Come saprete il milleproroghe (L.19/17 conversione del DL 244/16) ha prorogato alcuni termini di prevenzione incendi, tra cui il già più volte prorogato termine per l'autorizzazione delle attività preesistenti al 151.
Si tratta dell'art.5, commi 11-ter e 11-quater.
11-ter. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.98, e successive modificazioni, le parole: «entro il 7 ottobre  2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 7 ottobre 2017». 
  11-quater. La proroga del termine di cui al comma 11-ter si applica agli enti e ai privati interessati che  provvedono  agli  adempimenti previsti dall'articolo 3  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 1° agosto  2011,  n.  151,  entro  il  1º novembre 2017, fermi restando gli adempimenti previsti  dall'articolo 4 del medesimo regolamento.
Per quanto rilegga i commi sopra riportati, non riesco a comprenderli: devo completare l'iter autorizzativo entro il 07/10/2017, ma ciò mi viene concesso se inoltro l'esame progetto entro il 01/11/2017.............
Dovrebbe essere l'ennesimo esempio di scempiaggine del legislatore: l'ultima proroga era quella di cui al DL 192/14 che rimandava al 07/10/16 a condizione di presentare l'esame progetto entro 8 mesi (ovvero entro il 01/11/15) ed aveva senso.......... nella fretta invece ora hanno fatto un gran casino di date.
E' mai possibile che tra Senato e Camera nessuno si accorga di queste cose, evidenti anche a chi non si occupa della materia ?
			
			
									
						
										
						Milleproroghe
Moderatore: Edilclima
Re: Milleproroghe
Evidentemente sì...   
 
Piuttosto chiariscimi per favore: la proroga riguarda tutte le attività nuove introdotte dal 151, giusto? Quindi anche le carrozzerie >300 mq?
			
			
									
						
										
						 
 Piuttosto chiariscimi per favore: la proroga riguarda tutte le attività nuove introdotte dal 151, giusto? Quindi anche le carrozzerie >300 mq?
