attività 70

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grifo68
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attività 70

Messaggio da grifo68 »

il caso su cui vi chiedo un parere è il seguente: capannone attualmente diviso in due senza comunicazioni, ciascuna parte sotto i 1000 mq. e divise con parete REI 120. Vogliono aprire una comunicazione interna tra le due parti.

Si tratta di una officina dove fanno taglio metalli senza utilizzo di gas combustibili e comburenti però tra carta per imballaggi e pallet di legno si supererebbero complessivamente i 5.000 kg.

La domanda è: se c'è una comunicazione interna con porta EI 120 si configura l'attività 70? Io mi risponderei di si, leggendo la FAQ del 18/02/2013 http://www.vigilfuoco.it/aspx/FAQ_PISoArg.aspx?SA=70 mi sembra abbastanza chiaro (in quel "se non sono presenti comunicazioni" non specificano la protezione del varco), però chiedo pareri.

Grazie mille
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weareblind
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Re: attività 70

Messaggio da weareblind »

Per me diviene soggetto.
Terminus
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Re: attività 70

Messaggio da Terminus »

Anche per me diventa soggetto.
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grifo68
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Re: attività 70

Messaggio da grifo68 »

stessa idea mia, grazie mille
dorinag
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Re: attività 70

Messaggio da dorinag »

Mi avete fatto venire un dubbio :oops:
perché per me l'attività 70 ("Locali adibiti a depositi....") si applica quando ho locali adibiti a deposito, non a tutte le attività produttive (come in questo caso un'officina) senza specifiche aree di deposito.
Al link sopra tra le stesse FAQ dei VVF dice espressamente:
"L'attività di cui al punto 70 dell'allegato al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 sussiste quando siano riscontrabili nel locale, contemporaneamente, una superficie di deposito superiore a 1.000 mq e la presenza di materiali combustibili in quantità superiore a 5.000 kg".
A mio parere un'officina non è una superficie di deposito...

Allora tutte le grandi officine meccaniche magari non soggette perché sotto i 25 addetti potrebbero essere attività 70 senza una superficie specifica di deposito superiore a 1000 mq?
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grifo68
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Re: attività 70

Messaggio da grifo68 »

dorinag ha scritto: mer ott 30, 2019 10:49 Mi avete fatto venire un dubbio :oops:
perché per me l'attività 70 ("Locali adibiti a depositi....") si applica quando ho locali adibiti a deposito, non a tutte le attività produttive (come in questo caso un'officina) senza specifiche aree di deposito.
Al link sopra tra le stesse FAQ dei VVF dice espressamente:
"L'attività di cui al punto 70 dell'allegato al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 sussiste quando siano riscontrabili nel locale, contemporaneamente, una superficie di deposito superiore a 1.000 mq e la presenza di materiali combustibili in quantità superiore a 5.000 kg".
A mio parere un'officina non è una superficie di deposito...

Allora tutte le grandi officine meccaniche magari non soggette perché sotto i 25 addetti potrebbero essere attività 70 senza una superficie specifica di deposito superiore a 1000 mq?
riflessione interessante, in effetti la "vecchia" attività 88 era più chiara, si riferiva ai depositi di logistica in cui non si sa cosa c'è dentro. Secondo me però il tuo ragionamento ci starebbe nel momento in cui all'interno della struttura ci fosse una zona compartimentata adibita a deposito, magari con accesso dall'esterno così non c'è anche il dubbio sulla comunicazione. Nel momento in cui all'interno del locale di oltre 1000 mq, a qualsiasi utilizzo destinato, il rischio è lo stesso (se non superiore vista la compresenza di altre attività sia pur non soggette) di un deposito propriamente detto.
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weareblind
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Re: attività 70

Messaggio da weareblind »

Per essere soggetto ci vogliono 1000 metri quadrati destinati a deposito.
etec83
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Re: attività 70

Messaggio da etec83 »

L'attività 70 si configura quando sussistono entrambe le condizioni >1000 mq e >5000 kg di combustibili.
Però si specifica pure locali adibiti a deposito... io non sono particolarmente d'accordo, se è un officina non è un deposito.
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travereticolare
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Re: attività 70

Messaggio da travereticolare »

Penso anche io che l'attività 70 si configuri quando hai 1.000 mq destinati a deposito e 5.000 kg di materiale combustibile. Però, se poi superi le soglie per le singole attività chiaramente si potrà configurare l'attività delle carta, della plastica, ecc...

Ma anche se burocraticamente non inserisci l'attività 70 nella tua valutazione progetto, la valutazione del rischio comunque ne tiene conto. Il livello di sicurezza non dovrebbe cambiare.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
mmaarrccoo
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Re: attività 70

Messaggio da mmaarrccoo »

No deposito propriamente detto --> no attività 70. Tuttavia questa cosa è vera soprattutto se esiste un'altra attività principale a cui "aggrapparsi". Diversamente qualche funzionario potrebbe voler la 70 come attività principale (se c'è una comunicazione la superficie si somma). Purtroppo esistono le solite zone d'ombra che dipendono da funzionario/comando.
Tom Bishop
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Re: attività 70

Messaggio da Tom Bishop »

In realtà non serve un deposito propriamente detto per essere soggetti ai controlli di prevenzione incendi. In una officina dove non c'è uno spazio chiamato deposito, ma superi i 1000m² e hai un quantitativo di materiali maggiore di 5000kg sei nella 70. Ad esempio mi capita spesso con i reparti di confezionamento dove non c'è un deposito specifico, ma i materiali presenti superano i 5000kg e la superficie è maggiore di 1000m². Ogni Comando però la può pensare diversamente, ti conviene chiedere.
Tom Bishop
Terminus
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Re: attività 70

Messaggio da Terminus »

Prendiamo un capanone deposito da 1001 mq e 5001 kg di combustibili: è attività 70.
Mettiamo nello stesso capannone un lavoratore con una postazione lavoro: non è più 70 e se non ci sono altri limiti superati, niente VVF ?
E che tipo di postazione di lavoro ? Serve la manipolazione dei combustibili o lavorazioni a fuoco per fare un "laboratorio", oppure basta una scrivania da segretaria per far decadere il "deposito" ?
La presenza di postazioni di lavoro "operative" aumenta i rischi di innesco di incendio, mentre la presenza di postazioni di lavoro non "operative" comporta comunque il dover gestire l'esodo degli occupanti, pochi o tanti che siano.
Ritornando al quesito iniziale: la 70 parla di "locali" adibiti a depositi, quindi se ho una compartimentazione tra il deposito da 999mq ed il laboratorio non dovrei avere la 70. Cambia qualcosa se nella compartimentazione ci metto una porta EI o addirittura un filtro ?
Possiamo stare a discutere all'infinito, ma la 70 è comunque un jolly.
mmaarrccoo
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Re: attività 70

Messaggio da mmaarrccoo »

Tom Bishop ha scritto: ven nov 01, 2019 05:26 In realtà non serve un deposito propriamente detto per essere soggetti ai controlli di prevenzione incendi. In una officina dove non c'è uno spazio chiamato deposito, ma superi i 1000m² e hai un quantitativo di materiali maggiore di 5000kg sei nella 70. Ad esempio mi capita spesso con i reparti di confezionamento dove non c'è un deposito specifico, ma i materiali presenti superano i 5000kg e la superficie è maggiore di 1000m². Ogni Comando però la può pensare diversamente, ti conviene chiedere.
Sinceramente non sono tanto d'accordo. Il legislatore ha specificato locali adibiti a deposito, andare oltre questa definizione costituisce un'interpretazione di quanto voleva dire il legislatore. E se non l'ha detto si deve supporre che non volesse dirlo. Comunque come dice anche Terminus in effetti è tutto interpretabile, ad esempio mi è già capitato molte volte che se riduco le compartimentazioni sotto la superficie di soglia, anche artificiosamente, non ho più attività. Misteri della fede.
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