attività 9

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

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grifo68
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attività 9

Messaggio da grifo68 »

buongiorno tutti

mi pare che in qualche topic si sia già parlato della questione, ma non riesco a trovarlo allora chiedo conferma su una cosa: l'attività 9 si configura quando ci siano più di 5 addetti alla mansione specifica di saldatore o "tagliatore" con gas infiammabili, e questo ok, è chiaro. Quello che chiedo è: se in una azienda ci sono 7 persone tutte addette alla mansione (cioè che potrebbero fare quel mestiere) ma le postazioni sono meno di 5 è una attività soggetta? Secondo me no, sapete se c'è qualche chiarimento in merito? grazie mille
glc_1912
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Re: attività 9

Messaggio da glc_1912 »

C'è la nota prot. n. P972/4101 sott. 106/47 del 03-11-2000

Se può aiutarti, un annetto fa per una ditta (che aveva bombole e postazioni per la saldatura) avevo allegato al Comando di Milano (su loro richiesta) la dichiarazione (mia e del titolare dell'attività) in cui si dichiarava che l'attività non era continuativa ma solo occasionale, che non vi erano mai più di 5 postazioni attive e che le lavorazioni erano svolte in aree dedicate (quindi non risultavano rischiose per gli altri lavoratori), quindi non c'era attività soggetta, e la questione finì lì.

Il fatto che più di 5 lavoratori siano abilitati o meno alla funzione per conto mio è irrilevante.
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grifo68
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Re: attività 9

Messaggio da grifo68 »

proprio quello che mi serviva!

grazie mille
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travereticolare
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Re: attività 9

Messaggio da travereticolare »

Ciao,

Anche secondo me non si configura attività soggetta.

Credo che il rischio sia dovuto al numero di postazioni che eventulamente siano attive contemporaneamente e le interferenze che potrebbero creare, e non al numero degli addetti formati per quel mestiere.

Se più di 5 perosne sono formate per la mansione di taglio o saldatura non credo che sia pericoloso ai fini antincendio...


Questa dovrebbe essere la discussione che cercavi "viewtopic.php?f=4&t=24767&p=161505&hili ... ra#p161505"
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
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grifo68
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Re: attività 9

Messaggio da grifo68 »

travereticolare ha scritto: mer ott 02, 2019 10:02 Ciao,

Anche secondo me non si configura attività soggetta.

Credo che il rischio sia dovuto al numero di postazioni che eventulamente siano attive contemporaneamente e le interferenze che potrebbero creare, e non al numero degli addetti formati per quel mestiere.

Se più di 5 perosne sono formate per la mansione di taglio o saldatura non credo che sia pericoloso ai fini antincendio...


Questa dovrebbe essere la discussione che cercavi "viewtopic.php?f=4&t=24767&p=161505&hili ... ra#p161505"
grazie

mi rimane solo il piccolo dubbio interpretativo in relazione alla circolare citata da glc... quando alla fine dice che devono essere inclusi anche i lavoratori che pur non essendo addetti specifici alla mansione operano nel medesimo ambiente di lavoro secondo voi potrebbe, in una piccola officina formata alla fin fine da un solo reparto, comprendere tutti quelli che sono li dentro? io comunque concordo con le vostre conclusioni ed anche con quanto detto nell'altra discussione
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travereticolare
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Re: attività 9

Messaggio da travereticolare »

Ai fini dell’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, il numero di addetti previsto per determinate attività dal D.M. 16 febbraio 1982 come soglia minima, deve essere inteso come il numero massimo di lavoratori che, nel medesimo turno di lavoro, operano nel reparto in cui si svolgono lavorazioni che sono pericolose ai fini dell’esplosione o dell’incendio. Si precisa, pertanto, che in tale numero:

- devono essere inclusi anche i lavoratori che, pur non essendo addetti alle specifiche lavorazioni pericolose, sono esposti al rischio da queste determinato in quanto operano nel medesimo ambiente di lavoro.
Quindi se non ho capito male, ed estremizzando, significa che se ho 20 addetti all'officina meccanica nel reparto taglio/saldatura e n.1 postazione sono soggetto per attività 9? mi sembra strano!
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
glc_1912
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Re: attività 9

Messaggio da glc_1912 »

La riporto, così è più comodo per tutti
Nota prot. n. P972/4101 sott. 106/47 del 03-11-2000 Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas combustibili e/o comburenti con oltre 5 addetti. - Quesito.
Con la nota …, codesto Ispettorato ha posto un quesito relativo all'interpretazione del termine "addetto", il cui numero, ai sensi del decreto 16 febbraio 1982, stabilisce se determinate attività lavorative siano soggette ai controlli di prevenzione incendi. Al riguardo, sentito per le vie brevi l'Ufficio del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale che ha competenza sull'applicazione del D.P.R. n. 689 del 1959, in cui si ravvisa la medesima problematica, si rappresenta di seguito il parere di questo Ufficio.

Ai fini dell'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, il numero di addetti previsto per determinate attività dal D.M. 16 febbraio 1982 come soglia minima, deve essere inteso come il numero massimo di lavoratori che, nel medesimo turno di lavoro, operano nel reparto in cui si svolgono lavorazioni che sono pericolose ai fini dell'esplosione o dell'incendio. Si precisa, pertanto, che in tale numero:
- non devono essere necessariamente inclusi tutti i lavoratori dipendenti;
- non devono essere inclusi tutti i lavoratori impiegati nel reparto se la lavorazione è svolta in turni diversi;
- devono essere inclusi anche i lavoratori che, pur non essendo addetti alle specifiche lavorazioni pericolose, sono esposti al rischio da queste determinato in quanto operano nel medesimo ambiente di lavoro.
Al primo punto dice che non devo necessariamente includere tutti (che è logico, se hai dipendenti in uffici, altri reparti ecc non c'entrano né verrebbero coinvolti), all'ultimo che devo includere tutti quelli esposti al rischio. Del resto, non parla solo di chi materialmente salda, ma di "numero massimo di lavoratori che, nel medesimo turno di lavoro, operano nel reparto in cui si svolgono lavorazioni" eccetera.

Ergo, si rimette tutto alla valutazione del rischio: in che ambiente viene svolta l'attività? Che materiali ci sono in giro? Se succede qualcosa in una postazione di saldatura, cosa succede?
Se l'ambiente è piccolo e la lavorazione coinvolge tutti in termini di rischio, non è così assurdo pensare che vada inclusa l'attività 9. Anzi, è logico.
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grifo68
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Re: attività 9

Messaggio da grifo68 »

glc_1912 ha scritto: mer ott 02, 2019 10:54 La riporto, così è più comodo per tutti
Nota prot. n. P972/4101 sott. 106/47 del 03-11-2000 Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas combustibili e/o comburenti con oltre 5 addetti. - Quesito.
Con la nota …, codesto Ispettorato ha posto un quesito relativo all'interpretazione del termine "addetto", il cui numero, ai sensi del decreto 16 febbraio 1982, stabilisce se determinate attività lavorative siano soggette ai controlli di prevenzione incendi. Al riguardo, sentito per le vie brevi l'Ufficio del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale che ha competenza sull'applicazione del D.P.R. n. 689 del 1959, in cui si ravvisa la medesima problematica, si rappresenta di seguito il parere di questo Ufficio.

Ai fini dell'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, il numero di addetti previsto per determinate attività dal D.M. 16 febbraio 1982 come soglia minima, deve essere inteso come il numero massimo di lavoratori che, nel medesimo turno di lavoro, operano nel reparto in cui si svolgono lavorazioni che sono pericolose ai fini dell'esplosione o dell'incendio. Si precisa, pertanto, che in tale numero:
- non devono essere necessariamente inclusi tutti i lavoratori dipendenti;
- non devono essere inclusi tutti i lavoratori impiegati nel reparto se la lavorazione è svolta in turni diversi;
- devono essere inclusi anche i lavoratori che, pur non essendo addetti alle specifiche lavorazioni pericolose, sono esposti al rischio da queste determinato in quanto operano nel medesimo ambiente di lavoro.
Al primo punto dice che non devo necessariamente includere tutti (che è logico, se hai dipendenti in uffici, altri reparti ecc non c'entrano né verrebbero coinvolti), all'ultimo che devo includere tutti quelli esposti al rischio. Del resto, non parla solo di chi materialmente salda, ma di "numero massimo di lavoratori che, nel medesimo turno di lavoro, operano nel reparto in cui si svolgono lavorazioni" eccetera.

Ergo, si rimette tutto alla valutazione del rischio: in che ambiente viene svolta l'attività? Che materiali ci sono in giro? Se succede qualcosa in una postazione di saldatura, cosa succede?
Se l'ambiente è piccolo e la lavorazione coinvolge tutti in termini di rischio, non è così assurdo pensare che vada inclusa l'attività 9. Anzi, è logico.
ragionamento che ci sta tutto...
buge
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Re: attività 9

Messaggio da buge »

...però perché nella descrizione dell'attività 9 il DPR ha cambiato la precedente dicitura aggiungendo !...addetti alla mansione specifica di
saldatura o taglio" ?
La Nota è più vecchia del DPR 151, per cui la prenderei con le molle!
Poi se sotto ho una bombola di acetilene con una sola persona e sopra gli uffici chi mi dice che posso ritenere gli uffici esclusi? valutazione del rischio molto aleatoria...

Mi sembra più attuale questa nota: n. 0007392 del 30/05/2014 riferita alla saldatura per un'attività 54.

A mio parere quindi, riferiamoci solo al reparto saldatura e a chi salda (= numero max postazioni saldatura)
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