Autorimessa categoria A
Moderatore: Edilclima
Autorimessa categoria A
La domanda è semplice e penso sia una cosa che accade spesso
ho un'autorimessa (categoria A) che ha un cpi scaduto da circa 2,5anni.....io devo fare la nuova scia dato che il rinnovo ormai mi pare non sia il caso di proporlo considerati i tempi trascorsi.
ho visionato la vecchia pratica al Comando e ci sono tutti i certificati dei muri, solai ecc ecc comprese dichiarazioni di corretta posa ecc
considerando che è tutto perfettamente uguale a com'era nella nuova scia cosa devo presentare apparte relazione e grafici? perchè a logica mi verrebbe da segnalare in relazione che tutti i certificati dei muri rei , porte ecc sono conformi a com'erano nella precedente pratica protocollo n°..... , semmai anche sotto forma di perizia giurata tanto è la pura verità
quello che voglio dire è che mi pare un'assurdità dover ricertificare qualcosa che non è stato modificato , sbaglio?
voi come vi comportate in questi casi?
ho un'autorimessa (categoria A) che ha un cpi scaduto da circa 2,5anni.....io devo fare la nuova scia dato che il rinnovo ormai mi pare non sia il caso di proporlo considerati i tempi trascorsi.
ho visionato la vecchia pratica al Comando e ci sono tutti i certificati dei muri, solai ecc ecc comprese dichiarazioni di corretta posa ecc
considerando che è tutto perfettamente uguale a com'era nella nuova scia cosa devo presentare apparte relazione e grafici? perchè a logica mi verrebbe da segnalare in relazione che tutti i certificati dei muri rei , porte ecc sono conformi a com'erano nella precedente pratica protocollo n°..... , semmai anche sotto forma di perizia giurata tanto è la pura verità
quello che voglio dire è che mi pare un'assurdità dover ricertificare qualcosa che non è stato modificato , sbaglio?
voi come vi comportate in questi casi?
Re: Autorimessa categoria A
Nota 5555 del 16 aprile 2012
La presentazione di attestazione di rinnovo oltre i termini di legge potrebbe sottintendere o ad una temporanea interruzione dell’attività o all’esercizio dell’attività stessa in violazione dell’obbligo di cui all’art. 5 del DPR 151/2011.
Da un punto di vista penale, data la potenziale violazione del1’obbligo di cui all’art. 5 del DPR 151/2011, il Comando potrà accertare, anche con l’esecuzione di un controllo mediante visita tecnica ai sensi dell‘art.19 del d.lgs. l39/2006 e senza oneri finanziari aggiuntivi per l’utente, se
sussistono i presupposti per procedere, ai sensi dell’articolo 20 del d.lgs l39/2006, per procedere alla segnalazione di ipotesi reato all’autorità.
Sotto il profilo amministrativo, la validità della attestazione avrà in ogni caso durata fino alla naturale scadenza, quinquennale o a seconda dei casi decennale, della originaria presentazione della SCIA o autorizzazione previgente.
Nel caso invece venga presentata una nuova segnalazione certificata di inizio di attività in luogo dell’attestazione periodica tardiva, tale segnalazione presuppone il mancato esercizio dell’attività allo scadere del termine originario di validità e, pertanto, la non assoggettabilità della stessa agli obblighi di cui all’art 5 del DPR 151/2011.
io presenterei semplicemente l'attestazione di rinnovo, non vedo perché rifare tutto se non è mutato niente.
La presentazione di attestazione di rinnovo oltre i termini di legge potrebbe sottintendere o ad una temporanea interruzione dell’attività o all’esercizio dell’attività stessa in violazione dell’obbligo di cui all’art. 5 del DPR 151/2011.
Da un punto di vista penale, data la potenziale violazione del1’obbligo di cui all’art. 5 del DPR 151/2011, il Comando potrà accertare, anche con l’esecuzione di un controllo mediante visita tecnica ai sensi dell‘art.19 del d.lgs. l39/2006 e senza oneri finanziari aggiuntivi per l’utente, se
sussistono i presupposti per procedere, ai sensi dell’articolo 20 del d.lgs l39/2006, per procedere alla segnalazione di ipotesi reato all’autorità.
Sotto il profilo amministrativo, la validità della attestazione avrà in ogni caso durata fino alla naturale scadenza, quinquennale o a seconda dei casi decennale, della originaria presentazione della SCIA o autorizzazione previgente.
Nel caso invece venga presentata una nuova segnalazione certificata di inizio di attività in luogo dell’attestazione periodica tardiva, tale segnalazione presuppone il mancato esercizio dell’attività allo scadere del termine originario di validità e, pertanto, la non assoggettabilità della stessa agli obblighi di cui all’art 5 del DPR 151/2011.
io presenterei semplicemente l'attestazione di rinnovo, non vedo perché rifare tutto se non è mutato niente.
Re: Autorimessa categoria A
dici che pure se la pratica è del 2008 (scaduta nel 2013) si può fare un rinnovo del CPI comunque senza particolari problemi?
io non sono esperto in materia pertanto capisco che sembrano domande stupide però d'altra parte son dubbi che vengono
io non sono esperto in materia pertanto capisco che sembrano domande stupide però d'altra parte son dubbi che vengono
Re: Autorimessa categoria A
tu rinnovi, e la nuova SCIA avrà la scadenza di 5 anni dalla precedente, quindi se è scaduta nel 2013 andrà al 2018.
i vigili potrebbero effettuare un controllo ma, vista la semplicità dell'attività, dubito perdano tempo.
peraltro, l'articolo 20 del d. lgs 139 che richiamano riguarda le attività più rischiose
Art. 20.
Sanzioni penali e sospensione dell'attività
(articoli 1, 5, commi 1 e 2, legge 7 dicembre 1984, n. 818; articolo 2, legge 26 luglio 1965, n. 966)
1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica. previsto dall'articolo 16, comma 1.
2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.
3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere: il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi; i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione e' disposta fino all'adempimento dell'obbligo.
in soldoni, il rinnovo potrebbe dar luogo a un controllo, ma non sono previste sanzioni (specificate solo per le attività più rischiose), e se tu non rinnovi e loro se ne accorgono possono segnalare la cosa al prefetto, che può sospendere l'attività fino all'avvenuto rinnovo.
i vigili potrebbero effettuare un controllo ma, vista la semplicità dell'attività, dubito perdano tempo.
peraltro, l'articolo 20 del d. lgs 139 che richiamano riguarda le attività più rischiose
Art. 20.
Sanzioni penali e sospensione dell'attività
(articoli 1, 5, commi 1 e 2, legge 7 dicembre 1984, n. 818; articolo 2, legge 26 luglio 1965, n. 966)
1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica. previsto dall'articolo 16, comma 1.
2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.
3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere: il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi; i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione e' disposta fino all'adempimento dell'obbligo.
in soldoni, il rinnovo potrebbe dar luogo a un controllo, ma non sono previste sanzioni (specificate solo per le attività più rischiose), e se tu non rinnovi e loro se ne accorgono possono segnalare la cosa al prefetto, che può sospendere l'attività fino all'avvenuto rinnovo.
Re: Autorimessa categoria A
ok quindi meglio un rinnovo tardivo che rimettersi a ripresentare tutto il "libro" di certificati ecc , bene agirò cosi grazie
Re: Autorimessa categoria A
Comunque è meglio sentire il Comando di competenza, visto che ogni comando ha le sue regole.
Senno magari ti succede la stessa cosa che è successa a me a Roma, presento un rinnovo tardivo, ricevo telefonata da un funzionario che molto simpaticamente mi dice... "guardi il CPI è scaduto non può rinnovare se no devo fare la denuncia penale".
E io: "Ma a Milano accettano anche i rinnovi tardivi".
Senno magari ti succede la stessa cosa che è successa a me a Roma, presento un rinnovo tardivo, ricevo telefonata da un funzionario che molto simpaticamente mi dice... "guardi il CPI è scaduto non può rinnovare se no devo fare la denuncia penale".
E io: "Ma a Milano accettano anche i rinnovi tardivi".
Re: Autorimessa categoria A
Ogni comando si da delle regole, accettando solitamente rinnovi appena scaduti (qualche mese, un anno, oltre....).
Oltre un certo limite di tempo la cosa inizia ad essere forzata.
Nel caso di un'autorimessa in cat.A vi possono essere degli escamotage, come una dichiarazione del titolare di interruzione dell'esercizio o di esercizio temporaneo sotto limite.
Oltre un certo limite di tempo la cosa inizia ad essere forzata.
Nel caso di un'autorimessa in cat.A vi possono essere degli escamotage, come una dichiarazione del titolare di interruzione dell'esercizio o di esercizio temporaneo sotto limite.
Re: Autorimessa categoria A
etec83 ha scritto:Comunque è meglio sentire il Comando di competenza, visto che ogni comando ha le sue regole.
viva l'Italia!Terminus ha scritto:Ogni comando si da delle regole, accettando solitamente rinnovi appena scaduti (qualche mese, un anno, oltre....).
a LC, CO, VA, BG e MI li prendono anche se scaduti da tempo. mai avuto comunicazioni o lamentele.
addirittura a MI non hanno fatto storie per uno scaduto da 7 anni, l'hanno rinnovato mettendo la scadenza a 3 anni (facendo il conto di 5 anni dalla scadenza del CPI, e altri 5 anni dalla scadenza del rinnovo non fatto).
Re: Autorimessa categoria A
Io a Milano l'anno scorso ho rinnovato un CPI scaduto nel '97 senza problemi.
Sono andato pure a parlare con un funzionario prima di farlo, il quale mi ha confermato che la SCIA non ha alcun senso se l'attività non è nuova e non ha subito modifiche e se l'esercizio dell'attività non si è interrotto.
Sono andato pure a parlare con un funzionario prima di farlo, il quale mi ha confermato che la SCIA non ha alcun senso se l'attività non è nuova e non ha subito modifiche e se l'esercizio dell'attività non si è interrotto.
Re: Autorimessa categoria A
Evidentemente non ha letto le circolari del suo ministero.
Purtroppo talvolta i funzionari danno risposte lacunose e frettolose, forse per scarsa voglia di perdere tempo, si spera non per ignoranza.
Purtroppo talvolta i funzionari danno risposte lacunose e frettolose, forse per scarsa voglia di perdere tempo, si spera non per ignoranza.
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Re: Autorimessa categoria A
Confermo. I rinnovi tardivi sono teroricamente sconsigliati/preclusi per legge ma... Ammessi da alcuni comandi Ci sono Comandi in cui neanche ti avvisano e scatta la denuncia. In altri puoi rinnovare anche dopo 10 anni! Decide il comandante...
Re: Autorimessa categoria A
leggendo i vostri commenti ho preferito fissare un appuntamento con il tencico dei VVf almeno sento cosa mi dice....ciò non toglie che se devo fare la scia nuova non ho idea di come fare a ricertificare tutto
Re: Autorimessa categoria A
Se non hai modificato nulla, le certificazioni presenti nella pratica continuano a valere.
Comunque, siccome devi asseverare, sarà tua premura controllare ciò che effettivamente venne prodotto all'epoca.
Comunque, siccome devi asseverare, sarà tua premura controllare ciò che effettivamente venne prodotto all'epoca.
Re: Autorimessa categoria A
si ok se rinnovo tardivamente sono d'accordo ma se vogliono una nuova scia cosa faccio? presento una scia con una dichiarazione asseverata dove dico che tutto era uguale a prima? a logica sarebbe il top però ho il sentore che non gli vada bene
Re: Autorimessa categoria A
se ti dirà di presentare una nuova SCIA, gliela presenti riallegando la documentazione della precedente e asseverando.geom741 ha scritto:si ok se rinnovo tardivamente sono d'accordo ma se vogliono una nuova scia cosa faccio? presento una scia con una dichiarazione asseverata dove dico che tutto era uguale a prima? a logica sarebbe il top però ho il sentore che non gli vada bene
il problema di base è che, comunque la si giri, c'è un buco.
rinnovi? di fatto ti autodenunci per aver esercitato senza autorizzazione.
rifai la SCIA? di fatto menti, perché sottointendi che l'attività non era esercitata prima di quel momento.
Re: Autorimessa categoria A
glc_1912 ha scritto:se ti dirà di presentare una nuova SCIA, gliela presenti riallegando la documentazione della precedente e asseverando.geom741 ha scritto:si ok se rinnovo tardivamente sono d'accordo ma se vogliono una nuova scia cosa faccio? presento una scia con una dichiarazione asseverata dove dico che tutto era uguale a prima? a logica sarebbe il top però ho il sentore che non gli vada bene
il problema di base è che, comunque la si giri, c'è un buco.
rinnovi? di fatto ti autodenunci per aver esercitato senza autorizzazione.
rifai la SCIA? di fatto menti, perché sottointendi che l'attività non era esercitata prima di quel momento.
Sei veggente! mi ha detto cosi nuova scia allegando i medesimi documenti della vecchia scia facendo una dichiarazione di asseveramento dove dico che tutto è come prima e che ad oggi è in buono stato di conservazione...........onestamente mi pare una gran ca...ta anche perchè come dicevi bene tu girala come vuoi comunque ammetti un illecito ad ogni modo farò come dicono loro ,non ho scelta
Re: Autorimessa categoria A
Ma in realtà è un funzionario piuttosto affidabile.Terminus ha scritto:Evidentemente non ha letto le circolari del suo ministero.
Purtroppo talvolta i funzionari danno risposte lacunose e frettolose, forse per scarsa voglia di perdere tempo, si spera non per ignoranza.
Comunque poi si leggono questi quesiti, autorevoli tra l'altro visto chi risponde... e dici, ma quindi si può???
QUESITO del 24/07/2015
Mario Abate - UIL PA Vigili del Fuoco
Domanda
Mi trovo di fronte ad un caso in cui un'autorimessa suddivisa in box auto soggetta al controllo dei vigili del fuoco secondo quanto prescritto dal DPR 151/2011, allegato I, punto 75 cat. B, ha il certificato di prevenzione incendi scaduto dal 2003, desidererei cortesemente sapere quanto segue:
1) devo procedere direttamente con la SCIA e la relativa asseverazione o è necessario ripresentare un nuovo esame progetto presso il Comando provinciale dei vigili del fuoco e successivamente SCIA e asseverazione?
2) E' possibile applicare il DM 16 febbraio 2007, art. 5 co. 2 relativo alla resistenza al fuoco delle strutture portanti e di separazione che testualmente recita "per i prodotti e gli elementi costruttivi di opere esistenti, le cui caratteristiche di resistenza al fuoco siano state accertate dagli organi di controllo alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è necessario procedere ad una nuova determinazione delle prestazioni di resistenza al fuoco ...".
Pertanto sembra abbastanza evidente che le certificazioni di resistenza al fuoco presentate a suo tempo unitamente alla domanda di sopralluogo siano valide a tutt'oggi, non credo che siano scadute con il certificato di prevenzione incendi (anno di scadenza 2003).
Risposta
Ad opinione dello scrivente nel caso specifico occorre produrre attestazione di rinnovo periodico, sia pure tardiva.
La verifica delle strutture effettuata al momento del sopralluogo di prevenzione incendi, ai fini del rilascio del certificato, rimane senz'altro valida, e non occorre procedere a una nuova determinazione delle prestazioni di resistenza al fuoco delle strutture.
Occorre tuttavia ricordare che, ai sensi del DM 07.08.2012, art. 5 co. 2, lett. “a”, ai fini della attestazione di rinnovo periodico l’asseverazione “deve riferirsi anche ai prodotti e ai sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, ove installati, finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco”.
Re: Autorimessa categoria A
Guarda, come abbiamo detto sopra, c'è un livello strettamente legale/normativo, per cui devi avere i rinnovi fatti a tempo debito e per cui un eventuale ritardo presuppone solo due possibilità:
1) esercizio senza autorizzazione, quindi abusivo e passibile di sanzioni penali
2) interruzione dell'attività
La circolare prot.5555 del 18/04/2012 emanata a suo tempo dal ministero è molto chiara a tale proposito.
L'altro livello è quello di prassi "italica" del non facciamoci male, per cui ciascun Comando/Comandante, stabilisce cosa può accettare, secondo il principio che non vale la pena far partire un'azione amministrativa/penale per un ritardo su un rinnovo, se tutto fila liscio, utilizzando il margine di discrezionalità comunque previsto.
Questa è una prassi comune, ma non una pratica ufficialmente prevista dalle leggi.
Ovviamente se succede qualcosa ed emerge che l'autorizzazione è scaduta, i VVF devono far partire la denuncia, essendo agenti di PG.
1) esercizio senza autorizzazione, quindi abusivo e passibile di sanzioni penali
2) interruzione dell'attività
La circolare prot.5555 del 18/04/2012 emanata a suo tempo dal ministero è molto chiara a tale proposito.
L'altro livello è quello di prassi "italica" del non facciamoci male, per cui ciascun Comando/Comandante, stabilisce cosa può accettare, secondo il principio che non vale la pena far partire un'azione amministrativa/penale per un ritardo su un rinnovo, se tutto fila liscio, utilizzando il margine di discrezionalità comunque previsto.
Questa è una prassi comune, ma non una pratica ufficialmente prevista dalle leggi.
Ovviamente se succede qualcosa ed emerge che l'autorizzazione è scaduta, i VVF devono far partire la denuncia, essendo agenti di PG.