CONTENITORE DISTRIBUTORE GASOLIO: ATTIVITA' 12 0 13?
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 1587
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
CONTENITORE DISTRIBUTORE GASOLIO: ATTIVITA' 12 0 13?
Ciao a tutti,
mi riferisco ai classici fuel-tank (nel caso specifico serbatoio gasolio con bacino, tettoia e pistola erogatrice, inferiore a 9 mc). A quanto mi risulta:
A - se è in uso ad aziende agricole, cave, cantieri per mezzi eventualmente anche targati e circolanti su strada oppure qualsiasi attività produttive per mezzi non targati e non circolanti su strada --> att. 12.1.A --> DM 19/03/1990
B - se è in uso ad aziende di autotrasporto merci o persone (ovviamente circolanti su strada) --> att. 13.1.A --> DM 12/09/2003
Domande:
1. il serbatoio è sempre lo stesso, a cosa serve avere 2 attività e norme diverse che, fatte salve qualche differenza sulle distanze di sicurezza, più o meno chiedono le stesse cose?
2. sembra di capire che se non si è un'azienda agricola, cava o cantiere, il serbatoio si può mettere solo se si riforniscono mezzi che non escono dal sito. Siccome è molto "facile" che un'azienda utilizzi tale serbatoio sia per rifornire i propri mezzi interni non circolanti su strada ma anche qualche macchina di chi lavora lì, questo significa che si starebbe facendo un illecito? Questo divieto sarebbe per tutelare le "lobby" dei petrolieri e le tasse governative connesse sul carburante stradale? E perchè allora se se ho un'azienda agricola invece posso fare il pieno anche alla mia macchina che va su strada?
3. se l'azienda rientra come oggetto sociale in entrambi i casi A e B (ad esempio è un cantiere ed è anche registrato come autotrasportatore) che attività è e quale norma si segue?
Non capisco perchè per un serbatoio debba essere tutto così complicato...
Grazie.
mi riferisco ai classici fuel-tank (nel caso specifico serbatoio gasolio con bacino, tettoia e pistola erogatrice, inferiore a 9 mc). A quanto mi risulta:
A - se è in uso ad aziende agricole, cave, cantieri per mezzi eventualmente anche targati e circolanti su strada oppure qualsiasi attività produttive per mezzi non targati e non circolanti su strada --> att. 12.1.A --> DM 19/03/1990
B - se è in uso ad aziende di autotrasporto merci o persone (ovviamente circolanti su strada) --> att. 13.1.A --> DM 12/09/2003
Domande:
1. il serbatoio è sempre lo stesso, a cosa serve avere 2 attività e norme diverse che, fatte salve qualche differenza sulle distanze di sicurezza, più o meno chiedono le stesse cose?
2. sembra di capire che se non si è un'azienda agricola, cava o cantiere, il serbatoio si può mettere solo se si riforniscono mezzi che non escono dal sito. Siccome è molto "facile" che un'azienda utilizzi tale serbatoio sia per rifornire i propri mezzi interni non circolanti su strada ma anche qualche macchina di chi lavora lì, questo significa che si starebbe facendo un illecito? Questo divieto sarebbe per tutelare le "lobby" dei petrolieri e le tasse governative connesse sul carburante stradale? E perchè allora se se ho un'azienda agricola invece posso fare il pieno anche alla mia macchina che va su strada?
3. se l'azienda rientra come oggetto sociale in entrambi i casi A e B (ad esempio è un cantiere ed è anche registrato come autotrasportatore) che attività è e quale norma si segue?
Non capisco perchè per un serbatoio debba essere tutto così complicato...
Grazie.
Re: CONTENITORE DISTRIBUTORE GASOLIO: ATTIVITA' 12 0 13?
In effetti la questione dei CDM è quantomeno complicata.
Autorizzati inizialmente per impieghi molto specifici (cave, cantieri ed agricole) sono stati poi via via concessi anche per altre tipologie di aziende, fino al DM per le attività di autotrasporto.
Fiscalmente parlando il gasolio agricolo non può essere impiegato per autoveicoli non agricoli, così come il gasolio dell'azienda di autotrasporto deve rifornire solo i veicoli immatricolati con quel fine e non gli altri. Ma questo dal punto di vista antincendio conta poco o nulla.
Ad oggi, sembra che sia come hai detto tu: per cave, cantieri ed az.agricole (e per le altre aziende per mezzi non circolanti), sono considerati depositi di carburanti, mentre per le attività di autotrasporto sono considerati come distributori.
Tra le differenze: il DM autotrasporto limita al massimo a 9mc per l'intera attività, mentre come depositi puoi averne più di uno da 9mc all'interno della stessa azienda.
Autorizzati inizialmente per impieghi molto specifici (cave, cantieri ed agricole) sono stati poi via via concessi anche per altre tipologie di aziende, fino al DM per le attività di autotrasporto.
Fiscalmente parlando il gasolio agricolo non può essere impiegato per autoveicoli non agricoli, così come il gasolio dell'azienda di autotrasporto deve rifornire solo i veicoli immatricolati con quel fine e non gli altri. Ma questo dal punto di vista antincendio conta poco o nulla.
Ad oggi, sembra che sia come hai detto tu: per cave, cantieri ed az.agricole (e per le altre aziende per mezzi non circolanti), sono considerati depositi di carburanti, mentre per le attività di autotrasporto sono considerati come distributori.
Tra le differenze: il DM autotrasporto limita al massimo a 9mc per l'intera attività, mentre come depositi puoi averne più di uno da 9mc all'interno della stessa azienda.
-
- Messaggi: 1587
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: CONTENITORE DISTRIBUTORE GASOLIO: ATTIVITA' 12 0 13?
Se rientri in tutti e due i casi A e B tu quale attività e norma seguiresti?
Grazie.
Grazie.
Re: CONTENITORE DISTRIBUTORE GASOLIO: ATTIVITA' 12 0 13?
poi a modificare ulteriormente la questione è intervenuto il DL 91/2014:
http://www.agrimpresaonline.it/attualit ... metri-cubi
(lasciate perdere le imprecisioni nel testo....)
http://www.agrimpresaonline.it/attualit ... metri-cubi
(lasciate perdere le imprecisioni nel testo....)
Re: CONTENITORE DISTRIBUTORE GASOLIO: ATTIVITA' 12 0 13?
Che belle queste cose: ovviamente le aziende agricole rispettano tutte PERFETTAMENTE il regolamento, ma non vogliono qualcuno fra i piedi che controlli, chissà come mai?
Re: CONTENITORE DISTRIBUTORE GASOLIO: ATTIVITA' 12 0 13?
Refuso della prima ora, quando i cdm per aziende agricole (cave e cantieri) erano state escluse da qualsiasi controllo....
Re: CONTENITORE DISTRIBUTORE GASOLIO: ATTIVITA' 12 0 13?
Alla luce del Dm 22 novembre 2017 i contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 m3 con punto di infiammabilità > 65 °C sono stati ricompresi al punto 13.1.A per cui il dubbio è superato.
Ora pongo la seguente domanda a chi è più esperto di me: un'azienda agricola vorrebbe installare due cdm della capacità rispettivamente di mc 6 e mc 8.
E' corretto presentare SCIA per attività 13.1.A solo per il cdm da 8 mc o devo considerarli entrambi? In tal caso che attività si configura?
Ora pongo la seguente domanda a chi è più esperto di me: un'azienda agricola vorrebbe installare due cdm della capacità rispettivamente di mc 6 e mc 8.
E' corretto presentare SCIA per attività 13.1.A solo per il cdm da 8 mc o devo considerarli entrambi? In tal caso che attività si configura?
Re: CONTENITORE DISTRIBUTORE GASOLIO: ATTIVITA' 12 0 13?
Direi che dipende anche dalla distanza fra i contenitori. Se sufficientemente distanti farei SCIA per il solo serbatoio grande, citando ed individuando puntualmente l'altro serbatoio non soggetto; ricordiamoci che non è soggetto a CONTROLLI ma resta soggetto al rispetto delle regole, che quindi verificherei essere rispettate.
Re: CONTENITORE DISTRIBUTORE GASOLIO: ATTIVITA' 12 0 13?
Se li poni ad una distanza reciproca di almeno 10m sono indipendenti uno dall'altro: due depositi di distribuzione, di cui quello da 6mc non è soggetto a controllo.
A questo proposito mi sembra che il DM al punto 2.3 rimandi in modo erroneo al punto 5.1 lettera a) (quindi distanza di 5m), poichè i depositi, essendo attività soggetta, dovrebbero essere posti a distanza reciproca di 10m, come da lettera b).
A questo proposito mi sembra che il DM al punto 2.3 rimandi in modo erroneo al punto 5.1 lettera a) (quindi distanza di 5m), poichè i depositi, essendo attività soggetta, dovrebbero essere posti a distanza reciproca di 10m, come da lettera b).
-
- Messaggi: 1587
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: CONTENITORE DISTRIBUTORE GASOLIO: ATTIVITA' 12 0 13?
Riapro il topic per una domanda bruciante: ma tutte queste aziende che vedo in giro che si fanno il pieno di gasolio ai propri mezzi circolanti su strda (sia che facciano consegne sia che non facciano consegne, ad esempio le auto private di chi lavora li) sbaglio o:
1. erano fuorilegge prima in quanto non autotrasportatori, non aziende agricole, non cave, non cantieri, con mezzi targati e circolanti su strada?
2. sono fuorilegge tuttora? E' cambiato qualcosa o realmente chiunque può farsi un distributore privato bypassando le stazioni di rifornimento pubbliche per strada?
Grazie.
1. erano fuorilegge prima in quanto non autotrasportatori, non aziende agricole, non cave, non cantieri, con mezzi targati e circolanti su strada?
2. sono fuorilegge tuttora? E' cambiato qualcosa o realmente chiunque può farsi un distributore privato bypassando le stazioni di rifornimento pubbliche per strada?
Grazie.
-
- Messaggi: 2283
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: CONTENITORE DISTRIBUTORE GASOLIO: ATTIVITA' 12 0 13?
[/quote]
Non può?
Terminus ha scritto: ↑mar apr 11, 2017 12:23 In effetti la questione dei CDM è quantomeno complicata.
Autorizzati inizialmente per impieghi molto specifici (cave, cantieri ed agricole) sono stati poi via via concessi anche per altre tipologie di aziende, fino al DM per le attività di autotrasporto.
Fiscalmente parlando il gasolio agricolo non può essere impiegato per autoveicoli non agricoli, così come il gasolio dell'azienda di autotrasporto deve rifornire solo i veicoli immatricolati con quel fine e non gli altri. Ma questo dal punto di vista antincendio conta poco o nulla.
Ad oggi, sembra che sia come hai detto tu: per cave, cantieri ed az.agricole (e per le altre aziende per mezzi non circolanti), sono considerati depositi di carburanti, mentre per le attività di autotrasporto sono considerati come distributori.
Tra le differenze: il DM autotrasporto limita al massimo a 9mc per l'intera attività, mentre come depositi puoi averne più di uno da 9mc all'interno della stessa azienda.
Gran bella domanda: un'azienda che fa componenti elettrici lo sta usando per rifornire i propri mezzi (auto, furgoni)...mmaarrccoo ha scritto: ↑mer mar 27, 2019 11:20 Riapro il topic per una domanda bruciante: ma tutte queste aziende che vedo in giro che si fanno il pieno di gasolio ai propri mezzi circolanti su strda (sia che facciano consegne sia che non facciano consegne, ad esempio le auto private di chi lavora li) sbaglio o:
1. erano fuorilegge prima in quanto non autotrasportatori, non aziende agricole, non cave, non cantieri, con mezzi targati e circolanti su strada?
2. sono fuorilegge tuttora? E' cambiato qualcosa o realmente chiunque può farsi un distributore privato bypassando le stazioni di rifornimento pubbliche per strada?
Non può?
Re: CONTENITORE DISTRIBUTORE GASOLIO: ATTIVITA' 12 0 13?
Prescindendo da ogni considerazione fiscale.
Il DM 22/11/17 ha abrogato ogni norma antecedente, quindi non esiste più la distinzione sull'impiego dei CDM, nè la limitazione espressa nel DM 19/03/90 su cave, cantieri e aziende agricole o quella espressa nella successiva circolare sui mezzi non targati e non circolanti su strada.
Prima la ditta Pincopallo per rifornire le proprie autovetture aziendali doveva installare un distributore con serbatoio interrato.
Ora può installare anche un CDM.
Fatte salve eventuali specifiche limitazioni all'interno delle norme regionali che regolamentano le autorizzazioni (di solito comunali) all'esercizio dei distributori privati.
Il DM 22/11/17 ha abrogato ogni norma antecedente, quindi non esiste più la distinzione sull'impiego dei CDM, nè la limitazione espressa nel DM 19/03/90 su cave, cantieri e aziende agricole o quella espressa nella successiva circolare sui mezzi non targati e non circolanti su strada.
Prima la ditta Pincopallo per rifornire le proprie autovetture aziendali doveva installare un distributore con serbatoio interrato.
Ora può installare anche un CDM.
Fatte salve eventuali specifiche limitazioni all'interno delle norme regionali che regolamentano le autorizzazioni (di solito comunali) all'esercizio dei distributori privati.
-
- Messaggi: 2283
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: CONTENITORE DISTRIBUTORE GASOLIO: ATTIVITA' 12 0 13?
In particolare l'azienda ha un CDM da 3 mc ma dice che ne caricherà
solo 1 di mc e quindi è esentata da SCIA... vi risulta?
solo 1 di mc e quindi è esentata da SCIA... vi risulta?
Re: CONTENITORE DISTRIBUTORE GASOLIO: ATTIVITA' 12 0 13?
i contenitori distributori mobili ricadono nella attività
13.1.A: Contenitori distributori di carburanti liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C, di capacità geometrica fino a 9 mc; privato fisso o rimovibile; pubblico fisso o rimovibile.
anche quelli da 1 mc sono soggetti e quindi obbligo di SCIA
nel tuo caso capacità geometrica 3 mc e non quanto lo carichi (1 mc)
13.1.A: Contenitori distributori di carburanti liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C, di capacità geometrica fino a 9 mc; privato fisso o rimovibile; pubblico fisso o rimovibile.
anche quelli da 1 mc sono soggetti e quindi obbligo di SCIA
nel tuo caso capacità geometrica 3 mc e non quanto lo carichi (1 mc)
Re: CONTENITORE DISTRIBUTORE GASOLIO: ATTIVITA' 12 0 13?
Ovviamente no.christian619 ha scritto: ↑mar apr 28, 2020 15:32 In particolare l'azienda ha un CDM da 3 mc ma dice che ne caricherà
solo 1 di mc e quindi è esentata da SCIA... vi risulta?
Il punto 13 non parla di capacità geometrica, ma sul CDM non c'è modo di limitare fisicamente il riempimento, a meno di modificare il blocco del 90%, cosa non possibile senza modificare il prodotto certificato ed omologato.
In teoria se lo facesse il costruttore e dichiarasse che il serbatoio è fisicamente limitato a 0,99mc, potrebbe anche essere accettabile.
In teoria, perchè a quel punto converrebbe comprare direttamente un CDM da 1000 litri.
-
- Messaggi: 2283
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: CONTENITORE DISTRIBUTORE GASOLIO: ATTIVITA' 12 0 13?
Chiarissimo...Terminus ha scritto: ↑mar apr 28, 2020 16:40Ovviamente no.christian619 ha scritto: ↑mar apr 28, 2020 15:32 In particolare l'azienda ha un CDM da 3 mc ma dice che ne caricherà
solo 1 di mc e quindi è esentata da SCIA... vi risulta?
Il punto 13 non parla di capacità geometrica, ma sul CDM non c'è modo di limitare fisicamente il riempimento, a meno di modificare il blocco del 90%, cosa non possibile senza modificare il prodotto certificato ed omologato.
In teoria se lo facesse il costruttore e dichiarasse che il serbatoio è fisicamente limitato a 0,99mc, potrebbe anche essere accettabile.
In teoria, perchè a quel punto converrebbe comprare direttamente un CDM da 1000 litri.
ma se fosse < 1 mc non andrebbe denunciato? Come dice giustamente stfire il DPR 151/11 non parla di capacità minima di soglia....
-
- Messaggi: 2283
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: CONTENITORE DISTRIBUTORE GASOLIO: ATTIVITA' 12 0 13?
Chiarissimo...Terminus ha scritto: ↑mar apr 28, 2020 16:40Ovviamente no.christian619 ha scritto: ↑mar apr 28, 2020 15:32 In particolare l'azienda ha un CDM da 3 mc ma dice che ne caricherà
solo 1 di mc e quindi è esentata da SCIA... vi risulta?
Il punto 13 non parla di capacità geometrica, ma sul CDM non c'è modo di limitare fisicamente il riempimento, a meno di modificare il blocco del 90%, cosa non possibile senza modificare il prodotto certificato ed omologato.
In teoria se lo facesse il costruttore e dichiarasse che il serbatoio è fisicamente limitato a 0,99mc, potrebbe anche essere accettabile.
In teoria, perchè a quel punto converrebbe comprare direttamente un CDM da 1000 litri.
ma se fosse < 1 mc non andrebbe denunciato? Come dice giustamente stfire il DPR 151/11 non parla di capacità minima di soglia....
Re: CONTENITORE DISTRIBUTORE GASOLIO: ATTIVITA' 12 0 13?
Si, chiedo venia.
Ero momentaneamente rimasto alle vecchie norme (quando si autorizzavano i CDM come depositi che non erano soggetti sotto i 1000 litri).
Anche il CDM da 990 litri è soggetto.
Ero momentaneamente rimasto alle vecchie norme (quando si autorizzavano i CDM come depositi che non erano soggetti sotto i 1000 litri).
Anche il CDM da 990 litri è soggetto.