Scia senza aggravio di rischio è fattibile?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

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weareblind
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Scia senza aggravio di rischio è fattibile?

Messaggio da weareblind »

Buongiorno, mi trovo con una officina meccanica di circa 4000 metri quadrati, di cui ho già ottenuto il certificato di prevenzione incendi. Si desidera mettere, su un lato lungo della stessa, un magazzino automatico largo 8 metri, lungo 40, alto 14. Ci saranno un ingresso e una uscita delle rulliere. Il magazzino automatico chiaramente è un impianto ovvero una macchina, cioè non è un aumento del capannone in sé. Però una situazione abbastanza borderline. Il posizionamento in esterno rispetto al capannone di questo magazzino diciamo che determina aumento di superficie, aumento di volume e anche modifica delle vie di fuga su quel lato del capannone. Posto che io vado a controllare se tutto è in ordine, sia in termini di resistenza al fuoco, sia in termini di possibilità di via di fuga che risultano ancora essere idonee, mentre l'affollamento per esempio è totalmente identico, una variante di questa natura ha una taglia sufficiente da rendere necessaria la presentazione di un progetto al comando, oppure può andare in scia senza aggravio? La domanda è totalmente qualitativa chiaramente perché non esiste un limite superiore alla scia senza aggravio e ho visto fare delle cose parecchio più grosse. Grazie.
lbasa
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Re: Scia senza aggravio di rischio è fattibile?

Messaggio da lbasa »

... una variante di questa natura ha una taglia sufficiente da rendere necessaria la presentazione di un progetto al comando, oppure può andare in scia senza aggravio? ...
Non so se il dubbio ti viene leggendo il solo DM 7.8.12:
Art. 4, cm. 6 "In caso di modifiche di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, che comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, la segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo e' corredata degli allegati indicati al comma 3 .."
(e il cm. 7 per il non aggravio ...)

Se leggi anche il DPR 151 hai più specifiche:
Art. 4, cm. 6 "Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che com-portano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l’obbligo per l’interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta soprag-giunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate."
... Il posizionamento in esterno rispetto al capannone di questo magazzino diciamo che determina aumento di superficie, aumento di volume e anche modifica delle vie di fuga su quel lato del capannone. ...
Quindi tu hai di fronte una situazione che può modificare una o più delle seguenti voci rilevanti ai fini della sicurezza antincendio (All. IV del DM 2012), ad esempio le voci D ed E):

A) Variazioni delle sostanze o delle miscele pericolose comunque detenute nell’attività, significative ai fini della sicurezza antincendio:
-incremento della quantità complessiva in massa di una qualsiasi sostanza o miscela pericolosa;
-sostituzione di sostanza o miscela pericolosa che comporti aggravio ai fini antincendio

B) Modifiche dei parametri significativi per la determinazione della classe minima di resistenza al fuoco dei compartimenti tali da determinare un incremento della classe esistente.

C) Modifica di impianti di processo, ausiliari e tecnologici dell’attività, significativi ai fini della sicurezza antincendio, che comportino:
-incremento della potenza o della energia potenziale;
-modifica sostanziale della tipologia o del layout di un impianto.

D) Modifiche funzionali significative ai fini della sicurezza antincendio:
-modifica sostanziale della destinazione d’uso o del layout dei locali dell’attività;
-modifica sostanziale della tipologia o del layout del sistema produttivo;
-incremento del volume complessivo degli edifici in cui si svolge l’attività;
-modifiche che riducono le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti e separanti dell’edificio o le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali;
-modifica sostanziale della compartimentazione antincendio, dei sistemi di ventilazione naturale o meccanica, dei sistemi di protezione attiva contro
l’incendio.

E) Modifica delle misure di protezione per le persone:
– incremento del numero degli occupanti eccedente il dimensionamento del sistema di vie d’uscita;
– modifica delle tipologie degli occupanti (es: anziani, bambini, diversamente abili..) o loro diversa distribuzione;
-modifica sostanziale dei sistemi di vie d’uscita, dei sistemi di protezione degli occupanti e dei soccorritori, dei sistemi di rivelazione e segnalazione di allarme incendio, dell’accesso all’area ed accostamento dei mezzi di soccorso, della comunicazione con altre attività.
Terminus
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Re: Scia senza aggravio di rischio è fattibile?

Messaggio da Terminus »

@Ibasa
L'art.4 c.6 dice sostanzialmente che si deve ripresentare la SCIA in ogni caso (quando le modifiche rientrano tra quelle sostanziali di cui un elenco è contenuto nell'All.IV del DM), fermo restando la presentazione VP ex art.3 in caso di aggravio.
Quindi pur rientrando nell'All.IV e di conseguenza nell'art.4 c.6, rimane sempre la possibilità che non vi sia aggravio e che non si debba presentare VP.

@Weare
Chiaramente la tua situazione rientra nella casistica dell'All.IV per variazione del layout, incremento dei volumi, modifica dei percorsi di esodo, modifica dell'acostamento dei mezzi di soccorso.
Si tratta ora di stabilire se queste modifiche vadano nella direzione di un aggravio e questo lo puoi stabilire solo tu, eventualmente di concerto con i VVF (anche se a detta tua non li frequenti molto...).
Il magazzino comporta per esempio un carico di incendio, seppur piccolo, oppure è tutto incombustibile ? Questo per me già sarebbe derimente.
Ultima considerazione: per noi non è meglio avere un parere approvato, piuttosto che assumersi in toto la responsabilità della VDR ? Anche perchè all'atto del sopralluogo i VVF potrebbero non condividere.
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weareblind
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Re: Scia senza aggravio di rischio è fattibile?

Messaggio da weareblind »

Intanto grazie a tutti.
Ibasa, come ha scritto Terminus, io sono fortemente sopra la soglie dell'All IV, quindi di certo non è non sostanziale da presentare all'atto del rinnovo. E, come abbiamo più volte discusso, la soglia del non aggravio non c'è. Per me la modifica va bene, e la differenza mastodontica è che una SCIA senza aggravio è pronta in 2 settimane (tempo progettuale), mentre l'analisi di rischio in 1 giorno (e quindi do il via al progettista del magazzino), il parere sono 3 mesi e anche 4 che c'è agosto, e anche 5 che spesso ci sono ritardi, e anche oltre perché spesso per prendere tempo dopo 3 mesi mi scrivono una banalità qualsiasi ("non è ben chiaro il carico di incendio" e amenità simili). Il mercato non segue ste buffonate. Il magazzino a settembre deve già operare.
lbasa
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Re: Scia senza aggravio di rischio è fattibile?

Messaggio da lbasa »

Per entrambi:
stamattina avrò letto di fretta, e rispondendo prima di uscire dallo studio ho creduto che Weare chiedesse soprattutto due cose:
1] "devo documentare con Scia aggravio sì aggravio no, oppure semplifichiamo che non sono modifiche rilevanti?"
2] "se devo documentare, secondo voi è aggravio o no?"

Sulla 1]: ho incollato vari riferimenti soprattutto per concludere che nel caso in oggetto, giudicando da fuori non si può evitare la procedura; se non si è capito, confermo ora, come Voi, che la variante richiede"rebbe" Scia.

Sulla 2]: il processo di trasporto che transita per il nuovo macchinario altera il teorico carico d'incendio originario: lo altera quantitativamente se il nuovo processo è una previsione di aumento della capacità di produzione, oppure lo altera nei rapporti fra quanto resta nel volume del layout originale e quanto si trova nel nuovo layout aggiunto durante il travaso (al lordo del sapere se in realtà è un unico compartimento o no). Insomma, volevo far capire che giudicando da fuori sembra una situazione che richiede"rebbe" nuova VdR.
Terminus
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Re: Scia senza aggravio di rischio è fattibile?

Messaggio da Terminus »

weareblind ha scritto: mer mag 30, 2018 10:52 .....il parere sono 3 mesi e anche 4 che c'è agosto, e anche 5 che spesso ci sono ritardi, e anche oltre perché spesso per prendere tempo dopo 3 mesi mi scrivono una banalità qualsiasi ("non è ben chiaro il carico di incendio" e amenità simili). Il mercato non segue ste buffonate. Il magazzino a settembre deve già operare.
Questo perchè non vuoi frequentare i Comandi......... :mrgreen:
A parte gli scherzi, in casi di urgenza, magari una parolina per affrettare l'esame progetto ottiene l'effetto voluto ed evita richieste di supplementi....
Poi il giorno dopo aver ottenuto il parere puoi emettere SCIA in tutta tranquillità.
Mentre se fai una SCIA senza aggravio, fai certamente partire l'impianto, ma ti esponi a prescrizioni all'atto del sopralluogo ed al limite anche alla necessità di presentare il progetto con formale fermo dell'attività.
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weareblind
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Re: Scia senza aggravio di rischio è fattibile?

Messaggio da weareblind »

La VRI nuova sicuro. A mio giudizio senza aggravio, ma siamo alle solite, io limiti non ne ho, ma loro fanno prescrizioni liberamente. Puah.
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