ?
Re: 12.1.A ed Oli Alimentari
Può essere un'interpretazione, anche se continuo a vedere la norma un po' ambigua, probabilmente perché fa riferimento ad Oli Minerali e Lubrificantitravereticolare ha scritto: ↑gio ott 31, 2019 18:18 Dico la mia in attesa di qualche collega più esperto su tale norma.
Sembrerebbe che il locale debba essere ad "uso esclusivo".
Però leggendo bene dice "esclusi, ben inteso, i materiali, gli apparecchi e gli attrezzi inerenti all'esercizio." Se all'interno del tuo locale detieni altri prodotti alimentari (io li intendo come materiali) inerenti all'esercizio secondo me possono stare.
Si, ci sono degli spunti interessanti ma si fa riferimento a depositi di Olio di Oliva, in particolare a quello ottenuto tramite lavorazioni meccaniche, non altri tipi di olio.
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Re: 12.1.A ed Oli Alimentari
sempre di liquidi combustibili si tratta però!
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: 12.1.A ed Oli Alimentari
Si tratta di liquidi combustibili con punto di infiammabilità parecchio alto. Leggendo la normativa del 1934 si comprende abbastanza bene che è rivolta perlopiù ad oli ad uso industriale e non alimentare, tant'è che la F.O.O.I. ed i VVF hanno sentito l'esigenza di redigere le linee guida della circolare sopra. In ogni caso per ora la normativa è quella.
Per quanto riguarda la progettazione delle vie d'esodo, la scelta degli estintori, la gestione della sicurezza e tutti quegli elementi che nel Codice diventano strategie antincendio, è possibile fare riferimento al Codice anziché al D.M. del 1998, giusto?
viewtopic.php?t=21793
Per quanto riguarda la progettazione delle vie d'esodo, la scelta degli estintori, la gestione della sicurezza e tutti quegli elementi che nel Codice diventano strategie antincendio, è possibile fare riferimento al Codice anziché al D.M. del 1998, giusto?
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