parere dell'esperto

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

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fireprog
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parere dell'esperto

Messaggio da fireprog »

Il quesito

In qualità di Professionista Antincendio, in fase di rinnovo periodico di conformità antincendio, sono incaricato della verifica della efficienza e funzionalità di impianti fissi di estinzione incendi ad idranti che risultano:
- realizzati da più di 10/20 anni comunque dopo l'entrata in vigore della Legge n. 46/90
- equipaggiati con lance antincendio di cui non si conosce il coefficiente k di erogazione previsto dalla nuova norma UNI 10779
- non dotati di attacco per manometro di misura della pressione residua all'ingresso (come da figura B1 della nuova norma UNI 10779)
- dichiarati conformi alla regola dell'arte, di cui all'art. 9 della Legge n. 46/90 (dichiarazioni spesso prive di riferimento a progetto redatto da tecnico abilitato e/o mancanti della relazione sui materiali utilizzati).
In carenza dei suddetti requisiti impiantistici previsti dall'ultima edizione della norma UNI 10779, ritengo sufficiente utilizzare il "Tubo di Pitot", certificato dal costruttore, rilevare la pressione residua alla lancia di erogazione e calcolare la portata sulla base delle tabelle annesse al certificato di prova che fanno riferimento al diametro dell'ugello della lancia.

L'Esperto risponde

Ovviamente, mancando i requisiti previsti dalla UNI 10779 così come evidenziato dal lettore, non resta altro che verificare le "prestazioni" dell'impianto rilevando i valori residui della pressione alla lancia di erogazione e calcolare la portata secondo quanto indicato. Non si può fare altro. La metodologia usata è corretta.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: chi se la sente di commentare?
fireprog
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Re: parere dell'esperto

Messaggio da fireprog »

Tutte queste visite e nessuno che se la senta di commentare? TERMINUS NEANCHE TE.....?
carlton-banks84
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Re: parere dell'esperto

Messaggio da carlton-banks84 »

Esperto o non esperto, se la dico fatta ai sensi della 46/90 non ha allegato il progetto, qualcuno dovrà fare la DIRI o no? con relative modifiche del caso all'impianto.
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weareblind
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Re: parere dell'esperto

Messaggio da weareblind »

Se post L.46/90 e pre D.M. 37/08, e NON ambito civile, la L.46/90 non si applicava. Da qui non si capisce. Né si capisce se soggetto a prevenzione incendi. Né sicapisce se è pre 1998 e quindi pre 10779 prima versione.
fireprog
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Re: parere dell'esperto

Messaggio da fireprog »

dai che cominciate ad andare bene.....
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tigers
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Re: parere dell'esperto

Messaggio da tigers »

Se ho ben compreso l'esperto è quello che scrive su una rivista EPC. Non è la ca$$ata peggiore che ha detto: in un paio di occasioni ho anche scritto alla rivista facendo notare che le risposte erano pericolosamente sbagliate, mi hanno risposto con un "Grazie, faremo presente all'autore" e poi nessuna ombra di rettifiche o smentite.
Spesso queste risposte sono frutto di una specie di "buon senso" che io definirei "applicazione alla buona" che riscontro spesso anche nei funzionari VVF e che quindi spesso "funziona". Questo è uno di quei casi, ma lo ritengo solo parzialmente sbagliato; ci sarebbe da parlare per ore ed in parte l'abbiamo già fatto in altre discussioni, ma in sintesi: 46/90 e regola d'arte sono sinonimi biunivoci di "impianto efficiente e funzionante"? Secondo me NO.
Quindi può esistere un impianto "abusivo", privo di documentazione che è perfettamente efficiente e funzionante. Esistono decine di impianti privi di qualsivoglia progetto che lo sono, quindi anche quello non è "necessario".

Quindi cosa dovrei fare io "asseveratore"? Di certo non il collaudo di cui alla 10779, che impone la verifica di una serie di fatti e di documenti.
Che cos'è allora un impianto "funzionante"? Uno da cui esce acqua direi, per cui quasi tutti questo ce l'hanno.
Rimane la "efficienza". Solo e soltanto gli impianti conformi a UNI 10779 sono efficienti? No, e spesso abbiamo anche "progetti" a confermarlo, dove la 10779 non è vista nemmeno di passaggio, a volte nemmeno sono stati fatti i conti: tubo da 4", stacchi da 1"1/2 e andare. Eppure sono efficienti.
Se io trovo, come mi capita spesso, impianti fatti così con alimentazione da pozzo (allora non vietata) o da acquedotto senza garanzie che mi danno la portata richiesta cosa faccio? Io personalmente li assevero perché sono stati approvati e verificati così, nulla è mutato, l'efficienza c'è e io non sono stato chiamato a collaudare. In alcuni casi ho fatto fare la richiesta di continuità di fornitura al gestore dato che non era reperibile.

C'è di molto peggio e sono gli impianti dichiarati in un certo modo a progetto ma realizzati difformi e che magari nemmeno danno le prestazioni richieste.

Infine la risposta dell'esperto sbaglia clamorosamente nell'ignorare il k delle lance e di accettare la misura fatta col tubo di Pitot senza un minimo di spirito critico: la portata ricavata vale per il k di quella lancia ed è la pressione all'ingresso lancia, non quella alla presa a muro. Si può usare ma con un po' di valutazioni che quantomeno avrei spinto a fare.
Terminus
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Re: parere dell'esperto

Messaggio da Terminus »

Discussione infinita questa sulle asseverazioni dell'esistente.
Dobbiamo verificare l'impianto sulla base delle norme odierne ? NO, dobbiamo fare riferimento alle norme vigenti all'epoca della sua realizzazione/trasformazione/ampliamento e comunque a ciò che venne approvato dai VVF in sede di esame progetto e di rilascio CPI.
Quindi cosa c'entrano i requisiti della 10779 odierna ?
Possiamo asseverare in mancanza delle DICO o con DICO difformi (ammesso che l'impianto fosse soggetto alla 46/90)? SI, non è nostro compito ufficiale verificare la completezza e correttezza amministrativa (ufficiosamente tutte queste cose vanno dette al committente). Altri prima di noi hanno avallato tale situazione, con l'emissione del CPI.
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weareblind
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Re: parere dell'esperto

Messaggio da weareblind »

Concordo.
fireprog
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Re: parere dell'esperto

Messaggio da fireprog »

vediamo... permettetemi per prima cosa di incidere sul sistema utilizzato sicuramente errato dai dati in premessa....il tubo di pitot (e sorvoliamo sulla certificazione del costruttore in quanto non è questo a poter certificare uno strumento di misura ma un laboratorio accreditato..... e con verifiche cadenzate nel tempo) semplicemente non è utilizzabile sulla lance rotazionali e inaffidabile sulle lance a tre effetti causa la turbolenza creata dalla valvola della lancia...è nato per essere utilizzato (quello che vedo in giro e presuppongo usato non quello statunitense per testare gli impianti totalmente diverso) sulle vecchie lance tronco coniche in rame con rapporto diametro ingresso, diametro uscita, lunghezza definito onde minimizzare appunto le turbolenze che inficiano la lettura. Una lettura e valutazione errata della prestazione hanno l'effetto di mettere in discussione il volume della riserva idrica, la prestazione dell'alimentazione.....oltre a non assicurare la prestazione
ricordandovi poi quanto enunciato dalla Legge, ripeto legge 46/90 che non allego per dilungarmi che che in sintesi all'articolo 9 richiama il 6 e...poi? rileggetela per favore e scattano alcune domande.....e se era un impianto per attività civile.....come può non esserci....e come può il comando non avere copia del progetto e della relazione visto le procedure vigenti all'epoca...come è possibile non ritrovare quei dati?
quindi per prima cosa ravvedo un illecito non solo amministrativo ma penale per il quale la prescrizione a 10 anni non si applica (quindi occhio).
vi pongo alla valutazione poi che come scritto non si parla solo di funzionamento ossia di efficienza ma anche di funzionalità (e qui si apre l'altro baratro) ragione per la quale se mai dovessi trovarmi come perito di parte avversa non avrei alcun problema (anche per altri motivi e per una diversa e maggiormente corretta metodica utilizzabile, e oltremodo anche più di una... ma come l'esprto afferma: non c'è altra soluzione?....mmmmm andiam bene.....) a mettere in fortissima discussione la diligenza di chi ha effettuato le prove.
e se per caso trattasi di attività soggetta...svengo....me lo dice il decreto quale sarebbe dovuta essere la prestazione...o no?

peraltro l'enormità della risposta, rispetto al quesito posto quasi in modo mirato (qui divento un pò malizioso), che generalizza in modo assoluto rispetto a dei distinguo che giustamente avete invece evidenziato mi fa divenire seguace di Marzullo e quindi mi faccio una domanda:

ma chi ha dato la risposta si è fatto il quesito pro domo....?

assolutamente corretta la non retroattività della norma tecnica, avete assolutamente ragione (per quanto il punto di misura e l'utilizzo delle 671 parte 1 e 2 sono presenti dalla prima edizione)....ma allora che cavolo di domanda è? e che piffero di risposta? ma la rubrica è: il pifferaio magico risponde?....sarà ma non fatevi incantare:
mi appare come una forma di sanatoria sulle spalle del povero asseveratore...

meditate gente meditate
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