Se ne già discusso qui viewtopic.php?t=13002
Ma non trovo chiarimenti ufficiali o esperienze simili.
Il testo è un po' lungo...ma spero che qualcuno abbia la pazienza di leggere.
La questione è questa. Il DM 16/02/2007 all'art. 5 comma 3 indica che: "Nelle costruzioni il cui progetto è stato approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, in data antecedente all'entrata in vigore del presente decreto, è consentito l'impiego di prodotti ed elementi costruttivi aventi caratteristiche di resistenza al fuoco determinate sulla base della previgente normativa, ferme restando le limitazioni di cui al precedente comma 1."
Il comma parla di "costruzioni" e non di "attività" (in altra parte del DM si parla di attività, quindi se il legislatore si fosse voluto riferire alle attività avrebbe scritto il comma con riferimento alle "attività il cui progetto è stato approvato...").Ciò osservato.
Ho un progetto approvato prima del decreto del 2007. Quindi la "costruzione" è stata approvata entro i termini indicati dal comma in questione. All'approvazione non è mai seguita la SCIA e/o il CPI.
Tuttavia quel progetto (già approvato), in corso d'opera, ha subito alcune modifiche (non nel tipo di attività, che era ed è la stessa) che necessitano di un nuovo parere (essendoci un aggravio di rischio, dovuto alla necessità di introdurre una o due deroghe).
La costruzione, però, non è cambiata.
è applicabile il comma 3 dell'art. 5?
Il legislatore, a mio parere, ha voluto salvaguardare quelle "costruzioni" (e non attività) concepite e progettate in forza della previgente normativa. Quindi, addirittura, anche se cambio attività in una "costruzione" progettata (e approvata) a suo tempo con le previgenti normative, dovrei poter applicare il citato comma 3.
D'altra parte la norma non prevede adeguamenti delle costruzioni esistenti.
In sostanza se il progetto costruttivo aveva previsto spessori di pareti tali da avere (ad esempio) REI 60 prendendo a riferimento la circolare 91 del 61, anche oggi, e anche se cambiassi attività potrei certificare quella parete REI 60 assumendo la stessa circolare del 61.
cosa ne pensate?
a qualcuno è capitato?
"costruzioni esistenti" art. 5 comma 3 DM 16/02/2007
Moderatore: Edilclima
Re: "costruzioni esistenti" art. 5 comma 3 DM 16/02/2007
Secondo me tutto valido, eccetto eventuali interventi di modifica su strutture ed elementi di compartimentazione, necessitanti o meno di nuovo esame progetto.
Per quanto approvato ante DM, Circ.91/61 (se conviene)
Per quanto modificato, per forza DM.
Per quanto approvato ante DM, Circ.91/61 (se conviene)
Per quanto modificato, per forza DM.
Re: "costruzioni esistenti" art. 5 comma 3 DM 16/02/2007
concordo assolutamente
grazie solito disponibilissimo Terminus...
ho visto che il quesito dell'altro topic era tuo...ma poi come hai risolto? che parere hai avuto dai vvf? esistono pareri sulla questione?
- weareblind
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Re: "costruzioni esistenti" art. 5 comma 3 DM 16/02/2007
Anche per me come Terminus.
Re: "costruzioni esistenti" art. 5 comma 3 DM 16/02/2007
grazie.
quindi in sintesi, finché non cambio REI di separazioni e/o delle strutture, di progetti già approvati, posso certificare con vecchia circolare, anche nell'ipotesi che cambi l'attività.
Ossia come detto se il progetto costruttivo (approvato a suo tempo) aveva previsto spessori di pareti tali da avere (ad esempio) REI 60 prendendo a riferimento la circolare 91 del 61, anche oggi, e anche se cambiassi attività potrei certificare quella parete REI 60 assumendo la stessa circolare del 61.