Vecchio parere senza CPI
Moderatore: Edilclima
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Vecchio parere senza CPI
Buonasera,
vi sottopongo un quesito, nella premessa che andrò a parlare col comando dei VVF per chiarire con loro.
Ho un edificio scolastico esistente e funzionante provvisto di parere su progetto con relative prescrizioni, per le quali sono stati eseguiti tutti gli adeguamenti e rilasciate tutte le certificazioni del caso, il tutto nell'anno 2002; dall'epoca non è stato mai richiesto il CPI.
Dato che dobbiamo occuparci di una progettazione volta alla messa in sicurezza generale dell'edificio, che coinvolge anche la parte antincendio, fino all'ottenimento del CPI, ho un forte dubbio: ma se il parere è del 2002 e non è stato mai richiesto il CPI, visto che tutte le opere (in particolare l'impianto antincendio ad idranti) sono state realizzate con le vecchie normative e mai sancite con il documento finale, non è che per caso sono costretto ad oggi ad adeguare la struttura alle norme attuali?
Personalmente penso che non sia necessario in quanto il realizzato è provvisto di tutte le certificazioni delle ditte e se ci dovesse essere il registro di manutenzione degli impianti, questo rafforzerebbe la mia teoria.
Qualcuno potrebbe illuminarmi cortesemente?
vi sottopongo un quesito, nella premessa che andrò a parlare col comando dei VVF per chiarire con loro.
Ho un edificio scolastico esistente e funzionante provvisto di parere su progetto con relative prescrizioni, per le quali sono stati eseguiti tutti gli adeguamenti e rilasciate tutte le certificazioni del caso, il tutto nell'anno 2002; dall'epoca non è stato mai richiesto il CPI.
Dato che dobbiamo occuparci di una progettazione volta alla messa in sicurezza generale dell'edificio, che coinvolge anche la parte antincendio, fino all'ottenimento del CPI, ho un forte dubbio: ma se il parere è del 2002 e non è stato mai richiesto il CPI, visto che tutte le opere (in particolare l'impianto antincendio ad idranti) sono state realizzate con le vecchie normative e mai sancite con il documento finale, non è che per caso sono costretto ad oggi ad adeguare la struttura alle norme attuali?
Personalmente penso che non sia necessario in quanto il realizzato è provvisto di tutte le certificazioni delle ditte e se ci dovesse essere il registro di manutenzione degli impianti, questo rafforzerebbe la mia teoria.
Qualcuno potrebbe illuminarmi cortesemente?
Re: Vecchio parere senza CPI
se c'è un vecchio parere del Comando VV.F io farei subito S.C.I.A. su quello, allegando le Dichiarazioni di Conformità che ti sono state rilasciate all'epoca dell'installazione.
Secondo me non devi adeguare l'impianto alle normative vigenti, l'impianto è esistente e già approvato in questo modo dai vigili del fuoco, se il layout impiantistico non è mai stato toccato e le condizioni di sicurezza antincendio dello stabile non sono cambiate nel tempo non c'è nessun problema a "sciare" un vecchio EP.
Assicurati solamente tramite una prova che l'impianto antincendio ti dia le prestazioni idrauliche minime previste dal progetto approvato.
Secondo me non devi adeguare l'impianto alle normative vigenti, l'impianto è esistente e già approvato in questo modo dai vigili del fuoco, se il layout impiantistico non è mai stato toccato e le condizioni di sicurezza antincendio dello stabile non sono cambiate nel tempo non c'è nessun problema a "sciare" un vecchio EP.
Assicurati solamente tramite una prova che l'impianto antincendio ti dia le prestazioni idrauliche minime previste dal progetto approvato.
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Re: Vecchio parere senza CPI
SCIA subito e fine lì. GMP ha ragione, verifica le prestazioni dell'impianto (anche di rilevazione).
Re: Vecchio parere senza CPI
e se non ci fossero le di.co.?weareblind ha scritto: ↑mer feb 21, 2018 07:43 SCIA subito e fine lì. GMP ha ragione, verifica le prestazioni dell'impianto (anche di rilevazione).
e terminassi oggi gli impianti iniziati prima dell'entrate delle nuove norme (con parere ante 151)?
come vi orientereste?
Re: Vecchio parere senza CPI
Vige il principio generale che le norme da rispettare sono quelle in vigore all'atto della richiesta del titolo edilizio e nel caso della prevenzione incendi quelle in vigore al momento dell'approvazione del progetto.
Questo vale ancora di più per le norme tecniche che stabiliscono la regola dell'arte.
Questo vale ancora di più per le norme tecniche che stabiliscono la regola dell'arte.
Re: Vecchio parere senza CPI
Però se faccio la di.co. oggi? Dopo oltre 10 anni dalla approvazione del progetto?Terminus ha scritto: ↑dom mar 04, 2018 16:36 Vige il principio generale che le norme da rispettare sono quelle in vigore all'atto della richiesta del titolo edilizio e nel caso della prevenzione incendi quelle in vigore al momento dell'approvazione del progetto.
Questo vale ancora di più per le norme tecniche che stabiliscono la regola dell'arte.
Secondo te la accettano i vvf?
Re: Vecchio parere senza CPI
La DICO certifica il rispetto del progetto e della regola dell'arte vigenti al momento della redazione del progetto.
E ci mancherebbe che i VVF non accettassero un progetto (e quindi la relativa documentazione) terminato oggi ma basato sulle norme vigenti al momento dell'approvazione.
E ci mancherebbe che i VVF non accettassero un progetto (e quindi la relativa documentazione) terminato oggi ma basato sulle norme vigenti al momento dell'approvazione.
Re: Vecchio parere senza CPI
e se presento una nuova valutazione del progetto di variante? uso sempre i vecchi impianti? o devo adeguare?Terminus ha scritto: ↑dom mar 04, 2018 16:48 La DICO certifica il rispetto del progetto e della regola dell'arte vigenti al momento della redazione del progetto.
E ci mancherebbe che i VVF non accettassero un progetto (e quindi la relativa documentazione) terminato oggi ma basato sulle norme vigenti al momento dell'approvazione.
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Re: Vecchio parere senza CPI
Dipende dalla variante. Io specifico sempre "impianto datato X quindi documentazione X". Certo che se rifai l'intero piano, quell'impianto compreso, no.
Re: Vecchio parere senza CPI
Anche questi sono concetti generali: si deve adeguare alla normativa attuale ciò che viene toccato e modificato.
Per gli impianti valgono le definizioni dimensionali di modifica stabilite nel DM 20/12/12 e nelle rispettive norme tecniche.
Per gli impianti valgono le definizioni dimensionali di modifica stabilite nel DM 20/12/12 e nelle rispettive norme tecniche.