Larghezza minima scala

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

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weareblind
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Re: Larghezza minima scala

Messaggio da weareblind »

Prendiamo un profilo A3, scala per diversi piani, ma comunque parametro S.4-29 5,5 mm/persona, alzata e pedata standard.
Vari piani serviti, diciamo però primo e secondo, con affollamenti sommatoria entro 300 persone.
Calcolo S.4.8.8.1 comma 2, e mi ritrovo meno di 90 cm.
S.4.8.8 comma 2 però mi chiede comunque di rispettare la tabella S.4-32, la quale chiede, per 0-300 occupanti, 90 cm di scala.
Sempre S.4-32 accetta almeno 60 cm solo se c'è personale specificamente formato, oppure occasionale e di breve durata. E difatti cita locali tecnici e piccoli depositi di raro uso.
Che è quello che ho espresso io nell'altro post. Se hai un piano di uso standard, non è raro, non è tecnologico, e non accedono solo formati (e per formati vediamo di capirci, per me è squadra antincendio, o in subordine poco accettabile personale che ha avuto formazione incendio specifica sul tema esodo e fa almeno un paio di prove evacuazione/anno).
Il D.Lgs 81-2008 non lo applico, su questo tema, se attività soggetta.

Decreto Ministeriale 10 marzo 1998
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.
Art. 1. - Oggetto - Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione al disposto dell'art. 13 , comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi.

Quindi il D.M. 10 marzo 1998 è l'applicativo incendio del Decreto 626, e quindi del Decreto 81, finché non verrà superato.

Art. 3. - Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio
1. All'esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a:
[...]
b) realizzare le vie e le uscite di emergenza previste dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, di seguito denominato decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955, così come modificato dall'art. 33 del decreto legislativo n. 626/1994, per garantire l'esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio, in conformità ai requisiti di cui all'allegato III;
[...]
2. Per le attività soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco ai sensi dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 , le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente al comma 1, lettere a), e) ed f).

Quindi il D.M. 10 marzo 1998, applicativo per rischio incendio e costola di 626 e quindi 81, non si applica per le vie di fuga art. 3 comma 1 lettera b) se l'attività è soggetta a prevenzione incendi.
buge
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Re: Larghezza minima scala

Messaggio da buge »

Concordo per il DM 10/3/98, io lo uso sempre come "utile riferimento" come dice l'Ing. Malizia nel suo testo coordinato :)

Concordo meno sul fatto del personale specificamente formato.

Se si legge altre parti del Codice tale personale è richiamato ad esempio per l'uso di maniglie EN 179 (e non mi pare ci voglia particolare preparazione) o punti in cui l'altezza delle vie di esodo sia inferiore a 2 m (e anche qui direi che basta saperlo).

In sostanza direi che se ho il caso prospettato dagli altri utenti, cioè una decina di persone al piano primo, mi sembra che se queste hanno fatto i corsi antincendio e sono personale interno (esclusi avventori esterni) sanno benissimo che la scala è meno di 90 cm e comunque almeno 80 cm, per cui possono scendere tranquillamente (escludo che 10 persone facciano sovraffollamento..)
Il tema centrale è per me il sovraffollamento localizzato, perchè il codice dice all'art. 4.8.8, c2: la tabella S-32 va rispettata SOLO se prevedi sovraffollamento localizzato.
Se non lo prevedi in teoria basterebbe il calcolo, ma in tal caso subentra come utile riferimento il DM 10/03/98 o DLgs 81/08.
Altro punto del Codice, art. S.4.3.3 (soluzioni alternative) : "Si dimostri che diverse larghezze delle vie d’esodo siano adeguate agli occupanti che le impiegano, grazie al basso affollamento effettivo che non determina la formazione di code, per specifiche misure gestionali che rendano improbabili condizioni di Sovraffollamento localizzato."
Il concetto base è proprio il sovraffollamento.

Ti porto questo esempio: un capannone ad esempio da 1000 mq, con una zona uffici su 2 piani interna, 4 persone al piano terra e 3 al piano primo. Poniamo che ci sia una scala esistente realizzata intorno all'ascensore, in cemento armato. Larghezza scala 80 cm.
Demoliamo la scala e le pareti per allargarla di 10 cm? sarà meglio di no...si assume che 3 persone (ma anche 10...) non fanno sovraffolamento localizzato e si lascia la scala da 80 cm (o devo dimostrare con metodi analitici che non c'è sovraffolamento? :roll: )
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