DEFINIZIONE NORMATIVA DI INCOMBUSTIBILE

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

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mmaarrccoo
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DEFINIZIONE NORMATIVA DI INCOMBUSTIBILE

Messaggio da mmaarrccoo »

Quesiti forse banali.
Le definizioni delle attività spesso specificano i quantitativi di materiale combustibile oltre il quale si è soggetti oppure no. Ad esempio la 70 è "Locali adibiti a depositi con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kg, di superficie lorda da 1000 mq a 3000 mq".

Alcune domande:
1. Combustibille è solo ed esclusivamente materiale classificato A1? Devo essere sincero, non riesco a reperire la definizione "di legge" di incombustibile (ho guardato sulle normative per la resistenza al fuoco e per la reazione al fuoco e ci sono solo informazioni indirette se non ho visto male)
2. E se il materiale da valutare non è classificato? Ad esempio perchè non è materiale da costruzione e non rientra in nessuna direttiva? Qual'è il riferimento legislativo per decidere se è combustibile oppure no?
3. Con riferimento all'attività 70 per esempio (deposito di materiali vari), sono autorizzato "per legge" :wink: a scomputare la quota parte dei materiali non combustibili per verificare se supero i 5000 kg?

Grazie.
Ronin
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Re: DEFINIZIONE NORMATIVA DI INCOMBUSTIBILE

Messaggio da Ronin »

1. no, diversi decreti e circolari ammettono come incombustibili classi di materiali anche senza prove, per evidente mancanza del legame covalente nella composizione chimica (ad es. le pietre e i metalli)
2. se non rientra in alcuna esclusione (vedi 1) e non è classificato A1, allora è combustibile (in sostanza: sta a te dimostrare/dichiarare che non lo è...)
3. sì
mmaarrccoo
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Re: DEFINIZIONE NORMATIVA DI INCOMBUSTIBILE

Messaggio da mmaarrccoo »

Ti ringrazio per le delucidazioni.
Caso pratico: mi stai dicendo che se ho un deposito di materiale ad esempio classificato A2, questo materiale è combustibile?
Ronin
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Re: DEFINIZIONE NORMATIVA DI INCOMBUSTIBILE

Messaggio da Ronin »

a rigore sì. ma più che la classificazione, io mi domanderei in concreto "che cosa" è questo materiale.
anche perchè non c'è nulla di più "volubile" del materiale contenuto in un deposito: oggi c'è questo, domani c'è quell'altro, dopodomani quell'altro ancora.
e qualcuno potrebbe pure inc..zzarsi, scoprendo che il professionista gli ha sì fatto spendere poco, ma poi quell'unico pallet di carta per stampanti ha fatto sì che l'assicurazione non paghi...
Terminus
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Re: DEFINIZIONE NORMATIVA DI INCOMBUSTIBILE

Messaggio da Terminus »

Il riferimento è necessariamente quello della reazione al fuoco dei materiali.
Quindi l'odierno DM 25/10/2007 - Allegato C (il vecchio DM 14/01/85 già forniva un primo grossolano elenco).
E' lecito scomputare ciò che è classificabile come A1, altrimenti occorrerebbe fare delle prove di combustibilità come per i materiali da costruzione.
mmaarrccoo
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Re: DEFINIZIONE NORMATIVA DI INCOMBUSTIBILE

Messaggio da mmaarrccoo »

Per andare fino in fondo, anche visto che si inizia a sconfinare in fisica/chimica e le cose non sembrano, perlomeno a me, scontate... Ricordo chiaramente che al corso di abilitazione dell'epoca, un comandante ci disse che in natura tutto brucia (eccetto le pietre). Ad esempio affermava che anche in metalli possono bruciare. Eppure nella tabella citata da Terminus (materiali considerati A1 anche senza effettuare prove) non ci sono solo le pietre ma anche, ad esempio, argilla, cemento, pietre e appunto, metalli.
Dov'è la verità? Forse la classificazione A1 sta a significare che è il materiale è ragionevolmente incombustibile (cioè rispetta i limiti della norma) ma non che è impossibile che bruci?
Ronin
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Re: DEFINIZIONE NORMATIVA DI INCOMBUSTIBILE

Messaggio da Ronin »

per "incombustibile" si (sott)intende "esposto a un flusso termico con andamento pari alla curva naturale degli incendi" :wink:
Terminus
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Re: DEFINIZIONE NORMATIVA DI INCOMBUSTIBILE

Messaggio da Terminus »

Se vai a leggere i parametri per la classificazione A1, vedrai che al materiale qualcosa può succedere (è ammesso un PCS di 2 MJ/kg), ma ciò viene ritenuto scarsamente rilevante.
I metalli finemente polverizzati possono reagire violentemente per ossidazione, come magnesio, alluminio, titanio, ferro.
Elementi metallici tipo infissi, carpenteria, macchinari, ecc.... hanno un grado di partecipazione alla combustione praticamente nullo (eventuali rivestimenti organici a parte).
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tigers
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Re: DEFINIZIONE NORMATIVA DI INCOMBUSTIBILE

Messaggio da tigers »

mmaarrccoo ha scritto: ven feb 10, 2017 10:56 Per andare fino in fondo, anche visto che si inizia a sconfinare in fisica/chimica e le cose non sembrano, perlomeno a me, scontate... Ricordo chiaramente che al corso di abilitazione dell'epoca, un comandante ci disse che in natura tutto brucia (eccetto le pietre). Ad esempio affermava che anche in metalli possono bruciare. Eppure nella tabella citata da Terminus (materiali considerati A1 anche senza effettuare prove) non ci sono solo le pietre ma anche, ad esempio, argilla, cemento, pietre e appunto, metalli.
Dov'è la verità? Forse la classificazione A1 sta a significare che è il materiale è ragionevolmente incombustibile (cioè rispetta i limiti della norma) ma non che è impossibile che bruci?
Quel che disse il comandante è vero, ma agli effetti pratici tutto ciò che sotto gli 800/1000°C non brucia ancora lo chiamiamo "incombustibile". Quando l'incendio si sviluppa tutto diventa combustibile.
Mi è capitato un caso di alimenti surgelati, dove le possibilità di incendio erano praticamente nulle, ma ho dovuto considerarlo tutto combustibile. Idem delle scatolette di carne per animali: per quanto interne alle scatolette, incombustibili, ho dovuto considerarle perché ad incendio sviluppato avrebbero partecipato, ed è quello che conta.
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