comunicazione tra diverse attività soggette

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

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Porter
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Iscritto il: ven set 02, 2016 12:40

comunicazione tra diverse attività soggette

Messaggio da Porter »

Buongiorno, ho un quesito da sottoporvi.
Attualmente all'interno di uno stesso capannone ci sono due attività, entrambe non soggette, divise da parete REI con porta REI di comunicazione. L'attività A vuole ampliarsi, diventando soggetta. La comunicazione interna può rimanere? Secondo il DM 03.08.2015 dovrei assicurare il livello di prestazione II nei riguardi della compartimentazione (paragrafo S3), quindi diverse atività devono stare in compartimenti separati. La porta può rimanere? Credo di no visto che al paragrafo S.3.10 trattano solo le attività civili.
Se con l'ampliamento viene realizzata una tettoia in acciaio, sotto la quale ci saranno i portoni di entrambe le attività, questa diventa come una comunicazione interna non essendo contrapposto uno spazio scoperto. Come risolvo se voglio permettere una comunicazione?
Porter
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Re: comunicazione tra diverse attività soggette

Messaggio da Porter »

Era troppo articolata la domanda? O forse troppo banale?
Se qualcuno sa ripondermi, anche in parte...
glc_1912
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Re: comunicazione tra diverse attività soggette

Messaggio da glc_1912 »

ma due attività intendi due ditte differenti o due attività lavorative di una stessa ditta?

se la comunicazione avviene via porta rei, la compartimentazione è comunque garantita, quindi non capisco quale possa essere il problema. :?
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tigers
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Re: comunicazione tra diverse attività soggette

Messaggio da tigers »

Il fatto che c'è in ogni caso comunicazione. Ricordo una vecchia circolare che in questi casi imponeva l'interposizione di filtro. Presumo che il Codice abbia le sue prescrizioni di carattere simile, dato che la finalità è la stessa.
Porter
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Re: comunicazione tra diverse attività soggette

Messaggio da Porter »

Intendo due attività con diverso responsabile, il nuovo codice tratta solo di comunicazioni tra attività civili. Non capisco se tra attività produttive la comunicazione è permessa o no.
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tigers
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Re: comunicazione tra diverse attività soggette

Messaggio da tigers »

Scusa, perché a volte si legge di fretta e non ci si capisce: se le attività non sono soggette l'applicazione del Codice è assolutamente facoltativa. Quello che devi effettuare è la valutazione dei rischi per luoghi di lavoro e da lì determinare se le attività possono o no comunicare fra loro.
Dal punto di vista antincendio quello che può rilevare è il fatto che le due attività (nel senso comune del termine, non nel senso VVF), comunicando potrebbero diventare una attività soggetta (nel senso VVF).
Sul punto qualche chiarimento in passato (ante 151) c'era stato. La novità è che col 151 esiste l'attività 73, per cui si potrebbe dire che è stato posto un limite oltre il quale più attività di per sé non soggette diventano soggette quando riunite - a prescindere dalla valutazione del rischio singola (ma questa è solo una mia opinione). Resta il fatto che la valutazione la devi fare comunque e se le attività devono essere separate, anche se sotto i limiti dell'attività 73, le separi.
Personalmente la mia regola (che coincide quasi sempre con la prassi del comando) è che attività soggette diverse vanno divise almeno da un filtro se devono essere comunicanti. Se non soggette devono essere almeno compartimentate non fosse altro per i fini civilistici (non creare danno alla proprietà altrui). Ho visto però pratiche di altri professionisti tranquillamente approvate dal comando (nonostante la prassi di cui sopra che viene comunicata a voce) con attività anche soggette fra loro comunicanti senza nessun filtro.

Qualora due o più attività comunicanti tra loro tramite filtro a prova di fumo, singolarmente non soggette ai controlli di prevenzione incendi, abbiano un solo titolare, devono essere considerate come un’unica attività ai fini della eventuale assoggettabilità ai controlli dei Vigili del Fuoco per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi. Nel caso invece in cui le attività, pur comunicando tra loro, appartengano a titolare diversi, dovranno osservare singolarmente le norme di sicurezza vigenti ivi comprese le eventuali specifiche disposizioni di prevenzione incendi (Nota prot. n. P401/4101 sott. 106/33 del 23 aprile 1998).

Qualora le attività soggette ai controllo dei vigili del fuoco siano gestite da differenti titolari (intesi come titolari dell'autorizzazione amministrativa prevista per l'esercizio, dell'attività stessa) ed esistano aspetti di interconnessione dal punto di vista impiantistico o comunque della sicurezza antincendio, il certificato di prevenzione incendi deve essere unico, eventualmente cointestato. In tal caso dovrà essere chiaramente indicata l'eventuale ripartizione degli obblighi di cui all'art. 5 DPR 37/98 tra i diversi titolari (Nota prot. n. P33/4101 sott. 106/16 del 18 marzo 2004).
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