Uffici tipo 2. Paradosso?

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ildubbio
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Uffici tipo 2. Paradosso?

Messaggio da ildubbio »

Sono in vigore due dm. il DM 2006 e le RTV V.4
Per gli uffici con meno di 300 persone quale applico?
Come noto non serve la SCIA.
Nello specifico: se applico il dm 2006 ho bisogno di installare degli idranti, ma se applico (su base volontaria) le rtv, non mi servono gli idranti (e peraltro il locale sarebbe pronto ad accogliere fino a 500 presenze...)

Il mio orientamento è applicare le rtv (seguendo le regole valide per uffici fino a 500 persone - tipo OA), e redigere una relazione con cui certifico la rispondenza in materia di prevenzione incendi, senza la necessità di SCIA.

che ne pensate?
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weareblind
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Re: Uffici tipo 2. Paradosso?

Messaggio da weareblind »

Non puoi usare il Codice V.4, è escluso dal campo di applicazione V.4.1
ildubbio
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Re: Uffici tipo 2. Paradosso?

Messaggio da ildubbio »

weareblind ha scritto: sab ago 25, 2018 12:32 Non puoi usare il Codice V.4, è escluso dal campo di applicazione V.4.1
Non condivido.

Le RTO (e quindi non vedo perchè non debba essere così per le rtv collegate) sono per esplicita previsione normativa "di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attività indicate al comma 1 che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151." (comma 4 art. 2)

tra l'altro...se io applico le regole valide per uffici OA (>300 persone) ad uffici che occupano meno di 300 persone, da un punto di vista tecnico, come si possono eccepire? Qualcuno potrebbe mai dire che sotto le 300 persone dovevo adottare presidi di sicurezza maggiore?
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weareblind
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Re: Uffici tipo 2. Paradosso?

Messaggio da weareblind »

Certo, se non hai una diversa e ulteriore norma cogente. Qui c'è. Altrimenti hai ovviamente ragione.
Inoltre, come ho sopra riportato, V.4.1 detta il campo di applicazione.
Terminus
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Re: Uffici tipo 2. Paradosso?

Messaggio da Terminus »

Questione interessante: potrebbero essere valide entrambe le posizioni.
L'art.4 consente di utilizzare la RTO ed RTV collegate come guida per le attività non soggette.
L'art.1 c.2 ci dice che le RTO+RTV sono alternative alle regole tecniche verticali, compreso il DM 2006, il che varrebbe anche per le sotto soglia.
Poi, come dice weare, l'art.4.1 della RTV limita il campo di applicazione alle attività soggette >300 (come anche le altre RTV), mentre il DM contiene prescrizioni specifiche per le attività sotto soglia.

Se provassimo a chiedere ai funzionari VVF otterremmo risposte diverse da persona a persona (o più probabilmente nessuna risposta ... 8) )
Alla fine la cosa finisce all'interno della VDR aziendale, condivisa con il DdL che ne assume la responsabilità finale.

@ildubbio
Sei sicuro che l'applicazione della RTO+RTV sia conveniente ? Da una parte da e dall'altra toglie.....
ildubbio
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Re: Uffici tipo 2. Paradosso?

Messaggio da ildubbio »

Terminus ha scritto: sab ago 25, 2018 16:52 Poi, come dice weare, l'art.4.1 della RTV limita il campo di applicazione alle attività soggette >300 (come anche le altre RTV), mentre il DM contiene prescrizioni specifiche per le attività sotto soglia.
se quella norma garantisce condizioni di sicurezza per attività con più di 300 presenze, non vedo come possa essere eccepita la sua inapplicabilità anche sotto le 300 presenze??????
Terminus ha scritto: sab ago 25, 2018 16:52 @ildubbio
Sei sicuro che l'applicazione della RTO+RTV sia conveniente ? Da una parte da e dall'altra toglie.....
Mi sono visto il DM e per gli uffici di tipo 2 ha parecchie prescrizioni. Da una prima analisi del Codice, essendo uffici OA/HA, mi sembra che le prescrizioni si riducano. In particolare nel secondo caso non servono gli idranti e (trattandosi di un edificio esistente) credo sia un bel vantaggio.

Un aspetto cui il dm 2006 sembra porre meno attenzione, è la ventilazione, che invece il codice impone

tu hai esperienze contrarie?
Terminus
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Re: Uffici tipo 2. Paradosso?

Messaggio da Terminus »

ildubbio ha scritto: lun ago 27, 2018 09:16 se quella norma garantisce condizioni di sicurezza per attività con più di 300 presenze, non vedo come possa essere eccepita la sua inapplicabilità anche sotto le 300 presenze??????
Ovviamente nel più sta il meno.
Se verifichi sopra le 300 sei in sicurezza per il sottosoglia.
Nel DVR/relazione puoi anche specificare la cosa.
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