Comunicazione uffici C.P.I.

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GMP
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Comunicazione uffici C.P.I.

Messaggio da GMP »

Buonasera,

Mi ritrovo alla prese con un progetto di un attività che si occupa della produzione di prodotti cosmetici, l'attività è esistente e risulta suddivisa in area produzione di circa 5.000 mq e uffici circa 1.900 mq (Piano Terra + Piano Primo) ubicati lungo tutta la lunghezza del mio fabbricato.

Vorrei affrontare tale progettazione con il Codice di Prevenzione Incendi ed il rischio vita che vorrei assegnare agli uffici è A2 mentre per la produzione sono indeciso tra A2 ed A3.

Gli uffici hanno una presenza complessiva di circa 70 persone, non soggetti di conseguenza ai controlli di prevenzione incendi, ma che dovranno rispondere chiaramente alla regola tecnica degli uffici.

La prima domanda che vorrei porvi è la seguente, la rispondenza degli uffici la verifico con il DM 22/02/2006 per uffici di tipo 1 oppure con la nuova RTV del 08/06/2016 anche se sotto le 300 persone?

Al Piano terra tali uffici comunicheranno con l'area produzione, e siccome ho deciso di assegnare all'intero fabbricato uffici compresi, un livello di prestazione per il capitolo S.2 pari a II, la compartimentazione tra l'area adibita ad uffici e la produzione avverrà con strutture aventi caratteristiche di resistenza al fuoco pari ad R/E.I. 30, come stabilito dalle soluzioni conformi.

Ora il mio dubbio sorge su come debba avvenire la comunicazione tra queste due diverse aree, perchè leggendo il capitolo S.3 ad assegnando un livello di prestazione pari a II e scegliendo come misure per limitare la propagazione di un incendio all'interno della stessa attività la suddivisione della volumetria dell'opera da costruzione contenente l'attività, in compartimenti antincendio, non viene detto come far comunicare le due diverse aree.

la seconda domanda perciò diventa la seguente, tale comunicazione può avvenire tramite una una semplice porta EI 30 oppure dovrò prevedere anche dei filtri antincendio a protezione delle comunicazioni?

Ringraziando chiunque abbia voglia di darmi una mano, auguro Buona Serata!
etec83
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Re: Comunicazione uffici C.P.I.

Messaggio da etec83 »

1)Per gli uffici puoi prendere a riferimento la RTV, sempre se conviene, ma nel caso devi applicarla integralmente, in caso contrario applichi il DM 22/02/2006 per uffici di tipo 1 se rientri nel campo di applicazione o al contrario applichi il DM 10.03.1998. (che poi è praticamente lo stesso del DM 22.02.2006 titolo III tipo 1)
Ovviamente se non applichi la RTV devi verificare che vi sia compatibilità delle misure di sicurezza antincendio tra la produzione e gli uffici.

2) Se nel codice non viene specificato come debba avvenire la comunicazione tra ambiti della stessa attività sta a te decidere.
Dipende da diversi fattori:
- gli uffici hanno uscite indipendenti?
- gli uffici hanno la stessa gestione degli allarmi antincendio della produzione?
- le vie d'esodo quanto sono lunghe?
Se non è scritto devi valutare tu.
GMP
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Re: Comunicazione uffici C.P.I.

Messaggio da GMP »

1)Per gli uffici puoi prendere a riferimento la RTV, sempre se conviene, ma nel caso devi applicarla integralmente, in caso contrario applichi il DM 22/02/2006 per uffici di tipo 1 se rientri nel campo di applicazione o al contrario applichi il DM 10.03.1998. (che poi è praticamente lo stesso del DM 22.02.2006 titolo III tipo 1)
Ovviamente se non applichi la RTV devi verificare che vi sia compatibilità delle misure di sicurezza antincendio tra la produzione e gli uffici.
ok su questo punto ci sono, applicherò ovviamente quella che conviene di più per l'attività in esame...
...Se non è scritto devi valutare tu.
In realtà quello che mi preoccupava di più è sostanzialmente che ho un percorso di esodo degli uffici monodirezionale di lunghezza superiore a quello stabilito dalla tabella S.4-10 (rischio vita A2, 25 m) e per ovviare a tale situazione ho pensato di renderlo bidirezionale, e di conseguenza gli occupanti degli uffici devono evacuare nel compartimento produzione adiacente, attraversando un porta EI 30.

Scelta tecnica che il codice accetta facendo riferimento alla tabella S.4-9. ed alla definizione di esodo verso un luogo sicuro temporaneo (compartimento adiacente).

Secondo me in base al rischio vita della produzione e degli uffici che è il medesimo non necessito di un filtro a prova di fumo su tale comunicazione ma solamente di una semplice porta EI 30.

Cosa ne pensi?

Inoltre un altro problema simile mi si è creato al piano primo uffici, dove ho scale aperte, ed ancora una volta ho un percorso di esodo monodirezionale di lunghezza ampiamente superiore a 25 m (circa il doppio fino a luogo sicuro).

Ora, per non realizzare un'ulteriore scala di esodo e per superare tale problematica, ho pensato di proteggere la scala, compartimentandola R/EI30, sia al piano primo che al piano terra, e considerare tale scala come un compartimento adiacente e sfruttarla secondo la definizione di luogo sicuro temporaneo, interrompendo la lunghezza del percorso di esodo dopo la porta EI 30. In questo modo la lunghezza di esodo è rispettata!

Sono delle scelte tecniche condivisibili oppure no?

Grazie
etec83
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Re: Comunicazione uffici C.P.I.

Messaggio da etec83 »

Attenzione a come è definita la lunghezza d'esodo nel capitolo termini e definizioni
GMP
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Re: Comunicazione uffici C.P.I.

Messaggio da GMP »

Attenzione a come è definita la lunghezza d'esodo nel capitolo termini e definizioni
Così mi metti in crisi però... :lol:

Capitolo G.1.9 punto 15
Lunghezza d'esodo: distanza che ciascun occupante deve percorrere lungo una via d'esodo dal luogo in cui si trova fino ad un luogo sicuro temporaneo o ad un luogo sicuro. La lunghezza d'esodo è valutata con il metodo del filo teso senza tenere conto degli arredi mobili.

Capitolo G.1.9 punto 3
Luogo sicuro temporaneo: luogo interno o esterno alle costruzioni nel quale non esiste pericolo imminente per gli occupanti che vi stazionano o vi transitano in caso di incendio. Da ogni luogo sicuro temporaneo gli occupanti devono poter raggiungere un luogo sicuro.

Paragrafo S.4.5.2

Luogo sicuro temporaneo:

1. Ogni luogo sicuro temporaneo deve essere idoneo a contenere gli occupanti che lo impiegano durante l'esodo. La superficie lorda del luogo sicuro temporaneo è calcolata tenendo in considerazione le superfici minime per occupante di tabella S.4-14.

2. Si considera luogo sicuro temporaneo per un'attività almeno un compartimento adiacente a quelli da cui avviene l'esodo o uno spazio scoperto.

3. Dal luogo sicuro temporaneo gli occupanti devono poter raggiungere in ogni condizione d'incendio un luogo sicuro.

Penso che la soluzione progettuale che attuerò sia conforme alla buona tecnica ed alle definizione dettate dal codice, non trovi?
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e7o7
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Re: Comunicazione uffici C.P.I.

Messaggio da e7o7 »

mi accodo, avendo un caso simile, produzione e uffici,
se uso il codice per la produzione, necessariamente
devo usarlo anche per gli uffici, ma, essendo sotto i 300,
posso usare le indicazioni generiche del codice invece
che la RTV. Ragiono correttamente?
GMP
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Re: Comunicazione uffici C.P.I.

Messaggio da GMP »

Secondo me si ma in parte, se vuoi applicare la RTV devi applicarla integralmente e per i capitoli non ricompresi applicare le indicazioni generiche del codice (per es. capitolo S.4).

Poi secondo me non sei obbligato ad utilizzare il codice anche per gli uffici, se rientri nel campo di applicazione del D.M. 22/02/2006 puoi utilizzare perfettamente quello, per di più se leggi, il Codice si applica solo ed esclusivamente alle attività soggette al controllo VV.F. quindi in teoria se sei sotto le 300 persone non potresti applicarlo e verificare la rispondenza con la RTO, esattamente come ha detto Etec nella prima risposta

a me comunque resta il dubbio sulle comunicazioni delle vie d'esodo...
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e7o7
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Re: Comunicazione uffici C.P.I.

Messaggio da e7o7 »

Per come ho capito, se applico il codice, lo devo applicare a tutta l'attività, quindi produzione ed uffici,
e non posso analizzare la metà produzione con il codice e l'altra metà uffici con il DM.

Per le vie di esodo, io non considero un altro compartimento luogo sicuro.
GMP
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Re: Comunicazione uffici C.P.I.

Messaggio da GMP »

Per le vie di esodo, io non considero un altro compartimento luogo sicuro.
perché non consideri un compartimento adiacente come luogo sicuro temporaneo scusa?, c'è qualche cosa che mi sfugge nella definizione?
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e7o7
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Re: Comunicazione uffici C.P.I.

Messaggio da e7o7 »

GMP ha scritto: gio nov 15, 2018 11:52 perché non consideri un compartimento adiacente come luogo sicuro temporaneo scusa?
tu citi: "Dal luogo sicuro temporaneo gli occupanti devono poter raggiungere in ogni condizione d'incendio un luogo sicuro"
Bisogna garantirlo.
GMP
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Re: Comunicazione uffici C.P.I.

Messaggio da GMP »

Si bhe, io parto dal presupposto che non potrei mai avere due incendi contemporaneamente in due compartimenti distinti, di conseguenza se ho un incendio negli uffici (compartimentati verso l'area produzione), gli occupanti scelgono quale via d'esodo intraprendere, se quella verso il comparto adiacente e poi verso luogo sicuro oppure direttamente verso l'esterno... un po' come l'esodo progressivo che si utilizza negli ospedali, solamente che non proteggo gli occupanti sul posto ma li faccio defluire verso luogo sicuro!
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