Uscite di sicurezza | Larghezza minima nelle attività soggette

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

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Tom Bishop
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Uscite di sicurezza | Larghezza minima nelle attività soggette

Messaggio da Tom Bishop »

In un luogo di lavoro soggetto ai controlli di prevenzione incendi si deve fare riferimento al DM10/03/98 o al DM 03/08/15 in base agli ambiti applicativi, ma sempre anche al D.Lgs81/08 allegato IV.
Lo stesso dice che:

"Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta, apribile verso l'esodo e larga 1.20m, ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel verso dell'esodo ed avere larghezza minima di 1.20m"

Il dubbio è questo. Quali sono i rischi specifici di incendio? Una attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi rientra sempre tra quelle con lavorazioni e materiali che comportino rischi specifici di incendio?
Tom Bishop
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weareblind
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Re: Uscite di sicurezza | Larghezza minima nelle attività soggette

Messaggio da weareblind »

Per me no, specifici vuol dire che devono essere esplicitamente specificati da una norma.
Tom Bishop
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Re: Uscite di sicurezza | Larghezza minima nelle attività soggette

Messaggio da Tom Bishop »

Non sono d'accordo. Una attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi va da sé che ha specifici rischi di incendio rispetto ad un'altra che non è soggetta. Il D.Lgs81/08 riguarda tutte le attività.
Tom Bishop
Terminus
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Re: Uscite di sicurezza | Larghezza minima nelle attività soggette

Messaggio da Terminus »

Con la nota del 24/02/2000 il Ministero dell'Interno si esprimeva sull'argomento, affermando che si debba fare riferimento alle attività a rischio elevato di cui al DM 10/03/1998.
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weareblind
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Re: Uscite di sicurezza | Larghezza minima nelle attività soggette

Messaggio da weareblind »

Mai letta, anche se fa il paio con la mia idea della necessità di essere richiamata da norma specifica.
Nota prot. n. P118/4179 sott. 5 del 24-02-2000
Pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio
Si concorda con il parere espresso dal Comando … nel ritenere che i luoghi di lavoro ove la lavorazione ed i materiali comportano pericoli di esplosione o specifici rischi di incendi sono quelli a rischio di incendio elevato secondo i criteri stabiliti nel D.M. 10 marzo 1998.

9.2 - ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO
La classificazione di tali luoghi avviene secondo i criteri di cui all'allegato I al presente decreto.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare ad elevato rischio di incendio:
a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2
g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2 ;
h) scali aeroportuali, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, superiore a 5000 m2 e metropolitane;
i) alberghi con oltre 200 posti letto;
l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;
n) uffici con oltre 1000 dipendenti;
o) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e ripara ione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
p) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

Francamente sarebbe ridicolo anche in diversi di questi casi una porta da 120 cm ogni 5 lavoratori, e progetti di queste attività passano in totale tranquillità col solito calcolo dei moduli di esodo e delle lunghezze massime.
Terminus
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Re: Uscite di sicurezza | Larghezza minima nelle attività soggette

Messaggio da Terminus »

Alcune osservazioni.
- il TU è norma di rango superiore con tanto di sanzioni penali, rispetto a qualsiasi DM
- la sanzione penale è applicabile solo se viene stabilita in modo inequivocabile la fattispecie di reato: in questo caso nel testo no si evince direttamente il campo di applicazione, nè vi sono rimandi diretti a norme complementari (come il DM 10/03/98)
- il punto 1.6.2 si riferisce a singoli locali, non all'edificio nel suo complesso; quindi il rischio di incendio/esplosione andrebbe valutato locale per locale con i rispettivi affollamenti
- per luoghi di lavoro ante 1994 il punto non è applicabile
- se le porte in questione costituiscono vie ed uscite di emergenza, si applica il punto 1.5.5, quindi si ritorna alle norme di p.i. vigenti
Tom Bishop
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Re: Uscite di sicurezza | Larghezza minima nelle attività soggette

Messaggio da Tom Bishop »

Terminus ha scritto: sab feb 17, 2018 09:41 Con la nota del 24/02/2000 il Ministero dell'Interno si esprimeva sull'argomento, affermando che si debba fare riferimento alle attività a rischio elevato di cui al DM 10/03/1998.
Terminus non la conoscevo. Ora è tutto chiaro.
Tom Bishop
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