Buonasera,
Dubbio sul paragrafo S.4.8.2 comma 1 del COPI che recita: "Almeno una delle lunghezze d'esodo determinate da qualsiasi punto dell'attività non deve superare i valori massimi della tabella S.4-10 in funzione del profilo di rischio Rvita di riferimento"
quindi teoricamente la lunghezza dei percorsi di esodo è sempre verificata!!
Se ho un capannone lungo 500 m in Rvita A2 con solo due Uscite di Sicurezza poste sul lato corto ed individuo il punto di partenza della via di esodo a 60 metri, mi ritroverò ad avere un percorso da 60 m e l'altro da 440 m e secondo il codice è soddisfatto, in quanto una lunghezza di esodo è inferiore al massimo previsto!!!
Sbaglio ad interpretare il paragrafo?
CODICE PREVENZIONE INCENDI - S.4.8.2 - LUNGHEZZE ESODO
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Re: CODICE PREVENZIONE INCENDI - S.4.8.2 - LUNGHEZZE ESODO
No l'interpretazione è sbagliata.
Il senso del paragrafo è che da qualsiasi punto dell'attività la lunghezza d'esodo non deve superare i valori massimi della tabella S.4-10, poi nel caso in cui un punto sia servito da più vie di esodo allora è sufficiente che almeno una sia entro tali limiti.
Il senso del paragrafo è che da qualsiasi punto dell'attività la lunghezza d'esodo non deve superare i valori massimi della tabella S.4-10, poi nel caso in cui un punto sia servito da più vie di esodo allora è sufficiente che almeno una sia entro tali limiti.
Re: CODICE PREVENZIONE INCENDI - S.4.8.2 - LUNGHEZZE ESODO
Ovviamente è così.
"Almeno una" - "da qualsiasi punto".
"Almeno una" - "da qualsiasi punto".
Re: CODICE PREVENZIONE INCENDI - S.4.8.2 - LUNGHEZZE ESODO
Vi ringrazio molto, ora ha tutto più senso