Edificio di civile abitazione con progetto che segue DM 246/87.
L'attività ricade al punto 77/A di cui il DPR 151/11.
Da progetto avevo vano scala condominiale di 8 piani .
Successivamente i piani 7° e 8° vengono acquistati da stesso proprietario che acquista anche del tratto di scala condominiale che parte dal pianerottolo del 6°piano e va al 7° piano (posizionando una porta cancellata (P1) munita di serratura); mentre la scala condominiale dal 7° in poi viene eliminata rientrando nello spazio "appartamento di fatto".
Escono i VV.F e determinano una situazione ovviamente non conforme al progetto approvato, rilevando che:
- l'aerazione di 1 mq in sommità al vano scala non è più presente;
- è presente una porta P1 che determina:
a) l'impossibilità di accedere al locale macchine ascensore in copertura; (per operare sull'ascensore in condizioni di emergenza)
b) l'impossibilità di accedere all'idrante posizionato nel pianerottolo di intrapiano tra 6° e 7° piano;
c) la riduzione della larghezza del vano scala;
d) l'impossibilità di esodare da piani superiori.
Stante che i punti b) c) e d) mi sembravano facilmente risolvibili riscontrando ai VV.F che dopo la porta P1 sono di fatto in spazio privato (catastalmente) e non devo di certo consentire l'esodo dai piani superiori (non essendoci altre persone e piani oltre il 7° e 8°), né tanto meno avere idranti, e/o porte/scale private con la stessa larghezza del vano scala condominiale, i punti dolenti rimanevano la mancanza di aerazione di 1 mq e il locale macchine ascensore non accessibile.
Per il locale macchine ascensore il problema è stato risolto in quanto l'ascensore esistente è stato sostituito con uno dotato di macchina a bordo, ora manovrabile con un quadro al piano terra.
Per l'aerazione del vano scala avevo deciso di risolvere il problema nel seguente modo:
- poiché la porta P1 consente il passaggio di aria per una superficie maggiore di 1 mq; e
- nella rampa di scala (ora ad uso privato) che dal pianerottolo 6° conduce al 7° piano ho un'apertura permanente di 1 mq; di fatto l'aerazione in sommità al vano scala condominiale è garantita.
Escono i VV.F e, tranne che per l'ascensore, non sono d'accordo su nulla, asserendo che il decreto DM 246/87 si riferisce all'intero fabbricato e non solo agli spazi condominiali (come ad esempio per le autorimesse vedi box e corsello)
A parte la questione dell'aerazione del vano scala su cui potrei essere anche d'accordo in quanto il fumo continuerebbe a salire anche nella scala ad uso privato, ma vi risulta che negli spazi privati di civile abitazione io debba applicare quanto disposto dal decreto?
A me pare assurdo.
Civile abitazione, vano scala condominiale, spazi privati e spazi comuni
Moderatore: Edilclima
Re: Civile abitazione, vano scala condominiale, spazi privati e spazi comuni
E da quando il fumo o il fuoco cambiano comportamento in funzione della destinazione catastale degli ambienti ?
Se il vano scala prosegue oltre la cancellata, l'aerazione andrà sempre fatta in sommità.
Se il vano scala prosegue oltre la cancellata, l'aerazione andrà sempre fatta in sommità.
- weareblind
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Re: Civile abitazione, vano scala condominiale, spazi privati e spazi comuni
Concordo, privato o no "l'assieme" deve rispondere alla norma.