Buongiorno, mi è stata richiesta una valutazione 10/03/98 per una scuola di formazione professionale (affollamento<100- corsi vari di recitazione ed altro).
Il mio dubbio è se sia corretto effettuare questo tipo di analisi o se non sia più corretto considerare tale scuola come ricadente nell'ambito del D.M. 26 agosto 1992 classificazione tipo 0.
Preciso che la valutazione è richiesta da un ente che specifica la norma da applicare.
Mi chiedo se sia corretto redigere la valutazione con la norma indicata o segnalare l'esistenza della norma specifica.
Come comportarsi in questi casi?
Grazie
SCUOLA
Moderatore: Edilclima
Re: SCUOLA
Il DM 10/03/98 è il riferimento del TU 81/08, ma giustamente tu sotolinei che vi sono anche le norme verticali specifiche che stabiliscono le misure di prevenzione e protezione a fronte di una vdr già fatta dal normatore.
Poi oggi ci sono anche le RTV.
Io finora mi sono regolato applicando il DM 10/03/98 come guida generale e generica, ma utilizzando le norme verticali prescrittive in tutti i casi in cui fossero esistenti (anche magari norme successive alla realizzazione delle attività e quindi non direttamente applicabili, ma indicative per la vdr), ed ultimamente ho approcciato la vdr anche sulla base della RTO.
Essendo la vdr un'attività del titolare/datore di lavoro, è lui che decide come svolgerla, a sua responsabilità.
Tu come consulente devi renderlo edotto su quanto sopra, spiegando che il DM 10/03/98 poverino ormai soffre di anzianità e non può costituire lo stato dell'arte, specialmente se il ministero ha emanato norme verticali applicabili al caso specifico.
Poi oggi ci sono anche le RTV.
Io finora mi sono regolato applicando il DM 10/03/98 come guida generale e generica, ma utilizzando le norme verticali prescrittive in tutti i casi in cui fossero esistenti (anche magari norme successive alla realizzazione delle attività e quindi non direttamente applicabili, ma indicative per la vdr), ed ultimamente ho approcciato la vdr anche sulla base della RTO.
Essendo la vdr un'attività del titolare/datore di lavoro, è lui che decide come svolgerla, a sua responsabilità.
Tu come consulente devi renderlo edotto su quanto sopra, spiegando che il DM 10/03/98 poverino ormai soffre di anzianità e non può costituire lo stato dell'arte, specialmente se il ministero ha emanato norme verticali applicabili al caso specifico.