Deposito gasolio per rifornimento furgoni privati.

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

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fra.sal.
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Deposito gasolio per rifornimento furgoni privati.

Messaggio da fra.sal. »

Mi chiedono se per un deposito/serbatoio privato di gasolio, per rifornire furgoncini che consegnano prodotti alimentari alle varie, ditte, ristoranti, ecc., è soggetto a norme di prevenzione incendi. Il deposito è di circa 7 m3. Io facendo una ricerca e valutazione sono arrivato alla conclusione che è attività Attività 13.1.A : "Contenitori distributori di carburanti liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C, di capacità geometrica fino a 9 mc; privato fisso o rimovibile; pubblico fisso o rimovibile".

E' giusto secondo voi? Ho qualche dubbio se è attività soggetta o meno. Potete aiutarmi?
Terminus
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Re: Deposito gasolio per rifornimento furgoni privati.

Messaggio da Terminus »

Certo che è soggetta.
Rimane da stabilire se la ditta rientra tra quelle di autotrasporto conto terzi.
Perchè altrimenti non potrebbe detenere il CDM per rifornire mezzi targati e circolanti su strada.
glc_1912
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Re: Deposito gasolio per rifornimento furgoni privati.

Messaggio da glc_1912 »

il gasolio è sotto i 65° come punto di infiammabilità, non è attività A ma B. l'inquadrarlo per la temperatura deriva dal solito regio decreto del 1934, che però il DPR 151 non richiama.

la 12 è per mezzi interni non circolanti su strada (DM 19/03/1990);
la 13 in teoria è solo per autotrasportatori in conto terzi ed applichi il DM 12/09/2003. in teoria i CDM potrebbero averli solo loro, gli altri sempre fissi.

io per i mezzi che circolano su strada di attività non di autotrasporto ho sempre presentato la deroga per l'attività 13.
Terminus
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Re: Deposito gasolio per rifornimento furgoni privati.

Messaggio da Terminus »

La distinzione tra depositi e distributori veniva fatta ante DPR 151, ora non è più tale, dato che quest'ultimo ha esplicitamente ricompreso tutti i CDM al punto 13.A, indipendentemente dalla tipologia di attività.
In merito al punto di infiammabilità, anche questo è stato superato, dato che il gasolio per autotrazione, pur avendo p.i.<65°C è considerato liquido di categoria C, ai sensi del DM 31/07/34; altrimenti per il DM 19/03/90, i CDM neanche potrebbero essere utilizzati, essendo omologati per liquidi di cat.C.
L'unico interrogativo è se applicare il DM 12/09/03, oppure il DM 19/03/90.
glc_1912
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Re: Deposito gasolio per rifornimento furgoni privati.

Messaggio da glc_1912 »

Terminus ha scritto: lun lug 17, 2017 12:13 La distinzione tra depositi e distributori veniva fatta ante DPR 151, ora non è più tale, dato che quest'ultimo ha esplicitamente ricompreso tutti i CDM al punto 13.A, indipendentemente dalla tipologia di attività.
In merito al punto di infiammabilità, anche questo è stato superato, dato che il gasolio per autotrazione, pur avendo p.i.<65°C è considerato liquido di categoria C, ai sensi del DM 31/07/34; altrimenti per il DM 19/03/90, i CDM neanche potrebbero essere utilizzati, essendo omologati per liquidi di cat.C.
L'unico interrogativo è se applicare il DM 12/09/03, oppure il DM 19/03/90.
io sarei anche d'accordo, ma diversi comandi non lo sono.
esempio pratico:

http://www.geometrimo.it/corsi/22/Distr ... STIGGI.pdf

il comando di Como, per un CDM classificato come 13.1.A mi ha invalidato la SCIA, perché anche per loro la categoria ex 151 era la B e quindi volevano l'esame progetto.

non capisco la precisazione sulla categoria: i CDM sono omologati per liquidi in categoria C, il DM 1990 ne consente l'uso per la categoria C, e le categorie le fissa il regio decreto che stabilisce che il gasolio è C. :?
Terminus
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Re: Deposito gasolio per rifornimento furgoni privati.

Messaggio da Terminus »

Si, so che qualche comando rimane sulle posizioni espresse ante 151, considerando i CDM come depositi (anch'io ne ho autorizzati in passato alcuni in questo modo).
Ma con i VVF a volte basta parlarci, carte alla mano: in primis lo stesso 151 che esplicitamente cita i CDM al punto 13, non al 12.
Se poi vogliono l'esame progetto, con la scusa che il gasolio ha t.i.<65 °C, gli si deve far leggere ciò che il loro ministero ha scritto in proposito.
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weareblind
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Re: Deposito gasolio per rifornimento furgoni privati.

Messaggio da weareblind »

Como, amico mio...
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weareblind
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Re: Deposito gasolio per rifornimento furgoni privati.

Messaggio da weareblind »

Decreto Ministeriale 27 gennaio 2006
Requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli antincendio.
Art. 5 c. 4
4. I contenitori-distributori mobili, definiti dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 1990 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 31 marzo 1990, recante «Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri» ad uso privato per l'erogazione di liquidi di sola categoria C (gasolio), nel caso di installazione degli stessi al di fuori delle zone in cui possono formarsi atmosfere esplosive, devono essere provvisti di marcatura CE dei componenti ai sensi delle direttive applicabili nonché di approvazione di tipo ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 1934, titolo I, punto XVII, non rientrando tali contenitori-distributori mobili nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, e della direttiva n. 94/9/CE, ne' per la classificazione delle zone ad essi interne ne' per quelle esterne in cui saranno installati.
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