Soppalco in box auto

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weareblind
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Soppalco in box auto

Messaggio da weareblind »

In una autorimessa, mi trovo un box alto 5 metri, con soppalco. Non solo scaffale, ma proprio soppalco: scale e primo piano.
Scale e tavolame del primo piano in legno, tra l'altro.
E' da smantellare.
D.M. 1-2-1986.
Punto 10
10. - Norme di esercizio.
10.1. Nell'autorimessa è vietato:
b) depositare sostanze infiammabili o combustibili.
Quindi sicuramente non posso depositare mobili, vernici, e simili. Il legno del soppalco non è un deposito.

Sulla presenza del soppalco, la definizione di autorimessa, è:
Autorimessa - area coperta destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli con i servizi annessi.
Quindi, su tavolame e scalini in legno non si dice nulla (ma perché non era pensabile dal legislatore). Però il problema, più a monte, è che non può proprio esserci il soppalco, poiché l'autorimessa (corselli+box) è destinata esclusivamente al ricovero mezzi.

Concordate? Grazie.
Terminus
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Re: Soppalco in box auto

Messaggio da Terminus »

Fermo restando il divieto imposto dal punto 10.1 del DM 1/2/1986 di depositare sostanze infiammabili o combustibili, può essere consentito realizzare scaffalature o soppalchi in legno all’interno dei box richiedendo per questi ultimi, ove ritenuto necessario, idonei requisiti di resistenza al fuoco (Nota prot. n. P310/4108 Sott. 22(44) del 08/05/01).


Il problema è ubiquitario.
Finora le cantine dovevano comunicare con porte EI120, ora con la RTV le aree TM1 possono non essere compartimentate rispetto all'autorimessa (SA-AA-HA).
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weareblind
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Re: Soppalco in box auto

Messaggio da weareblind »

Grazie, non bazzico autorimesse, mai vista.
"Ove ritenuto necessario", cioè?
SANDROV
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Re: Soppalco in box auto

Messaggio da SANDROV »

Terminus ha scritto: sab apr 06, 2019 11:53 Fermo restando il divieto imposto dal punto 10.1 del DM 1/2/1986 di depositare sostanze infiammabili o combustibili, può essere consentito realizzare scaffalature o soppalchi in legno all’interno dei box richiedendo per questi ultimi, ove ritenuto necessario, idonei requisiti di resistenza al fuoco (Nota prot. n. P310/4108 Sott. 22(44) del 08/05/01).


Il problema è ubiquitario.
Finora le cantine dovevano comunicare con porte EI120, ora con la RTV le aree TM1 possono non essere compartimentate rispetto all'autorimessa (SA-AA-HA).
Buonasera, riprendo il post.
Sto progettando una autorimessa SA AA HB con l'ultima emissione della RTV (15-05-2020). D'accordo che il COPI non ha carattere prescrittivo, ma il problema del box auto utilizzato in parte come "cantina" (addirittura con soppalchi oppure come area per coltivare i propri hobby…) è reale. Il vecchio DM 1/2/1986 vietava il deposito di sostanze infiammabili e combustibili e per noi professionisti era più semplice fare rispettare questo divieto. Come vi comportate ora? Se non sbaglio se si utilizza il COPI non si può fare riferimento ad altri decreti. La superficie del BOX occupata da scaffali può essere considerata TM1?
grazie mille
boba74
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Re: Soppalco in box auto

Messaggio da boba74 »

SANDROV ha scritto: mar ago 18, 2020 18:49
Terminus ha scritto: sab apr 06, 2019 11:53 Fermo restando il divieto imposto dal punto 10.1 del DM 1/2/1986 di depositare sostanze infiammabili o combustibili, può essere consentito realizzare scaffalature o soppalchi in legno all’interno dei box richiedendo per questi ultimi, ove ritenuto necessario, idonei requisiti di resistenza al fuoco (Nota prot. n. P310/4108 Sott. 22(44) del 08/05/01).


Il problema è ubiquitario.
Finora le cantine dovevano comunicare con porte EI120, ora con la RTV le aree TM1 possono non essere compartimentate rispetto all'autorimessa (SA-AA-HA).
Buonasera, riprendo il post.
Sto progettando una autorimessa SA AA HB con l'ultima emissione della RTV (15-05-2020). D'accordo che il COPI non ha carattere prescrittivo, ma il problema del box auto utilizzato in parte come "cantina" (addirittura con soppalchi oppure come area per coltivare i propri hobby…) è reale. Il vecchio DM 1/2/1986 vietava il deposito di sostanze infiammabili e combustibili e per noi professionisti era più semplice fare rispettare questo divieto. Come vi comportate ora? Se non sbaglio se si utilizza il COPI non si può fare riferimento ad altri decreti. La superficie del BOX occupata da scaffali può essere considerata TM1?
grazie mille
Non ho capito se l'autorimessa di cui parli è soggetta o no (> 300mq), perchè se non è soggetta, dal momento che il COPI non è obbligatorio e il DM 86 cadrà in disuso a breve, non so se usciranno chiarimenti o circolari in merito a eventuali requisiti minimi obbligatori per autorimesse < 300mq, dato che sono moltissime e rischiano di rimanere non normate.... :roll:
SANDROV
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Re: Soppalco in box auto

Messaggio da SANDROV »

L'autorimessa è soggetta di poco ma lo è (385 m2).
Altro dubbio: Usando il COPI non si possono richiamare/utilizzare i DM; Ok ormai questo è assodato, ma le circolari VVF anche antecedenti al 2015 credo siano valide. Esempio al capitolo S.3.5.6
SANDROV
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Re: Soppalco in box auto

Messaggio da SANDROV »

SCUSATE RIPRENDO PERCHE' HO AVUTO UN PROBELMA
L'autorimessa è soggetta di poco ma lo è (385 m2).
Altro dubbio: Usando il COPI non si possono richiamare/utilizzare i DM; Ok ormai questo è assodato, ma le circolari VVF anche antecedenti al 2015 credo siano valide. Esempio al capitolo S.3.5.6 sono citate delle circolari datate 2010 e 2013.
grazie
Terminus
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Re: Soppalco in box auto

Messaggio da Terminus »

Le vecchie circolari potrebbero essere utilizzate solo se non in contrasto con il COPI ed in linea cono i principi di quest'ultimo.
Per le RTV credo che rimarrà ben poco.
In merito alle aree TM1, queste hanno un limite di superficie di 25mq. Se, anche avendo un'autorimessa in box (caso che tra l'altro la RTV non cita per nulla), si dovranno sommare tutte le aree TM1 non compartimentate all'interno dell'intera autorimessa, c'è ben poco da giocare.
SANDROV
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Re: Soppalco in box auto

Messaggio da SANDROV »

Terminus ha scritto: gio ago 20, 2020 09:16 Le vecchie circolari potrebbero essere utilizzate solo se non in contrasto con il COPI ed in linea cono i principi di quest'ultimo.
Per le RTV credo che rimarrà ben poco.
In merito alle aree TM1, queste hanno un limite di superficie di 25mq. Se, anche avendo un'autorimessa in box (caso che tra l'altro la RTV non cita per nulla), si dovranno sommare tutte le aree TM1 non compartimentate all'interno dell'intera autorimessa, c'è ben poco da giocare.
Grazie per l'appunto sulle vecchie circolari.
TM1: Noto che tra la prima emissione RTV V.6 Autorimesse e la nuova emessa il 15-05-2020, riguardo le ree TM1, nella definizione (V.6.3), è sparita la parola "complessivamente". Allora si può ragionare "per singolo locale?". C'era una vecchia discussione viewtopic.php?t=23226 la ripropongo per fare una ragionata e per sapere se alcuni di voi hanno notizie più fresche.
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