Larghezza via d'uscita e luogo di lavoro

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

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etec83
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Larghezza via d'uscita e luogo di lavoro

Messaggio da etec83 »

C'è un tecnico che mi contesta il fatto che in un'autorimessa a servizio di un complesso uffici abbia un'uscita di sicurezza che va a finire su una scala di sicurezza esterna larga solo 76 cm.

Considerato che il DM 01/02/1986 mi consente di considerare una singola uscita di 0,6 cm, per me dal punto di vista antincendio va bene, tuttavia un tecnico di controparte mi contesta dicendomi che nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08 non si può scendere al di sotto degli 80 cm fino a 25 dipendenti.

E in realtà è vero; nell'allegato IV vengono dati valori minimi delle vie d'uscita in base al numero di dipendenti presenti nell'attività e viene data anche una tolleranza.

Mi chiedo, ma l'autorimessa può essere considerata luogo di lavoro anche se non c'è presenza fissa di dipendenti?

Se no anche le scale del mio condominio sono luogo di lavoro visto che la società di pulizie viene a pulirle? o no?

Avete esperienza in merito?
Terminus
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Re: Larghezza via d'uscita e luogo di lavoro

Messaggio da Terminus »

Allora, iniziamo con il dire che il TU sicurezza, essendo norma di rango superiore, prevale su qualsiasi decreto ministeriale; nei luoghi di lavoro la sua applicazione è tassativa (riguardo il tuo condominio, esso non costituisce luogo di lavoro per effetto della presenza delle ditte appaltatrici, ma per l'eventuale presenza del portinaio dipendente del condominio, oppure per la presenza di uffici o simili).
Nello specifico, l'autorimessa non è normalmente un "luogo di lavoro" nel senso che non vi si svolgono le normali attività aziendali, ma è pur sempre parte dell'edificio aziendale, frequentato dai dipendenti, anche solo per l'accesso e l'uscita, quindi rientra pienamente nell'applicazione dell'Allegato IV).
Però l'Allegato distingue le porte dei locali dalle uscite di emergenza, secondo il punto 1.6.6, "Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza di cui al punto 1.5.5, coincidono con le porte di cui al punto 1.6.1, si applicano le disposizioni di cui al punto 1.5.5."
Ed il punto 1.5.5 "Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio.", rimanda alle norme di prevenzione incendi, quindi al DM 10/03/98 ed alle norme verticali come il DM 01/02/86.

Inoltre la tua porta da 76cm certamente non sarà l'unica porta (=US) dell'autorimessa, quindi anche volendo applicare il punto 1.6.3, basterà ottemperare solo su una singola porta, non su tutte quelle serventi l'autorimessa.
Infine verifica se ricadi o meno nella fattispecie di cui al punto 1.6.17.
etec83
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Re: Larghezza via d'uscita e luogo di lavoro

Messaggio da etec83 »

Ah, ma si riferisce solo alla larghezza delle porte.
Io ho la porta da 1,20 m, ma la scaletta esterna è larga 76 cm, quindi potrei aggirare anche il fatto in questo senso che il D.lgs. si riferisce alle porte e non alla larghezza della via d'uscita.
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