corridoio cieco

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

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buge
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corridoio cieco

Messaggio da buge »

Ho un corridoio cieco maggiore di 15m, per cui per arrivare ad avere più vie di uscita devo percorrere 22 m.
Dopo 13 m questo corridoio diventa una passerella in muratura e vetro, sempre chiusa, di collegamento fra 2 edifici della stessa atttività, distanti poco meno di 2 m fra loro.
Mi sarebbe venuta l'idea di realizzare un filtro fumo su tale passerella...
In tal modo sia prima che dopo il filtro ho corridoi ciechi inferiori a 15 m e sarei a posto.
A termini del DM 30/11/1983, il luogo sicuro è "Spazio scoperto ovvero compartimento antincendio, separato da altri compartimenti mediante spazio scoperto o filtri a prova di fumo, avente caratteristiche idonee a ricevere e contenere un predeterminato numero di persone (luogo sicuro statico), ovvero a consentirne il movimento ordinato (luogo sicuro dinamico)"
Dopo il filtro sarei quindi sarei in un altro corpo di fabbrica (che posso assimilare a compartimento essendo staccato dal precedente), quindi in luogo sicuro dinamico perchè devo continuare a andare verso l'uscita esterna.
Il dubbio che mi viene è: il funzionario VVF la interpreterà così? oppure mi considererà che dopo il filtro la lunghezza del percorso di esodo riprende e quindi torno al problema iniziale?
etec83
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Re: corridoio cieco

Messaggio da etec83 »

Innanzitutto, l'attività è normata o stai usando qualche tipo di norma orizzontale?
Stiamo parlando di che tipo di attività?

Comunque ipotizzando che l'attività non sia normata da regola tecnica specifica, il tuo ragionamento potrebbe essere non accettato; occorre verificare se il compartimento antincendio anche se filtrato garantisce il contenimento e lo sfollamento delle persone anche in base alle persone presenti nel compartimento adiacente.
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travereticolare
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Re: corridoio cieco

Messaggio da travereticolare »

Se progetti con il codice il corridoio cieco termina nel punto in cui diventa possibile l'esodo in più di una direzione, indipendentemente dai luoghi sicuri temporanei eventualmente attraversati dalla via d'esodo. (capitolo G.1.9 p.to 10)
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
buge
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Re: corridoio cieco

Messaggio da buge »

sto progettando secondo il DM 09/09/1994, è un albergo che annette un corpo di fabbrica vicino.
La parte di albergo esistente è idonea a contenere e sfollare le persone del nuovo corpo di fabbrica annesso.
Secondo il DM, mi sembra di essere a posto...secondo il Codice mi sa di no...per questo volevo seguire il DMm.
Ma ho appunto un sospetto che il Funzionario VVF conoscendo il Codice mi applichi lo stesso concetto...datemi le vostre impressioni o se qualcuno lo ha già fatto...
ingdtre
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Re: corridoio cieco

Messaggio da ingdtre »

Riesci ad entrare nella tabella dei requisiti aggiuntivi per l'esodo? (sto parlando con un approccio col nuovo codice), se hai IRAI e h>3m, potresti avere qualche "sconto". Ti propongo, inoltre, di leggere la bozza del nuovo codice di prevenzione incendi. Potresti trovare una soluzione prima di avventurarti in analisi fluidodinamiche del caso.
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