mi riferisco ai classici fuel-tank (nel caso specifico serbatoio gasolio con bacino, tettoia e pistola erogatrice, inferiore a 9 mc). A quanto mi risulta:
A - se è in uso ad aziende agricole, cave, cantieri per mezzi eventualmente anche targati e circolanti su strada oppure qualsiasi attività produttive per mezzi non targati e non circolanti su strada --> att. 12.1.A --> DM 19/03/1990
B - se è in uso ad aziende di autotrasporto merci o persone (ovviamente circolanti su strada) --> att. 13.1.A --> DM 12/09/2003
Domande:
1. il serbatoio è sempre lo stesso, a cosa serve avere 2 attività e norme diverse che, fatte salve qualche differenza sulle distanze di sicurezza, più o meno chiedono le stesse cose?
2. sembra di capire che se non si è un'azienda agricola, cava o cantiere, il serbatoio si può mettere solo se si riforniscono mezzi che non escono dal sito. Siccome è molto "facile" che un'azienda utilizzi tale serbatoio sia per rifornire i propri mezzi interni non circolanti su strada ma anche qualche macchina di chi lavora lì, questo significa che si starebbe facendo un illecito? Questo divieto sarebbe per tutelare le "lobby" dei petrolieri e le tasse governative connesse sul carburante stradale? E perchè allora se se ho un'azienda agricola invece posso fare il pieno anche alla mia macchina che va su strada?
3. se l'azienda rientra come oggetto sociale in entrambi i casi A e B (ad esempio è un cantiere ed è anche registrato come autotrasportatore) che attività è e quale norma si segue?
Non capisco perchè per un serbatoio debba essere tutto così complicato...

Grazie.