Gruppo elettrogeno a GPL

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CCarlettj
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Gruppo elettrogeno a GPL

Messaggio da CCarlettj »

Un'attività ricettiva in aperta campagna, dotata di serbatoio di GPL con SCIA in corso di validità, intende dotarsi di gruppo elettrogeno (inferiore a 25 kW) alimentato, per l'appunto, a GPL. Io naturalmente avevo consigliato il gasolio, ma nulla da fare.
1) secondo voi occorre comunicare la variazione con o senza aggravio di rischio)?
2) le distanze di sicurezza di cui al titolo III punto 7.a del DM 14/5/04 ([...] fabbricati, aperture di fogna, cunicoli chiusi, eventuali fonti di accensione [...]) secondo me vanno osservate anche nei riguardi del gruppo, perchè può essere assimilato ad un'eventuale fonte di accensione. Ho ragione?
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grifo68
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Re: Gruppo elettrogeno a GPL

Messaggio da grifo68 »

chiedo da "gipiellista"... perché avevi consigliato il gasolio? :evil: :mrgreen:

a parte gli scherzi:

1) se il serbatoio di GPL che alimenterà il gruppo è maggiore di 0,3 mc ed inferiore o uguale ai 5 mc è attività in categoria A e quindi fai la SCIA per la 4/3/A e metti in relazione che è a servizio del gruppo descrivendo anche questo, dal momento che il serbatoio è a servizio di attività soggetta non si possono utilizzare le procedure "semplificate" di cui al DM 7/8/2012 art. 4 commi 4 e 5 (i modelli PIN GPL per intenderci), quindi la relazione tecnica deve esserci e li spieghi tutto. Se il serbatoio esiste già e allacci il gruppo io farei la dichiarazione di non aggravio in occasione del rinnovo.

2) assolutamente si
CCarlettj
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Re: Gruppo elettrogeno a GPL

Messaggio da CCarlettj »

Preferivo il gasolio perchè siamo in un ambiente ricco di piccole grotte, cavità naturali etc. ma nel rispetto delle varie distanze prescritte va bene anche così.

Il serbatoio è già esistente, la SCIA è in corso di validità, sarei orientato per fare subito la dichiarazione di non aggravio (o di aggravio?) senza attendere il rinnovo.
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weareblind
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Re: Gruppo elettrogeno a GPL

Messaggio da weareblind »

Grifo, il non aggravio col rinnovo non esiste... :D
Io farei SCIA con dichiarazione di non aggravio (previo recupero dei documenti vari di conformità impiantistica).
Viceversa, non mi sembra una modifica non sostanziale (che andrebbe col rinnovo).
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grifo68
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Re: Gruppo elettrogeno a GPL

Messaggio da grifo68 »

weareblind ha scritto: dom set 23, 2018 18:41 Grifo, il non aggravio col rinnovo non esiste... :D
Io farei SCIA con dichiarazione di non aggravio (previo recupero dei documenti vari di conformità impiantistica).
Viceversa, non mi sembra una modifica non sostanziale (che andrebbe col rinnovo).
ok.. può essere l'occasione per chiarirmi definitivamente una cosa che mi sta qui e non sono ancora riuscito a capire del tutto... come leggi allora il comma 8 dell'art. 4, citato anche nel modello PIN 3? te lo chiedo perché il comma 7 fa riferimento a modifiche "che non comportino aggravio..." però cita il comma 6 del punto 4 del DPR 151/2011 che specifica "in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio"... io tra me e me (e non è detto che sia sempre d'accordo, anzi...) mi son detto: se ci sono delle modifiche tra progetto approvato e presentazione della SCIA ho due casi: sono un aggravio e quindi ripresento progetto, oppure non sono aggravio e quindi in fase di presentazione della SCIA descrivo le modifiche ed allego il PIN 2.6; ma se le modifiche avvengono a SCIA già presentata ed in corso di validità allora che faccio? io, nella mia beata ingenuità, ho sempre pensato: se costituiscono aggravio allora riparto da zero (VP+SCIA oppure SCIA diretta se sono in cat A), se non lo costituiscono allora presento la documentazione che illustra le modifiche e la dichiarazione di NAR in fase di rinnovo, ed il riferimento a cosa costituisca o meno aggravio del rischio incendio, o per lo meno le basi del ragionamento, lo prendo dall'allegato IV al DM 12/08/2012... dove sbaglio? siate pure brutali! :mrgreen:
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weareblind
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Re: Gruppo elettrogeno a GPL

Messaggio da weareblind »

E' scritta malissimo la norma, eh...

Decreto Ministeriale 7 agosto 2012
Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
Art. 4
8. Le modifiche non ricomprese all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, nonché quelle considerate non sostanziali, ai fini antincendio, da specifiche norme di prevenzione incendi sono documentate al Comando all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio di cui all'articolo 5.

Cominciamo quindi col dire che, se la modifica è "non sostanziale", la fai vedere al rinnovo. E infatti l'Allegato IV dello stesso DM riporta:

Nel presente allegato sono indicate, in maniera qualitativa, le modifiche delle attività esistenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio che comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio; soggette agli obblighi di cui all'articolo 4 , comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
Le modifiche che non rientrano nei casi di seguito indicati sono considerate non sostanziali ai fini della sicurezza antincendio e, per esse, si applicano gli adempimenti di cui all'art. 4 comma 8 del presente decreto.

Quindi, se la modifica non supera la soglia dell'Allegato IV al D.M. 7/8/2012, è non sostanziale, va con l'art.4 c.8 dello stesso decreto, e la fai vedere al rinnovo.

Se invece superi la soglia dell'Allegato IV, ci sono due possibilità. La prima è che sia PURE un aggravio di rischio incendio. E allora, se cat B o C, devi riprogettare per parere di conformità. Se invece sei SENZA aggravio di rischio incendio, vai in art. 4 c.7, ovvero:

7. In caso di modifiche di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, alla segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo sono allegati:
a) asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività, limitatamente agli aspetti oggetto di modifica, ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegate:
1) relazione tecnica e elaborati grafici conformi a quanto specificato nell'Allegato I, lettera C nonché dichiarazione di non aggravio del rischio incendio, a firma di tecnico abilitato;
2) certificazioni o dichiarazioni, ove necessario, di cui al comma 3, lettera a), punto 1, a firma di professionista antincendio.
b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Come vedi, ti è richiesta nuova SCIA (art. 4 c.1, che qui sopra trovi richiamato), con modello di non aggravio allegato (e sua casellina barrata).
Ed infatti, se leggi il modello PIN 2-6, proprio in alto a pag.1, trovi esattamente il riferimento al D.M. 7/8/2012 art.4 c.7
Ed infatti, per le modifiche non sostanziali (che non hanno un modello loro - non serve) da far vedere al rinnovo, trovi in fondo a pag.1 del modello PIN3 il riferimento al D.M. 7/8/2012 art.4 c.8.
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grifo68
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Re: Gruppo elettrogeno a GPL

Messaggio da grifo68 »

scusa Weare, ho visto solo ora... ottimo, così mi convince.

Non è che puoi buttare giù una circolare e mandarla al Ministero? :wink:
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weareblind
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Re: Gruppo elettrogeno a GPL

Messaggio da weareblind »

Io non voglio avere a che fare con alcun ente pubblico. Potrei infettarmi. Ho solo privati.
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