Domanda che forse è già stata espressa, ma che non ho trovato: il professionista antincendio ex 139/2006 che non ha effettuato le 40 ore viene sospeso, e la professione è interdetta fino al completamento delle ore ed il reinserimento (a cura del proprio collegio/ordine di appartenenza).
le domande sono due: se si viene a sapere di un collega che, nonostante la sospensione, esercita l'attività, c'è l'obbligo di denuncia? eventualmente, a chi?
seconda cosa: gli atti firmati da professionista antincendio sospeso sono nulli, e penso sia ovvio. quello che vorrei sapere invece è: cosa accade alla pratica? secondo alcuni, viene invalidata in toto (quindi una SCIA con allegato un cert.rei da lui firmato è come se non fosse mai stata presentata); secondo altri, viene invalidato il solo atto (quindi, la SCIA resta valida ma viene richiesta l'integrazione nei canonici 45 giorni del cert. rei firmato da professionista iscritto).
terza cosa (anche se avevo detto due ): al professionista che esercita abusivamente e viene beccato con le mani nella marmellata, cosa accade? denuncia per esercizio abusivo della professione? falso in atto pubblico? truffa?
preciso che non sono io il professionista in questione (peraltro mi sono iscritto nel 2013, anche volendo non potrei essere sospeso), ma il titolare di uno studio delle mie zone che so per certo stia tuttora esercitando e firmando tutto come se niente fosse (peraltro, anche per una ditta con un 758 aperto... )
grazie!
Professionista sospeso, conseguenze?
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Re: Professionista sospeso, conseguenze?
Il DM 5 agosto 2011 modificato dal Decreto 07 Giugno 2016 prevede le modalità di iscrizione e mantenimento, ma non le sanzioni.glc_1912 ha scritto:il professionista antincendio ex 139/2006
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Professionista sospeso, conseguenze?
La segnalazione andrebbe fatta all'ordine di appartenenza e quindi al rispettivo consiglio di disciplina, che può attuare le misure previste per legge.
Per i VVF, dimostrata l'inadempienza dell'aggiornamento e quindi la sospensione dall'elenco, dovrebbero essere annullate le certificazioni che la richiedono, credo non la SCIA in toto, visto che l'asseverazione non richiede iscrizione.
Come detto i VVF dovrebbero richiedere la produzione dei documenti annullati entro tot di tempo.
Quanto sopra per ragionamento logico, dato che non mi è ancora capitato di approfondire una situazione simile.
Per i VVF, dimostrata l'inadempienza dell'aggiornamento e quindi la sospensione dall'elenco, dovrebbero essere annullate le certificazioni che la richiedono, credo non la SCIA in toto, visto che l'asseverazione non richiede iscrizione.
Come detto i VVF dovrebbero richiedere la produzione dei documenti annullati entro tot di tempo.
Quanto sopra per ragionamento logico, dato che non mi è ancora capitato di approfondire una situazione simile.
Re: Professionista sospeso, conseguenze?
infatti, per questo cerco esperienze dirette o giurisprudenza in merito. ci fosse una legislazione precisa, il problema non esisterebbe. ma si sa, in Italia...NoNickName ha scritto:Il DM 5 agosto 2011 modificato dal Decreto 07 Giugno 2016 prevede le modalità di iscrizione e mantenimento, ma non le sanzioni.glc_1912 ha scritto:il professionista antincendio ex 139/2006
il dubbio me l'ha messo il presidente di un collegio periti, a un corso. secondo lui, si invalida la pratica in toto. io pensavo al solo atto, dato che un progettista può anche non essere professionista antincendio.Terminus ha scritto:La segnalazione andrebbe fatta all'ordine di appartenenza e quindi al rispettivo consiglio di disciplina, che può attuare le misure previste per legge.
Per i VVF, dimostrata l'inadempienza dell'aggiornamento e quindi la sospensione dall'elenco, dovrebbero essere annullate le certificazioni che la richiedono, credo non la SCIA in toto, visto che l'asseverazione non richiede iscrizione.
Come detto i VVF dovrebbero richiedere la produzione dei documenti annullati entro tot di tempo.
Quanto sopra per ragionamento logico, dato che non mi è ancora capitato di approfondire una situazione simile.
mi sa che manderò una richiesta di chiarimento a qualche Comando, ma non credo che risponderanno direttamente...
Re: Professionista sospeso, conseguenze?
autoquote, necroposting... violiamo tutte le regole di un forum civile, ma penso potrebbe interessare lo sviluppo della cosa.
ho chiesto un chiarimento al Comando di Lecco, stamattina ho ricevuto risposta.
prendendo spunto dalle indicazioni di alcune slide di un corso (in cui si parlava anche di sanzioni), ho mandato il quesito:
Spett.le Comando, con la presente vorrei chiedere un chiarimento relativamente all'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno ex D. Lgs 08 marzo 2006 n. 139.
Nello specifico, dando per scontato che gli atti per cui è richiesta la firma da parte professionista antincendio siano, in caso di sospensione di questi ultimi, nulli, vorrei sapere se è da considerarsi invalida l'intera pratica presentata unitamente alla dichiarazione nulla, o se solo gli atti per cui è richiesta l'iscrizione siano da considerarsi privi di validità.
A parere dello scrivente, pur non essendo previste sanzioni dal D.M. 05 agosto 2011 (modificato dal Decreto 07 giugno 2016), queste sono desumibili per quanto riguarda il professionista dagli artt. 22 e 57 del D. Lgs 81/2008, e, dal punto di vista penale, dagli art. 19 comma 6 L. 241/1990 e artt. 359 e 481 del Codice Penale per le dichiarazioni mendaci e falsa rappresentazione degli atti; tuttavia non si trova riscontro per quanto riguarda gli atti di prevenzione incendi presentati.
Ringraziando per il parere, sicuramente chiarificatore, porgo cordiali saluti
di seguito la risposta, che conferma quindi che resta valida la documentazione per cui non è prevista la firma di professionista antincendio (a meno di sospensione anche dal proprio albo/collegio).
quanto alle sanzioni, fondamentalmente escludono qualsiasi applicabilità se non quella del 359 del codice penale (che quindi riguarda anche i professionisti antincendio), ed è già una informazione in più, ed abbiamo qualcosa di certo per le sanzioni al professionista, ovvero l'art. 481 C.P.:
Art. 481.
Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.
Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516.
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.
almeno adesso so qualcosa in più.
Re: Professionista sospeso, conseguenze?
Condivido la risposta del Comando.
Riguardo le sanzioni ex art.481, occorre notare che non trattasi di attestazioni false, bensì di attestazioni veritiere (almeno ammettiamo questo) rilasciate da soggetto non in possesso dei requisiti necessari.
Riguardo le sanzioni ex art.481, occorre notare che non trattasi di attestazioni false, bensì di attestazioni veritiere (almeno ammettiamo questo) rilasciate da soggetto non in possesso dei requisiti necessari.
Re: Professionista sospeso, conseguenze?
beh, se facciamo i pignoli tu dichiari le caratteristiche dell'impianto/parete/locale (a seconda del modulo in questione), ma dichiari anche di essere professionista antincendio iscritto all'elenco, che è falso perché sei sospeso.
certo che, come da italica tradizione, mai una volta che una cosa sia chiara. fate un bel decreto e stabilite pene e sanzioni e basta, no? la volta che succede qualcosa, finisci in cause eterne nei tribunali perché non esiste niente di sicuro, e ognuno interpreta la legge a suo modo.