RTO. S.4.9

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

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ildubbio
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RTO. S.4.9

Messaggio da ildubbio »

Premesso che intendo effettuare una progettazione che tenga conto delle persone diversamente abili, riguardo l'esodo,come interpretate l'inciso del capitolo S.4.9, laddove indica che "In tutti i piani dell'attività nei quali vi può essere presenza non occasionale di occupanti che non abbiano sufficienti abilità per raggiungere autonomamente un luogo sicuro tramite vie d'esodo verticali, deve essere prevista almeno una delle seguenti misure:"

in una autorimessa privata (peraltro esistente da adeguare), si può sostenere che la presenza potrebbe essere solo occasionale?
in ogni caso, se si adottasse la soluzione dell'esodo orizzontale progressivo secondo le indicazioni del paragrafo S.4.9.2., i due compartimenti allo stesso piano dovrebbe essere ad una distanza tale da garantire comunque le massime lunghezze di esodo da ogni punto?
Terminus
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Re: RTO. S.4.9

Messaggio da Terminus »

La cosa credo debba andare di pari passo all'eventuale obbligo accessibilità e/o di abbattimento delle barriere architettoniche.
Nel senso che se nell'autorimessa privata sono prevedibili posti auto per disabili, non si può dire che la presenza sia occasionale: l'utente sarà padrone di andare e venire dall'autorimessa quando gli pare e piace.
Se non hai obblighi di accessibilità agli appartamenti, allora puoi affermare che neanche l'autorimessa sarà accessibile.
ildubbio
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Re: RTO. S.4.9

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Terminus ha scritto: mer nov 29, 2017 20:28 La cosa credo debba andare di pari passo all'eventuale obbligo accessibilità e/o di abbattimento delle barriere architettoniche.
Nel senso che se nell'autorimessa privata sono prevedibili posti auto per disabili, non si può dire che la presenza sia occasionale: l'utente sarà padrone di andare e venire dall'autorimessa quando gli pare e piace.
Se non hai obblighi di accessibilità agli appartamenti, allora puoi affermare che neanche l'autorimessa sarà accessibile.
in effetti l'autorimessa di per se è accessibile. in teoria anche una persona esterna "che non abbiano sufficienti abilità per raggiungere autonomamente un luogo sicuro tramite vie d'esodo verticali" (quindi non solo diversamente abili, ma anche anche anziani, donne in stato di gravidanza, ecc.) potrebbe acquistare un box.

Tuttavia quel "non occasionale" potrebbe essere riferito a quelle attività in cui la presenza di "occupanti che non abbiano sufficienti abilità per raggiungere autonomamente un luogo sicuro tramite vie d'esodo verticali" sia, in un certo senso, ordinaria: tipo ospedali, case per anziani, luoghi di lavoro con obbligo di assunzione di diversamente abili, luoghi aperti al pubblico ecc.
Diversamente qualsiasi attività può avere la presenza non occasionale...di anziani, diversamente abili, donne in stato di gravidanza, neonati.

Chiaramente, in questo caso, la normativa diventa molto complicata da osservare in caso di edifici esistenti.

Circa l'esodo orizzontale progressivo? Vi sono indicazione circa la distanza tra l'ingresso del compartimento adiacente e i punti più lontani? (ovviamente rimanendo nel campo del ragionevole....)
ritengo che non vada fatta la verifica di ridondanza delle vie di uscita in questo caso, atteso che l'affollamento di "occupanti che non abbiano sufficienti abilità..." in questo caso si può ipotizzare molto basso.
Quindi un solo accesso tra i compartimenti dovrebbe essere sufficiente: a tal proposito...non mi è mai capitato di vederne...vengono prodotte porte REI con apertura in entrambi i versi (ossia a vento)?
ildubbio
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Re: RTO. S.4.9

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Terminus ha scritto: mer nov 29, 2017 20:28 La cosa credo debba andare di pari passo all'eventuale obbligo accessibilità e/o di abbattimento delle barriere architettoniche.
Nel senso che se nell'autorimessa privata sono prevedibili posti auto per disabili, non si può dire che la presenza sia occasionale: l'utente sarà padrone di andare e venire dall'autorimessa quando gli pare e piace.
Se non hai obblighi di accessibilità agli appartamenti, allora puoi affermare che neanche l'autorimessa sarà accessibile.
Ho letto un paio di esempi per autorimessa, in nessuna delle quali è stata presa in considerazione la previsione del punto s.4.9.....I miei dubbi restano.
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