il comma 3 dell'art. 5 del dm 16/2/2007 prevede che:
3. Nelle costruzioni il cui progetto è stato approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, in data antecedente all'entrata in vigore del presente decreto, è consentito l'im-piego di prodotti ed elementi costruttivi aventi caratteristiche di resistenza al fuoco determi-nate sulla base della previgente normativa, ferme restando le limitazioni di cui al precedente comma 1.
per i progetti approvati secondo l'art. 13 del dpr 577 del 29 luglio 82 valgono le medesime norme transitorie?
in entrambi i casi si tratta di pareri preventivi.
che ne pensate?
dm 16/2/2007 Art. 5 - Norme transitorie
Moderatore: Edilclima
Re: dm 16/2/2007 Art. 5 - Norme transitorie
Ritengo di si.
Sia post 1982 che post 1998, la norma di riferimento era sempre la Circ. 91/61.
Sia post 1982 che post 1998, la norma di riferimento era sempre la Circ. 91/61.
Re: dm 16/2/2007 Art. 5 - Norme transitorie
sono convinto anche io che sia così. ma non trovo nessuna circolare/chiarimento a riguardo