E' LECITO NON AVERE LA DOP IN QUESTI CASI?
Moderatore: Edilclima
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E' LECITO NON AVERE LA DOP IN QUESTI CASI?
Come sappiamo dal 01/07/2013 è entrato in vigore il regolamento CPR. Ergo da quel momento in poi i prodotti devono avere la DOP.
Domanda: se un prodotto è stato messo in commercio ante la data suddetta (ed è tuttora venduto ed utilizzato), è lecito che non abbia la DOP? O deve averla comunque e quindi il fabbricante deve produrla?
Grazie.
Domanda: se un prodotto è stato messo in commercio ante la data suddetta (ed è tuttora venduto ed utilizzato), è lecito che non abbia la DOP? O deve averla comunque e quindi il fabbricante deve produrla?
Grazie.
Re: E' LECITO NON AVERE LA DOP IN QUESTI CASI?
Il Decreto che citi si limita a precisare le sanzioni per mancata o erronea produzione dei documenti CE, ma l'obbligo di produrli rimane datato, prodotto per prodotto, alla relativa data di entrata in vigore obbligatoria.
ps. sicuro 9/10 che se te la da oggi, di una fornitura di 6 mesi fa, è una DoP farlocca.
ps. sicuro 9/10 che se te la da oggi, di una fornitura di 6 mesi fa, è una DoP farlocca.
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Re: E' LECITO NON AVERE LA DOP IN QUESTI CASI?
Non ho capito la tua risposta.
Quindi mi stai dicendo che è normale e lecito che un produttore che ha messo in commercio un materiale prima della direttiva CPR possa rifiutarsi di darmi la DOP in quanto non esiste?
Grazie.
Quindi mi stai dicendo che è normale e lecito che un produttore che ha messo in commercio un materiale prima della direttiva CPR possa rifiutarsi di darmi la DOP in quanto non esiste?
Grazie.
Re: E' LECITO NON AVERE LA DOP IN QUESTI CASI?
Non è per niente lecito (anche se temo sia normale) che un prodotto soggetto a marcatura a partire dal .... (vedi entrate in vigore prodotto per prodotto) , sia giunto al mercato privo di marcatura.
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Re: E' LECITO NON AVERE LA DOP IN QUESTI CASI?
Il produttore mi dice che è stato immesso sul mercato prima dell'obbligo di fare la DOP e che pertanto non ce l'ha e non me la da. Ha ragione o no?
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Re: E' LECITO NON AVERE LA DOP IN QUESTI CASI?
La direttiva materiali da costruzione è molto antica, risale all'89.
A meno che questo prodotto di cui parli è stato immesso inizialmente sul mercato prima dell'89, la conformità alla direttiva deve essere dichiarato.
La DOP è un'altro discorso. Non ricordo se nell'89 fosse obbligatorio fare la DOP.
A meno che questo prodotto di cui parli è stato immesso inizialmente sul mercato prima dell'89, la conformità alla direttiva deve essere dichiarato.
La DOP è un'altro discorso. Non ricordo se nell'89 fosse obbligatorio fare la DOP.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: E' LECITO NON AVERE LA DOP IN QUESTI CASI?
C'era la dichiarazione di conformità CE una volta o la sola marcatura CE.
La DoP è stata introdotta con il CPR 305/11.
Però bisognerebbe andarsi a leggere la vecchia direttiva CPD e approfondire.
Sicuramente la vecchia direttiva è stata recepita in Italia con il DPR n. 246 del 21 aprile 1993.
Poi credo ci siano stati anche lì i vari periodi di coesistenza.
La DoP è stata introdotta con il CPR 305/11.
Però bisognerebbe andarsi a leggere la vecchia direttiva CPD e approfondire.
Sicuramente la vecchia direttiva è stata recepita in Italia con il DPR n. 246 del 21 aprile 1993.
Poi credo ci siano stati anche lì i vari periodi di coesistenza.
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Re: E' LECITO NON AVERE LA DOP IN QUESTI CASI?
Ragazzi ci stiamo girando attorno...
Prodotti immessi sul mercato prima del CPR 305/11 possono evitare di avere DoP o no?
Prodotti immessi sul mercato prima del CPR 305/11 possono evitare di avere DoP o no?
Re: E' LECITO NON AVERE LA DOP IN QUESTI CASI?
Leggi bene l'ultima parte del seguente focus:... Prodotti immessi sul mercato prima del CPR 305/11 possono evitare di avere DoP o no?
http://www.ingegneri.info/news/edilizia ... struzione/
a cui aggiungere la casistica degli esoneri previsti dalla Dikrettiva, al suo art. 5:
"Articolo 5 - Deroghe alla redazione della dichiarazione di prestazione
In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, ed in mancanza di disposizioni dell'Unione o nazionali che impongano, nel luogo in cui i prodotti da costruzione siano destinati ad essere utilizzati, la dichiarazione delle caratteristiche essenziali, il fabbricante può, all'atto di immettere sul mercato un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata, astenersi dal redigere una dichiarazione di prestazione qualora:
a) il prodotto da costruzione sia fabbricato in un unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie a seguito di una specifica ordinazione e installato in una singola ed identificata opera di costruzione da parte di un fabbricante che è responsabile della sicurezza dell'incorporazione del prodotto da costruzione nelle opere di costruzione, conformemente alle normative nazionali applicabili e sotto la responsabilità dei soggetti incaricati della sicurezza dell'esecuzione delle opere di costruzione designati ai sensi delle normative nazionali applicabili;
b) il prodotto da costruzione sia fabbricato in cantiere per essere incorporato nelle rispettive opere di costruzione conformemente alle norme nazionali applicabili e sotto la responsabilità dei soggetti incaricati della sicurezza dell'esecuzione delle opere di costruzione designati ai sensi delle normative nazionali applicabili; oppure
c) il prodotto da costruzione sia fabbricato con metodi tradizionali o con metodi atti alla conservazione del patrimonio e mediante un procedimento non industriale per l'appropriato restauro di opere di costruzione formalmente protette come parte di un patrimonio tutelato o in ragione del loro particolare valore architettonico o storico, nel rispetto delle normative nazionali applicabili."
L'Art. 5 di deroga è stato recepito tal quale dal DLgs 106/2017 di recepimento della CPR europea.
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Re: E' LECITO NON AVERE LA DOP IN QUESTI CASI?
Avevo già letto questo e si riferisce a chi, in casi particolari, può non fare la DoP. Ma si riferisce comunque a chi immette prodotti sul mercato post direttiva CPR.
Io sto chiedendo invece se si può non avere la DoP per prodotti immessi sul mercato prima della direttiva CPR.
Io sto chiedendo invece se si può non avere la DoP per prodotti immessi sul mercato prima della direttiva CPR.
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Re: E' LECITO NON AVERE LA DOP IN QUESTI CASI?
Dal 1 luglio 2013 tutti i prodotti da costruzione che rientrano nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata, per recare la marcatura CE devono essere forniti di DoP (Dichiarazione di Prestazione). Un prodotto da costruzione immesso sul mercato e recante la marcatura CE affissa in conformità al CPD prima del 1 luglio 2013, deve conformarsi al CPR. Il produttore che dovrà redigere la DoP, potrà riferirsi ad un certificato di conformità di prodotto o di FPC o ad un Rapporto di prova (ITT) rilasciati prima del 1 luglio 2013.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
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Re: E' LECITO NON AVERE LA DOP IN QUESTI CASI?
Perfetto, capito.
Quindi anche chi aveva immesso prodotti sul mercato prima del CPR deve avere comunque la DOP, l'unica agevolazione è che questa DOP può essere redatta con riferimento a prove precedenti fatte quando era in vigore la CPD. Mi sai dire il riferimento esatto da cui hai tratto il testo che hai scritto?
Grazie!!!
Quindi anche chi aveva immesso prodotti sul mercato prima del CPR deve avere comunque la DOP, l'unica agevolazione è che questa DOP può essere redatta con riferimento a prove precedenti fatte quando era in vigore la CPD. Mi sai dire il riferimento esatto da cui hai tratto il testo che hai scritto?
Grazie!!!
Re: E' LECITO NON AVERE LA DOP IN QUESTI CASI?
mmarco, io non so più come dirtelo:
DI CHE PRODOTTO STIAMO PARLANDO?
QUANDO E' ENTRATA IN VIGORE LA SUA MARCATURA?
State parlando come se un di' fosse venuto un temporale uguale per tutti, quando invece OGNI prodotto da costruzione ha avuto il suo periodo di transitoria applicazione, seguito dalla data d'obbligo.
Per esempio, per quanto mi riguarda, CE obbligatoria per 'Persiane e sistemi oscuranti' secondo UNI EN ISO 13659 : da 1.4.2007
'Serramenti esterni privi di resistenza al fuoco' UNI EN ISO 14359 : febbraio 2010
Ora, se l'hai immesso dopo e la DoP (o la vecchia Dichiarazione di Conformità) non l'hai fornita, sei in torto; e a nulla vale dire 'Non c'erano sanzioni'; al contrario, in assenza di un quadro sanzionatorio preciso, il Giudice (in ultima istanza) poteva regolarsi per analogia.
Diverso è il discorso per progettisti e DL i quali, fino al DM di luglio, non erano ritenuti 'esplicitamente' responsabili, mentre adesso lo sono.
Di solito se la cavavano (anche perchè il CTU di turno, spesso, ne sapeva meno di loro), adesso non più.
Qui puoi trovare un elenco di tutte le norme prodotto e le relative date di introduizione e d'obbligo:
http://www.giordano.it/uploaded-documen ... 8_2017.pdf
DI CHE PRODOTTO STIAMO PARLANDO?
QUANDO E' ENTRATA IN VIGORE LA SUA MARCATURA?
State parlando come se un di' fosse venuto un temporale uguale per tutti, quando invece OGNI prodotto da costruzione ha avuto il suo periodo di transitoria applicazione, seguito dalla data d'obbligo.
Per esempio, per quanto mi riguarda, CE obbligatoria per 'Persiane e sistemi oscuranti' secondo UNI EN ISO 13659 : da 1.4.2007
'Serramenti esterni privi di resistenza al fuoco' UNI EN ISO 14359 : febbraio 2010
Ora, se l'hai immesso dopo e la DoP (o la vecchia Dichiarazione di Conformità) non l'hai fornita, sei in torto; e a nulla vale dire 'Non c'erano sanzioni'; al contrario, in assenza di un quadro sanzionatorio preciso, il Giudice (in ultima istanza) poteva regolarsi per analogia.
Diverso è il discorso per progettisti e DL i quali, fino al DM di luglio, non erano ritenuti 'esplicitamente' responsabili, mentre adesso lo sono.
Di solito se la cavavano (anche perchè il CTU di turno, spesso, ne sapeva meno di loro), adesso non più.
Qui puoi trovare un elenco di tutte le norme prodotto e le relative date di introduizione e d'obbligo:
http://www.giordano.it/uploaded-documen ... 8_2017.pdf
Re: E' LECITO NON AVERE LA DOP IN QUESTI CASI?
Una domandina:mmaarrccoo ha scritto: ↑gio set 28, 2017 17:00 Domanda: se un prodotto è stato messo in commercio ante la data suddetta (ed è tuttora venduto ed utilizzato), è lecito che non abbia la DOP? O deve averla comunque e quindi il fabbricante deve produrla?
Con prodotto immesso sul mercato intendi il modello/serie oppure il singolo pezzo/elemento ?
Non vorrei che ci fosse un grosso equivoco....
Comunque, prima del 01/07/2013, fin dal 1993 era in vigore la CPD, per la quale i prodotti per essere immessi sul mercato dovevano essere provvisti di marcatura CE e dichiarazione CE di conformità, sempre che, come dice giotisi, per essi fosse stata emanata la norma armonizzata e per questa fosse scaduto il cosiddetto periodo di coesistenza con altre norme (DOW). Vedere gli elenchi pubblicati periodicamente sulla GUCE ed anche in GU.
Quindi se stiamo parlando di un prodotto per il quale esiste la norma armonizzata (con periodo di coesistenza scaduto), il produttore non può farlo uscire dalla fabbrica senza DoP e tu non puoi accettarlo in cantiere.
Se il singolo prodotto è in giro sul mercato da prima del 01/07/2013 (comunque provvisto di marcatura CE e dichiarazione CE come da CPD), allora il produttore ha ragione a non darti la DoP.
Re: E' LECITO NON AVERE LA DOP IN QUESTI CASI?
Come ad esempio un classico prodotto per edilizia; il pannello isolante termico, per il quale la Legge già diceva nel 2007:
http://www.anit.it/wp-content/uploads/2 ... 3-2007.pdf
Minc..a .. c'erano ancora Di Pietro ed Amato!
http://www.anit.it/wp-content/uploads/2 ... 3-2007.pdf
Minc..a .. c'erano ancora Di Pietro ed Amato!