
DM 28 APR 2005 mi dice che solo che la CT deve avere accesso da disimpegno...
Però mi dice anche:
"Nel caso di locali ubicati all'interno del volume di fabbricati destinati, anche parzialmente a pubblico spettacolo, caserme, attività comprese nei punti 51, 75, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92 e 94 (per edifici aventi altezza antincendio superiore a 54 m) dell'allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982) o soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone per m2, l'accesso deve avvenire direttamente dall'esterno o da intercapedi-ne antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m."
In particolare ex attività 92 è riferita alle autorimesse DM 1 FEB 1986.
Nel mio caso è solo un box (quindi sup. inferiore a 300mq e meno di 9 posti auto)
Il punto 2.1 mi dice:
"le eventuali comunicazioni ammissibili con i locali a diversa destinazione, facenti parte dell'edificio nel quale sono inserite, devono essere protette con porte metalliche piene a chiusura automatica; sono comunque vietate le comunicazioni con i locali adibiti a deposito o uso di sostanze esplosive e/o infiammabili;"
Essendo sotto il limite degli attuali 300mq, secondo me non rientro nel caso in cui ho la necessità di accesso dall'esterno o intercapedine antincendio.
Non riesco però a capire... essendo vietata la comunicazione con locale dove si usano sostanze infiammabili (CT a gasolio), mi chiedo se:
1) è sufficiente il disimpegno?
2) serve il filtro?
3) è proprio vietato quindi devo fare accesso da esterno o intercapedine?
Grazie
