Ciao a tutti, qui sotto riporto un passaggio del il DM 10/03/98.
§3.9 - PORTE INSTALLATE LUNGO LE VIE DI USCITA
Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano, devono aprirsi nel verso dell'esodo.
L'apertura nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di accorgimenti atti a garantire condizioni di sicurezza equivalente.
In ogni caso l'apertura nel verso dell'esodo è obbligatoria quando:
a) – l'area servita ha un affollamento superiore a 50 persone;
...
I piccoli negozi solitamente hanno la porta d'uscita che si apre verso l'interno. Se questi non hanno affollamento superiore a 50 persone, devono comunque dimostrare che l'apertura nel verso dell'esodo determina pericoli per passaggio di mezzi? Se la porta si apre sul marciapiede esterno potrebbe essere pericolosa per chi, ad esempio, sta passando all'esterno? E infine devono in ogni caso adottare gli accorgimenti atti a garantire condizioni di sicurezza equivalente?
Grazie!
Esodo secondo DM 10/03/98
Moderatore: Edilclima
Re: Esodo secondo DM 10/03/98
Se è luogo di lavoro occorre verificare anche cosa dice l'allegato IV del Dlgs 81/08 che è una norma più "alta" di un DM.
Re: Esodo secondo DM 10/03/98
Il Dlgs 81/08 in sostanza è simile al 10/03/98:
1.5.6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell’esodo e,
qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che
abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. L’apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso
dell’esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva
l’adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco
competente per territorio.
1.5.6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell’esodo e,
qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che
abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. L’apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso
dell’esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva
l’adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco
competente per territorio.
Re: Esodo secondo DM 10/03/98
I riferimenti normativi sono sparsi, i principali per il tuo caso li avete già citati. Direi che non ci sono alternative oltre a porta che apre nel verso dell'esodo o dimostrare che questo comporta un pericolo.