Arieccomi con il discorso vie di fuga e codice. Ho scritto ed incredibilmente ricevuto risposta dall'ing. Gissi, uno dei big della FSE in Italia ed uno dei "creatori" del Codice. Con infinita gentilezza mi ha indirizzato verso un documento che è riportato anche in appendice alla versione commentata del codice della EPC https://www.amazon.it/prevenzione-incen ... epc+codice - a pag. 465. Il documento si intitola "Calcolo dei parametri per il dimensionamento
dei sistemi d'esodo secondo soluzione conforme del Codice di prevenzione incendi" e dato che ha licenza Creative Commons lo posso mettere a disposizione qui: https://www.dropbox.com/s/k3r42m76ynjw1 ... 5.pdf?dl=0
Sostanzialmente il documento ripercorre tutti i ragionamenti, calcoli e confronti che hanno portato all'elaborazione della parte Esodo del Codice.
Per quanto riguarda i nostri discorsi, in particolare il limite alla larghezza delle vie di fuga verticali posto a 1200 mm dalle soluzioni conformi del codice, il documento al §4.3.2 è molto esplicito nel dire che il minimo di 1200 mm è stato messo nel codice come "fattore di sicurezza" nel caso di grande affollamento, e prosegue dicendo: Poiché il presente calcolo è stato effettuato considerando larghezza minima della scala pari a
1000 mm (paragrafo 2.8.2.3), impiegando soluzione alternativa il progettista può ridurre l'ampiezza della via d'esodo verticale usata in discesa dagli occupanti fino a tale larghezza in ogni condizione adeguatamente giustificata. Inoltre, poiché le dimensioni minime delle vie d'esodo verticali esplicano la loro funzione di garanzia del flusso degli occupanti in condizioni di elevato affollamento, il progettista può facilmente giustificare la riduzione dell'ampiezza delle vie d'esodo verticali in discesa ed in salita, in condizioni di basso affollamento ed in edifici semplici.
Quindi ricordando che questo documento, ampiamente sostenuto da fonti di letteratura, è quello che è servito a "costruire" il codice direi che è possibile scendere fino a 1000 mm in condizioni di scarso affollamento senza troppi problemi semplicemente citando il documento come "letteratura" per l'adozione di una soluzione alternativa.
Inoltre, magari con qualche giustificazione in più ma anche qui senza necessità di ulteriori calcoli (e conseguenti costi per il cliente) si può anche ulteriormente ridurre nel caso di basso affollamento ed edifici semplici.
Credo che sia un contributo molto interessante per tutti.
Vie di fuga verticali - larghezza secondo Codice DM 03 08 2015 - Reprise
Moderatore: Edilclima
Re: Vie di fuga verticali - larghezza secondo Codice DM 03 08 2015 - Reprise
Grazie Tigers, contributo sicuramente importante.
Spero di avere il tempo di leggerlo quanto prima.
Spero di avere il tempo di leggerlo quanto prima.
Re: Vie di fuga verticali - larghezza secondo Codice DM 03 08 2015 - Reprise
E poi dicono che i Genovesi sono "tirati"... averne..ach altra notte insonne a leggere .... scherzi a parte grazie
Re: Vie di fuga verticali - larghezza secondo Codice DM 03 08 2015 - Reprise
Grazie per il contributo.
E grande Ing. Gissi!!
Mi ricordo ancora il corso FSE di 35 ore che ho fatto un po' di anni fa con lui.
Una persona squisita e a modo... sempre molto disponibile.
E grande Ing. Gissi!!
Mi ricordo ancora il corso FSE di 35 ore che ho fatto un po' di anni fa con lui.
Una persona squisita e a modo... sempre molto disponibile.
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Re: Vie di fuga verticali - larghezza secondo Codice DM 03 08 2015 - Reprise
Grazie per il contributo
confermo il valore inestimabile direi dell'ing. Gissi.
Avevo valutato la cosa e questo post è una conferma. Il dubbio che mi rimane è cosa stabilisce secondo voi quando l'affollamento può essere considerato "basso"? quali sono gli edifici "semplici"? in sostanza una autorimessa di tipo SA quindi privata secondo voi può essere considerata edificio semplice con basso affollamento avendo US in abbondanza? secondo me si ma nella logica del TU servirebbe un elemento oggettivo che lo stabilisca.
Grazie per l'attenzione e risposte
Buon lavoro
confermo il valore inestimabile direi dell'ing. Gissi.
Avevo valutato la cosa e questo post è una conferma. Il dubbio che mi rimane è cosa stabilisce secondo voi quando l'affollamento può essere considerato "basso"? quali sono gli edifici "semplici"? in sostanza una autorimessa di tipo SA quindi privata secondo voi può essere considerata edificio semplice con basso affollamento avendo US in abbondanza? secondo me si ma nella logica del TU servirebbe un elemento oggettivo che lo stabilisca.
Grazie per l'attenzione e risposte
Buon lavoro