LETTERA CIRCOLARE ATT. 65

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travereticolare
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LETTERA CIRCOLARE ATT. 65

Messaggio da travereticolare »

Buongiorno,

Un po' di tempo fa ricordavo di aver letto un chiarimento riguardo l'assoggettabilità di un ristorante con musica dal vivo che ora non riesco più a trovare. La lettera circolare in questione diceva in parole povere che se pago il biglietto per sentire la musica è attività soggetta 65 se invece pago il ristorante per mangiare e poi dentro c'è la musica dal vivo non è attività soggetta.

Sbaglio o esisteva un chiarimento del genere?
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
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weareblind
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Re: LETTERA CIRCOLARE ATT. 65

Messaggio da weareblind »

Non ogni spettacolo o trattenimento musicale o danzante svolto in un pubblico esercizio è soggetto al regime di cui agli artt. 68, 69 e 80 del TULPS, con il conseguente parere della CVLPS. … debbono ritenersi esenti dal sistema autorizzatorio che discende da tali articoli gli spettacoli e/o i trattenimenti musicali e danzanti allestiti occasionalmente o per specifiche ricorrenze (es.: festa dell'ultimo dell'anno), sempreché
rappresentino un'attività meramente complementare e accessoria rispetto a quella principale della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande.
Conseguentemente, sono stati considerati esenti dalla disciplina di cui ai richiamati articoli del TULPS ed ai controlli delle CVLPS quei trattenimenti organizzati eccezionalmente in pubblici esercizi, senza l'apprestamento di elementi tali da configurarne la trasformazione in locali di pubblico spettacolo, nei quali, in definitiva, il trattenimento è strettamente funzionale all'attività di ristorazione e di somministrazione di
alimenti
. In tali casi, può ritenersi che l'esercente attui in maniera lecita una maggiore attrattiva sul pubblico nell’ambito dello svolgimento della sua propria attività economica, senza tratti di specifica imprenditorialità nel campo dell'intrattenimento e dello spettacolo.
Ove, invece, finiscano per essere prevalenti le caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo, idoneo allo svolgimento dell'esibizione artistica programmata e all'accoglimento prolungato dei clienti (ad es., con allestimento di apposite sale, con allestimenti scenici, con il richiamo di un pubblico più ampio di quello cui si rivolge normalmente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, con il pagamento di un biglietto d'ingresso, ecc.) si è espresso l'avviso che tornino ad essere applicabili le disposizioni del TULPS e quelle, connesse, del suo regolamento di esecuzione (con il relativo sistema di controlli e verifiche), poiché l'intrattenimento non può più considerarsi come attività meramente occasionale e complementare rispetto a quella della somministrazione di alimenti e bevande. Lo stesso si è sostenuto laddove il trattenimento musicale e/o danzante sia previsto con cadenza saltuaria ma ricorrente (ad es., nei fine settimana)

Nota prot. n. 557/PAS/U/003524/13500.A(8) del 21-2-2013 del Dipartimento PS
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