DM 31 luglio 1934 per Attività 12.1.A

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

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fra.sal.
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DM 31 luglio 1934 per Attività 12.1.A

Messaggio da fra.sal. »

Buonasera a tutti, mi trovo ad eseguire una pratica per un deposito olio motore/lubrificante situato in apposito locale , adiacente e a servizio di un officina riparazione, di capacità pari a 1,8 m3. Quindi rientra in Attività 12.1.A: Depositi e/o rivendite di liquidi con punto di infiammabilità sopra i 65 °C, con capacità da 1 a 9 mc (esclusi liquidi infiammabili).
Ma avevo in dubbio in merito alla regola tecnica da seguire. Il DM 31 luglio 1934 al punto 14 recita: "Sono esenti dall'osservanza delle presenti norme di sicurezza i seguenti quantitativi, pur dovendo osservarsi anche per essi le abituali cautele occorrenti nel maneggio e nell'impiego di liquidi infiammabili" = Per uso agricolo o industriale Oli combustibili e lubrificanti, in complesso minore di mc 20.
Ma quindi dato che io ho 1,8 mc non applico il DM 31 luglio 1934. Di conseguenza non essendoci una regola verticale in teoria devo andare ad eseguire una valutazione del rischio con norma orizzontale. Giusto? o mi sbaglio? Nel mio caso posso considerarlo uso industriale?
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weareblind
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Re: DM 31 luglio 1934 per Attività 12.1.A

Messaggio da weareblind »

Per me si. Applicato quell'articolo un sacco di volte.
glc_1912
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Re: DM 31 luglio 1934 per Attività 12.1.A

Messaggio da glc_1912 »

fatto anch'io più volte, mai nessuna obiezione. mi sono sempre limitato a indicare le distanze di sicurezza e prevedere i bacini di contenimento (che i VVF chiedono), e basta.
fra.sal.
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Re: DM 31 luglio 1934 per Attività 12.1.A

Messaggio da fra.sal. »

Ok. grazie per il contributo.

L' unico dubbio che mi è rimasto è sulla resistenza al fuoco del locale. Il deposito è in locale esterno, 1 piano fuori terra, non aperto al pubblico; però questo locale è attaccato/adiacente alla officina (non vi sono porte di comunicazione). Quindi niente distanze di sicurezza. Questo locale di 20 mq che strutture deve avere? Se faccio il calcolo del carico d'incendio, in un locale così piccolo con dentro 1800 litri di olio motore, mi vengono REI 240 ed è una cosa insostenibile (dato che il locale è esistente).

Mi è venuto da pensare: in alternativa posso garantire un Livello II di prestazione in base al DECRETO 9 marzo 2007? Forse no perchè la struttura non è isolata ma adiacente/attaccata al mio capannone adibito a officina e quindi non riesco a garantire la distanza di separazione.

Che consiglio mi date?
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weareblind
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Re: DM 31 luglio 1934 per Attività 12.1.A

Messaggio da weareblind »

Se, come mi par di capire, è strutturalmente indipendente e separato, e non puoi rispettare distanze di sicurezza, parete EI120 lato deposito, alta e larga 50 cm oltre il deposito stesso. Essendo un categoria A privo di regola tecnica, sei libero.
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